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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Sanzioni dichiarazione sostituti d'imposta art. 2 D.Lgs. 471/97

Art. 2 D.Lgs. 471/1997: omessa dichiarazione 770 al 120% delle ritenute non versate, infedele al 70%, 50 € per ogni percipiente non indicato dal 1/9/2024

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770): l'omessa presentazione è punita con il 120% delle ritenute non versate (minimo 250 €), la dichiarazione infedele con il 70% delle ritenute non versate riferibili alla differenza accertata (minimo 250 €). A queste sanzioni si aggiunge un importo fisso di 50 € per ogni percipiente non indicato. Le misure sono quelle riscritte dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Quando si applica

L'art. 2 riguarda esclusivamente il sostituto d'imposta, ossia chi corrisponde compensi, interessi e altre somme assoggettati a ritenuta ed è tenuto a presentare la relativa dichiarazione (modello 770). Le violazioni si distinguono in:

  • omessa presentazione del modello 770 (comma 1);
  • dichiarazione infedele, quando i compensi, interessi e altre somme dichiarati sono inferiori a quelli accertati (comma 2);
  • omissione del singolo percipiente dal quadro, sanzionata in aggiunta (comma 4).

La sanzione è ancorata alle ritenute non versate: se le ritenute, pur non dichiarate, risultano interamente versate, l'omessa dichiarazione è punita in misura fissa, perché il danno erariale è limitato all'aspetto dichiarativo. La dichiarazione si considera omessa oltre i novanta giorni di ritardo; entro tale termine è tardiva e ravvedibile.

Come si applica nella pratica

Le misure edittali vigenti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono le seguenti.

ViolazioneMisuraMinimoFonte
Omessa dichiarazione (ritenute non versate)120% delle ritenute non versate250 €art. 2 c. 1
Omessa dichiarazione, ritenute interamente versateda 250 € a 2.000 €art. 2 c. 1
Dichiarazione tardiva oltre 90 giornisanzione versamento aumentata al triploart. 2 c. 1-bis
Dichiarazione infedele70% delle ritenute non versate sulla differenza250 €art. 2 c. 2
Infedele con frode (documenti falsi, artifici)aumento da metà al doppioart. 2 c. 2-bis
Infedele entro soglia di rilevanzariduzione di un terzoart. 2 c. 2-ter
Percipiente non indicato (in aggiunta)50 € per ciascun percipienteart. 2 c. 4

La sanzione fissa di 50 € per percipiente del comma 4 si cumula con quelle dei commi 1, 1-bis, 2 e 2.1: la dichiarazione che omette dieci percipienti subisce dunque 500 € a questo titolo, oltre alla sanzione proporzionale. La dichiarazione tardiva oltre novanta giorni, ma entro i termini di accertamento e prima di controlli, beneficia della sanzione del versamento (art. 13) aumentata al triplo (comma 1-bis), anziché del 120% pieno.

La riduzione di un terzo del comma 2-ter opera quando le ritenute non versate riferibili alla differenza accertata sono inferiori al 3% delle ritenute sui compensi dichiarati e comunque inferiori a 30.000 €. Per le violazioni emerse da dichiarazione integrativa spontanea si applica la sanzione del versamento aumentata al doppio (comma 2.1), riducibile ulteriormente con il ravvedimento operoso.

Esempi pratici

Esempio 1 — Modello 770 omesso con ritenute non versate

Una S.r.l. omette il modello 770 con ritenute non versate per 15.000 €. La sanzione è il 120% di 15.000 €, pari a 18.000,00 € (comma 1), oltre agli interessi e alla sanzione sul versamento omesso delle ritenute.

Esempio 2 — Modello 770 omesso con ritenute versate

Uno studio professionale presenta il 770 in ritardo oltre i novanta giorni ma ha già versato integralmente tutte le ritenute. Essendo il danno solo dichiarativo, si applica la sanzione fissa da 250 € a 2.000 € (comma 1), tipicamente nel minimo di 250,00 € in caso di regolarizzazione spontanea con ravvedimento.

Esempio 3 — Dichiarazione infedele con percipienti omessi

Un sostituto dichiara compensi inferiori al vero, con ritenute non versate sulla differenza pari a 4.000 € e tre percipienti non indicati. La sanzione è il 70% di 4.000 € = 2.800,00 € (comma 2), più 50 € × 3 = 150,00 € (comma 4), per un totale base di 2.950,00 €.

Errori comuni e come evitarli

  • Dimenticare la sanzione per percipiente: i 50 € del comma 4 si aggiungono sempre alle sanzioni proporzionali; trascurarli porta a una quantificazione errata in sede di ravvedimento.
  • Confondere ritenute dichiarate e versate: la sanzione proporzionale colpisce le ritenute non versate, non quelle non dichiarate ma regolarmente pagate, che danno luogo alla sola sanzione fissa.
  • Applicare misure ante-riforma: per le violazioni fino al 31 agosto 2024 le percentuali erano più alte (infedele dal 90% al 180%); dal 1° settembre 2024 valgono il 120% e il 70% del D.Lgs. 87/2024.
  • Trascurare la soglia di rilevanza: differenze inferiori al 3% e a 30.000 € danno diritto alla riduzione di un terzo (comma 2-ter).
  • Sovrapporre sanzione del versamento e sanzione dichiarativa: l'omesso versamento delle ritenute resta autonomamente punito dall'art. 13; le due violazioni vanno coordinate con le regole sul concorso.
  • Non distinguere tardiva e omessa: il ritardo entro novanta giorni è tardività ravvedibile in modo agevole; oltre, scatta il regime dell'omessa, mitigato dal comma 1-bis se spontaneo.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 1 — omessa dichiarazione del sostituto: 120% delle ritenute non versate, minimo 250 €; da 250 € a 2.000 € se versate.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 1-bis — dichiarazione tardiva oltre 90 giorni: sanzione del versamento aumentata al triplo.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 2 — dichiarazione infedele: 70% delle ritenute non versate sulla differenza, minimo 250 €.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 2-bis — aggravante per condotte fraudolente: aumento da metà al doppio.
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 2-ter — riduzione di un terzo entro la soglia di rilevanza (3% e 30.000 €).
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 4 — 50 € per ogni percipiente non indicato.
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — riscrittura delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.