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AdempimentiUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Dichiarazione dei redditi art. 1 DPR 600/73: obbligo e forma

L'art. 1 del DPR 600/1973 fissa l'obbligo annuale di dichiarazione dei redditi per ogni soggetto passivo: forma, sottoscrizione, casi di esonero e nullità

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Obbligo annuale di presentazione, soggetti tenuti, casi di esonero, contenuto e sottoscrizione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e giuridiche.

In sintesi

L'art. 1 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) disciplina l'obbligo dichiarativo: ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti, anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. I soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito (delle persone fisiche o giuridiche) e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili.

Quando si applica

  • Universalità dell'obbligo: ogni soggetto passivo deve dichiarare annualmente i redditi posseduti, anche se non ne consegue alcun debito d'imposta (art. 1, DPR 600/1973). L'assenza di imposta dovuta non fa venire meno l'obbligo dichiarativo.
  • Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili: chi è tenuto alle scritture contabili ai sensi dell'art. 13 dello stesso decreto deve presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi (art. 1, DPR 600/1973). L'obbligo formale prescinde dal risultato economico.
  • Persone fisiche legalmente incapaci: per i legalmente incapaci l'obbligo della dichiarazione spetta al rappresentante legale (art. 1, DPR 600/1973).
  • Pluralità di soggetti obbligati alla stessa dichiarazione: se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, quella resa da uno di essi esonera gli altri (art. 1, DPR 600/1973).
  • Casi di esonero: sono esonerate dall'obbligo determinate categorie di persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili, individuate per tipologia e ammontare dei redditi posseduti (art. 1, DPR 600/1973).

Come si applica nella pratica

L'art. 1 fissa tre profili operativi: il contenuto, l'unicità e l'esonero.

La dichiarazione è unica agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi e deve contenere l'indicazione degli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili secondo le norme che disciplinano le singole imposte. La sanzione sostanziale è netta: i redditi per i quali manca tale indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni.

Per le persone fisiche la dichiarazione è unica per i redditi propri del soggetto e per quelli di altre persone a lui imputabili a norma dell'art. 4 del TUIR (DPR 22 dicembre 1986 n. 917), e deve comprendere anche i redditi sui quali l'imposta si applica separatamente a norma degli artt. 16, comma 1, lettere da d) a n-bis), e 18 del medesimo testo unico. I redditi di cui alle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 1 dell'art. 16 del TUIR vanno dichiarati solo se corrisposti da soggetti non obbligati per legge all'effettuazione delle ritenute di acconto.

ProfiloRegola dell'art. 1 DPR 600/1973
PeriodicitàAnnuale, per ogni soggetto passivo
Debito d'impostaObbligo sussiste anche senza imposta dovuta
Soggetti con scritture contabiliDichiarazione obbligatoria anche in mancanza di redditi
UnicitàUnica per IRPEF/IRPEG e imposta locale sui redditi
ContenutoElementi attivi e passivi per la determinazione degli imponibili
Redditi non indicatiSi considerano non dichiarati ai fini di accertamento e sanzioni

Quanto all'esonero, l'art. 1 individua le persone fisiche non obbligate alla tenuta di scritture contabili che possiedono soltanto categorie predeterminate di redditi (redditi esenti, redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, reddito fondiario dell'abitazione principale e pertinenze entro determinati limiti). Anche nelle ipotesi di esonero il contribuente ha comunque facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi. Il presupposto dell'esonero è duplice: l'assenza dell'obbligo di tenuta delle scritture contabili e il possesso delle sole tipologie di reddito tipizzate dalla norma.

CategoriaCondizione di esonero (art. 1 DPR 600/1973)
Nessun redditoPersone fisiche senza alcun reddito, non obbligate a scritture contabili
Redditi esenti/ritenuta d'impostaPossesso esclusivo di redditi esenti e soggetti a ritenuta a titolo d'imposta, con redditi fondiari entro il limite di legge
Abitazione principalePossesso, in aggiunta, del reddito fondiario dell'abitazione principale e pertinenze entro la deduzione spettante

La verifica del perimetro soggettivo passa quindi dall'art. 13 dello stesso decreto, che individua i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili: l'esonero opera solo per chi a tali scritture non è tenuto.

Esempi pratici

Esempio 1 — Società di capitali in perdita d'esercizio

Una S.r.l. chiude l'esercizio con una perdita fiscale di 18.500,00 € e nessuna imposta dovuta. Essendo soggetto obbligato alla tenuta di scritture contabili ai sensi dell'art. 13 del DPR 600/1973, la società deve presentare comunque la dichiarazione, anche in assenza di reddito imponibile e di debito d'imposta. L'omissione non sarebbe giustificata dall'assenza di IRES dovuta.

Esempio 2 — Pensionato con sola pensione e abitazione principale

Un pensionato non obbligato alla tenuta di scritture contabili percepisce solo la pensione (reddito soggetto a ritenuta secondo le regole proprie) e possiede l'abitazione principale con pertinenze, il cui reddito fondiario di 1.150,00 € rientra nel limite della deduzione spettante. Ricorrendo le condizioni dell'art. 1, è esonerato dall'obbligo dichiarativo; conserva tuttavia la facoltà di presentare la dichiarazione, ad esempio per far valere oneri detraibili.

Esempio 3 — Reddito incompleto e indicazione mancante

Un contribuente presenta la dichiarazione ma omette di indicare un canone di locazione di 7.200,00 € percepito nell'anno. Ai sensi dell'art. 1, i redditi per i quali manca l'indicazione si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni: il canone omesso è trattato come reddito non dichiarato, con le conseguenze sanzionatorie del caso, pur a fronte di una dichiarazione formalmente presentata.

Errori comuni e come evitarli

  • Ritenere che l'assenza di imposta dovuta esoneri dalla dichiarazione: l'art. 1 impone di dichiarare i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun debito d'imposta. La presenza o meno di imposta dovuta non incide sull'obbligo. Valutare sempre il possesso di redditi, non il saldo a debito.
  • Omettere la dichiarazione di una società senza redditi: i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili devono presentare la dichiarazione anche in mancanza di redditi. Una società in perdita o inattiva ma con obbligo contabile resta tenuta all'adempimento.
  • Confondere esonero e facoltà di non presentare: l'esonero opera solo al ricorrere delle condizioni tipizzate (no scritture contabili + sole categorie di reddito previste); fuori da quei presupposti l'obbligo permane. Verificare entrambi i requisiti prima di concludere per l'esonero.
  • Dimenticare di indicare un reddito posseduto: i redditi non indicati si considerano non dichiarati ai fini dell'accertamento e delle sanzioni. Riconciliare le certificazioni e i documenti reddituali prima dell'invio evita di trasformare un'omissione formale in reddito non dichiarato.
  • Non gestire l'obbligo per i legalmente incapaci: per le persone fisiche legalmente incapaci l'obbligo spetta al rappresentante legale. Trascurare questo passaggio espone il rappresentante a responsabilità per omessa dichiarazione.
  • Duplicare la dichiarazione tra coobbligati: se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, quella resa da uno esonera gli altri. Coordinare i coobbligati evita adempimenti duplicati o, all'opposto, omissioni reciproche.

Riferimenti normativi

  • Art. 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600 (disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) — Dichiarazione dei soggetti passivi
  • Art. 13, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili (richiamato dall'art. 1)
  • Art. 4 e artt. 16 e 18, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), richiamati dall'art. 1 per l'imputazione dei redditi e la tassazione separata

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.