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AdempimentiUltimo aggiornamento: 06/09/2026Verificato su Normattiva il 06/09/2026

Sanzioni 770: omessa dichiarazione al 120%, infedele al 70%

Quanto paga il sostituto d'imposta che salta il modello 770 o lo compila male, con il conto in euro sulle ritenute non versate e sui percipienti

Ultimo aggiornamento

06/09/2026

Verificato su Normattiva

06/09/2026

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In sintesi

Il sostituto d'imposta che non presenta il modello 770 paga una sanzione pari al 120 per cento delle ritenute non versate, con un minimo di 250 €; se le ritenute erano state versate per intero la sanzione diventa fissa, da 250 € a 2.000 € (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471). Se invece la dichiarazione è stata presentata ma espone compensi, interessi o altre somme inferiori a quelli accertati, la misura è il 70 per cento delle ritenute non versate riferibili alla differenza, sempre con un minimo di 250 € (comma 2). In aggiunta si applicano 50 € per ogni percipiente non indicato (comma 4).

Le misure riportate sono quelle riscritte dal D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, che si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024; per le violazioni anteriori valgono le misure previgenti. Il modello si presenta in via telematica tra il 15 aprile e il 31 ottobre dell'anno successivo a quello cui si riferisce (articolo 4, comma 4-bis, DPR 22 luglio 1998 n. 322). L'obbligo dichiarativo non si perde per prassi interna: l'Agenzia delle entrate ha escluso che potesse valersi dell'esonero dalla compilazione dei quadri riepilogativi un ente che versava le ritenute con modello F24EP, perché l'esonero presuppone insieme l'invio delle certificazioni uniche e il versamento esclusivamente in Tesoreria (risposta a interpello n. 504 del 28 ottobre 2020).

Quanto costa non presentare il 770, e quanto averlo compilato male

Le due condotte non si distinguono per gravità astratta ma per la base su cui si calcola la percentuale. Nell'omessa dichiarazione la base è l'intero ammontare delle ritenute non versate; nell'infedele è la sola parte di ritenute non versate che si riferisce alla differenza fra compensi accertati e compensi dichiarati.

Uno studio associato ha operato nel 2025 ritenute per 24.000 €, ne ha versate 18.000 € e ne ha omesse 6.000 €; non ha presentato il modello 770 e i dodici professionisti pagati nell'anno non risultano da alcuna dichiarazione. La sanzione principale è il 120 per cento di 6.000 €, cioè 7.200 €, ben sopra il minimo di 250 €; a questa si somma la sanzione per i percipienti non indicati.

VoceImporto
Sanzione per omessa dichiarazione: 120% di 6.000 € di ritenute non versate (art. 2, c. 1)7.200,00 €
Sanzione per i dodici percipienti non indicati: 50 € ciascuno (art. 2, c. 4)600,00 €
Sanzione complessiva prima di riduzioni e istituti deflativi7.800,00 €
Modello 770 omesso su 6.000 € di ritenute non versate e dodici percipientiFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2, c. 1 e 4, D.Lgs. 471/1997 (misure vigenti dal 1° settembre 2024)Scarica i dati in CSVScarica il foglio di calcolo

Due leve spostano la misura dell'infedele. Verso l'alto, il comma 2-bis la aumenta dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata con documentazione falsa, artifici, raggiri o condotte simulatorie. Verso il basso, il comma 2-ter la riduce di un terzo quando le ritenute non versate riferibili alla differenza sono insieme inferiori al 3 per cento delle ritenute riferibili al dichiarato e inferiori a 30.000 €: le due condizioni devono ricorrere entrambe, non è sufficiente restare sotto una sola. Sulla graduazione fra minimo e massimo restano applicabili i criteri dell'articolo 7 del D.Lgs. 472/1997.

Dopo novanta giorni la sanzione si calcola sull'omesso versamento, non sulla dichiarazione

Il comma 1-bis interviene sulla dichiarazione omessa che il sostituto presenta comunque, con ritardo superiore a novanta giorni ma entro il termine di decadenza dell'accertamento fissato dall'articolo 43 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e prima di avere formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di attività di accertamento. In quel caso non si applica più il 120 per cento: sull'ammontare delle ritenute non versate si applica la sanzione dell'articolo 13, comma 1, del D.Lgs. 471/1997 aumentata al triplo. Poiché quella sanzione è il 25 per cento dell'importo non versato, il triplo vale il 75 per cento. Se non risultano ritenute dovute si torna alla misura fissa da 250 € a 2.000 €.

Una regola simmetrica vale per l'infedele: il comma 2.1 dispone che, quando la violazione emerge da una dichiarazione integrativa presentata entro gli stessi termini e prima dei medesimi controlli, sull'ammontare delle ritenute non versate si applica la sanzione dell'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio, quindi il 50 per cento. Sono misure di legge, non riduzioni da ravvedimento: le percentuali del ravvedimento operoso si applicano dopo, su questa base.

