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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Dichiarazione sostituti d'imposta 770 e CU art. 4 DPR 322/1998

Dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770 e Certificazione Unica ex art. 4 DPR 322/1998: termini di presentazione, contenuto e certificazioni

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322 disciplina la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d'imposta: chi corrisponde compensi soggetti a ritenuta alla fonte presenta annualmente una dichiarazione unica (modello 770), relativa a tutti i percipienti, anche ai fini dei contributi INPS e dei premi INAIL. La dichiarazione dei sostituti è trasmessa in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo. I sostituti rilasciano inoltre ai percipienti la Certificazione Unica (CU), consegnata agli interessati e trasmessa all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di corresponsione delle somme.

Quando si applica

La norma si applica ai sostituti d'imposta, ossia ai soggetti indicati nel titolo III del D.P.R. 600/1973 obbligati a operare ritenute alla fonte sui compensi che corrispondono. Rientrano tipicamente in questa categoria:

  • datori di lavoro che erogano redditi di lavoro dipendente e assimilati, applicando le ritenute ex art. 23 del D.P.R. 600/1973;
  • committenti che corrispondono compensi di lavoro autonomo, con ritenuta d'acconto ex art. 25 del D.P.R. 600/1973;
  • soggetti che erogano provvigioni, redditi di capitale e altri proventi soggetti a ritenuta.

Sono inoltre tenuti agli adempimenti gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti soggette a comunicazione. La dichiarazione unica vale anche ai fini contributivi e assicurativi e sostituisce le dichiarazioni previste a tali fini.

Come si applica nella pratica

Il sostituto d'imposta assolve due adempimenti distinti: la dichiarazione dei sostituti (modello 770), che riepiloga ritenute, contributi e premi relativi a tutti i percipienti, e la Certificazione Unica, che attesta a ciascun percipiente le somme corrisposte, le ritenute operate, le detrazioni e i contributi.

AdempimentoDestinatarioTermine
Dichiarazione dei sostituti (770)Agenzia delle Entrate (telematico)15 aprile – 31 ottobre dell'anno successivo
CU – consegna al percipienteInteressatoEntro il 16 marzo dell'anno successivo
CU – trasmissione telematicaAgenzia delle EntrateEntro il 16 marzo dell'anno successivo
CU lavoro autonomo abituale (2025)Agenzia delle EntrateEntro il 31 marzo
CU lavoro autonomo abituale (dal 2026)Agenzia delle EntrateEntro il 30 aprile

La Certificazione Unica è consegnata agli interessati entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello di corresponsione delle somme, ovvero entro dodici giorni dalla richiesta in caso di interruzione del rapporto di lavoro. La trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate avviene di regola entro il 16 marzo; per le sole certificazioni contenenti redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio abituale di arte o professione il termine è fissato al 31 marzo per il 2025 e al 30 aprile a decorrere dal 2026. Per ogni certificazione omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di cento euro, con un massimo di 50.000 € per sostituto d'imposta; la sanzione non si applica se la corretta certificazione è trasmessa entro i cinque giorni successivi alla scadenza, ed è ridotta a un terzo (con un massimo di 20.000 €) se la trasmissione corretta avviene entro sessanta giorni dai termini previsti.

Per i compensi corrisposti ai contribuenti in regime forfettario, a decorrere dall'anno d'imposta 2024 i sostituti sono esonerati dagli adempimenti di certificazione previsti dai commi 6-ter, 6-quater e 6-quinquies. Le attestazioni dei versamenti delle ritenute sono conservate per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973.

Esempi pratici

Esempio 1 — CU per lavoratore autonomo con ritenuta del 20%

Una S.r.l. corrisponde nel 2025 a un professionista un compenso di 5.000 € soggetto a ritenuta d'acconto del 20%, pari a 1.000 €. La società versa la ritenuta, rilascia al professionista la Certificazione Unica e la trasmette all'Agenzia delle Entrate; trattandosi di reddito di lavoro autonomo abituale, per il 2025 il termine di trasmissione telematica è il 31 marzo.

Esempio 2 — CU per lavoro dipendente

Un datore di lavoro eroga nel 2025 retribuzioni a un dipendente, operando le ritenute IRPEF ex art. 23 del D.P.R. 600/1973. Consegna al lavoratore la Certificazione Unica entro il 16 marzo 2026 e la trasmette all'Agenzia delle Entrate entro la stessa data; i medesimi dati confluiscono poi nel modello 770.

Esempio 3 — CU tardiva e sanzione ridotta

Un sostituto trasmette una Certificazione Unica oltre la scadenza. La sanzione è di cento euro per certificazione, con massimo di 50.000 €; tuttavia, se la corretta certificazione è trasmessa entro sessanta giorni dal termine, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 €. Se invece la correzione avviene entro cinque giorni dalla scadenza, la sanzione non si applica.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere il termine del 770 con quello della CU: la dichiarazione dei sostituti (770) si trasmette tra il 15 aprile e il 31 ottobre, mentre la CU va trasmessa di regola entro il 16 marzo; si tratta di scadenze diverse.
  • Applicare il termine ordinario CU ai compensi di lavoro autonomo abituale: per tali redditi il termine di trasmissione telematica è il 31 marzo per il 2025 e il 30 aprile dal 2026, non il 16 marzo.
  • Rilasciare la CU ai forfettari pur essendo esonerati: dal 2024 i sostituti sono esonerati dagli adempimenti di certificazione per i compensi ai contribuenti in regime forfettario.
  • Sottovalutare le sanzioni sulle CU errate: la sanzione di cento euro per certificazione, fino a un massimo di 50.000 €, può essere evitata o ridotta solo rispettando i termini di correzione previsti dalla norma.
  • Omettere la consegna della CU al percipiente in caso di cessazione del rapporto: in caso di interruzione del rapporto di lavoro la CU va consegnata entro dodici giorni dalla richiesta dell'interessato.
  • Non conservare le attestazioni dei versamenti: le attestazioni delle ritenute vanno conservate per il periodo previsto dall'art. 43 del D.P.R. 600/1973 e devono poter essere esibite su richiesta dell'ufficio.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 1 — Dichiarazione unica dei sostituti d'imposta (modello 770), anche ai fini INPS e INAIL.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 4-bis — Presentazione telematica della dichiarazione dei sostituti tra il 15 aprile e il 31 ottobre.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 6-ter — Certificazione Unica attestante somme, ritenute, detrazioni e contributi.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 6-quater — Consegna della CU agli interessati entro il 16 marzo.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 6-quinquies — Trasmissione telematica della CU (16 marzo; 31 marzo 2025 e 30 aprile dal 2026 per lavoro autonomo abituale) e sanzioni.
  • D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, comma 6-septies — Esonero dalle certificazioni per compensi ai forfettari dal 2024.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 23 — Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente.
  • D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 25 — Ritenuta sui redditi di lavoro autonomo.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.