VoceDichiarazione omessa (c. 1)Dichiarazione infedele (c. 2)Omessa presentata oltre 90 giorni (c. 1-bis)
Condizione di applicazioneNessuna dichiarazione presentataDichiarazione presentata con compensi, interessi o altre somme inferiori a quelli accertatiDichiarazione presentata oltre 90 giorni, entro il termine dell'art. 43 DPR 600/1973 e prima di accessi, ispezioni o verifiche
Misura della sanzione120% delle ritenute non versate, minimo 250 €70% delle ritenute non versate riferibili alla differenza, minimo 250 €Sanzione dell'art. 13, c. 1 (25%) aumentata al triplo, cioè il 75% delle ritenute non versate
Importo su 6.000 € di ritenute non versate7.200 €4.200 €4.500 €
Se non risultano ritenute dovuteDa 250 € a 2.000 € quando le ritenute sono state versate per interoSi applica comunque il minimo di 250 €Da 250 € a 2.000 €, per rinvio al secondo periodo del comma 1
Stesse ritenute non versate, tre condotte diverse del sostituto d'impostaFonte: Elaborazione SamBooks su art. 2, c. 1, 1-bis e 2, e art. 13, c. 1, D.Lgs. 471/1997Scarica i dati in CSV

Cinquanta euro per ogni percipiente mancante si aggiungono, non sostituiscono

Il comma 4 usa una formula precisa: la sanzione di 50 € per ogni percipiente non indicato si applica «in aggiunta» alle sanzioni dei commi 1, 1-bis, 2 e 2.1. Non è quindi un'alternativa alla sanzione principale né una sua specificazione, e non ha un tetto massimo: cresce linearmente con il numero dei soggetti pagati e non riportati. La norma copre sia la dichiarazione presentata sia quella «che avrebbe dovuto essere presentata», così che nell'omessa dichiarazione i percipienti mancanti sono tutti quelli dell'anno.

Nel caso dello studio associato i dodici professionisti valgono 600 €, che portano il conto complessivo da 7.200 € a 7.800 €. Con quaranta percipienti la stessa omissione varrebbe 2.000 € in più. Le violazioni di natura documentale che riguardano il contenuto della dichiarazione, e non le ritenute, seguono invece l'articolo 8 dello stesso decreto.

Che cosa sono le «ritenute non versate» su cui si applica la percentuale

Il comma 4-bis definisce l'espressione che regge tutte le percentuali dell'articolo: per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973.

La conseguenza pratica è che l'importo già ricavabile dai dati dichiarati non entra nella base della sanzione, perché l'amministrazione lo iscrive a ruolo attraverso la liquidazione automatizzata o il controllo formale. La sanzione dell'articolo 2 colpisce quindi il differenziale che emerge dall'attività di accertamento, non l'intero debito per ritenute: il mancato versamento in sé resta punito dalla sanzione dell'articolo 13 del D.Lgs. 471/1997, che opera su un piano distinto.

Le domande di chi ci arriva

Cosa rischio se mi dimentico di presentare la dichiarazione come sostituto d'imposta?

Una sanzione del 120 per cento delle ritenute non versate, con un minimo di 250 € (articolo 2, comma 1, D.Lgs. 471/1997), più 50 € per ogni percipiente non indicato. Se le ritenute erano state tutte versate la sanzione è fissa, da 250 € a 2.000 €. Il conto completo è nella sezione sul costo dell'omessa dichiarazione.

A quanto ammonta la sanzione se non ho presentato la dichiarazione ma ho comunque versato tutte le ritenute?

Da 250 € a 2.000 €, in misura fissa: il secondo periodo del comma 1 sostituisce la percentuale con una forbice quando le ritenute su compensi, interessi e altre somme sono state versate interamente. Resta però dovuta a parte la sanzione di 50 € per ciascun percipiente non indicato, prevista dal comma 4.

Cosa succede se presento la dichiarazione del sostituto d'imposta con più di 90 giorni di ritardo?

Cambia la norma applicabile: il comma 1-bis sostituisce il 120 per cento con la sanzione dell'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo, cioè il 75 per cento delle ritenute non versate. Vale però solo se il ritardo resta entro il termine dell'articolo 43 del DPR 600/1973 e se non sono ancora iniziati accessi, ispezioni o verifiche.

Se mi dimentico di indicare un percipiente nella dichiarazione del sostituto d'imposta, quanto pago di sanzione?

50 € per ciascun percipiente omesso (articolo 2, comma 4). L'importo si aggiunge alla sanzione principale e non la sostituisce, non ha massimo edittale e si applica anche quando la dichiarazione non è stata presentata affatto, perché la norma considera pure quella «che avrebbe dovuto essere presentata».

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, c. 1, 1-bis, 2, 2.1, 2-bis, 2-ter, 4 e 4-bis — violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 13, c. 1 — sanzione per omesso versamento, base di calcolo richiamata dai commi 1-bis e 2.1
  • D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87, art. 5, c. 1 — le nuove misure si applicano alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024
  • DPR 22 luglio 1998 n. 322, art. 4, c. 4-bis — presentazione telematica del modello fra il 15 aprile e il 31 ottobre
  • D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 7 — criteri di determinazione della sanzione
  • Agenzia delle entrate, risposta a interpello n. 504 del 28 ottobre 2020 — esonero dai quadri riepilogativi e versamenti in Tesoreria

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 6 settembre 2026.

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