Sanzioni dichiarazione sostituti d'imposta art. 2 D.Lgs. 471/97
Art. 2 D.Lgs. 471/1997: omessa dichiarazione 770 al 120% delle ritenute non versate, infedele al 70%, 50 € per ogni percipiente non indicato dal 1/9/2024
30/05/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471 disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni della dichiarazione dei sostituti d'imposta (modello 770): l'omessa presentazione è punita con il 120% delle ritenute non versate (minimo 250 €), la dichiarazione infedele con il 70% delle ritenute non versate riferibili alla differenza accertata (minimo 250 €). A queste sanzioni si aggiunge un importo fisso di 50 € per ogni percipiente non indicato. Le misure sono quelle riscritte dal D.Lgs. 87/2024 per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Quando si applica
L'art. 2 riguarda esclusivamente il sostituto d'imposta, ossia chi corrisponde compensi, interessi e altre somme assoggettati a ritenuta ed è tenuto a presentare la relativa dichiarazione (modello 770). Le violazioni si distinguono in:
- omessa presentazione del modello 770 (comma 1);
- dichiarazione infedele, quando i compensi, interessi e altre somme dichiarati sono inferiori a quelli accertati (comma 2);
- omissione del singolo percipiente dal quadro, sanzionata in aggiunta (comma 4).
La sanzione è ancorata alle ritenute non versate: se le ritenute, pur non dichiarate, risultano interamente versate, l'omessa dichiarazione è punita in misura fissa, perché il danno erariale è limitato all'aspetto dichiarativo. La dichiarazione si considera omessa oltre i novanta giorni di ritardo; entro tale termine è tardiva e ravvedibile.
Come si applica nella pratica
Le misure edittali vigenti per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 sono le seguenti.
| Violazione | Misura | Minimo | Fonte |
|---|---|---|---|
| Omessa dichiarazione (ritenute non versate) | 120% delle ritenute non versate | 250 € | art. 2 c. 1 |
| Omessa dichiarazione, ritenute interamente versate | da 250 € a 2.000 € | — | art. 2 c. 1 |
| Dichiarazione tardiva oltre 90 giorni | sanzione versamento aumentata al triplo | — | art. 2 c. 1-bis |
| Dichiarazione infedele | 70% delle ritenute non versate sulla differenza | 250 € | art. 2 c. 2 |
| Infedele con frode (documenti falsi, artifici) | aumento da metà al doppio | — | art. 2 c. 2-bis |
| Infedele entro soglia di rilevanza | riduzione di un terzo | — | art. 2 c. 2-ter |
| Percipiente non indicato (in aggiunta) | 50 € per ciascun percipiente | — | art. 2 c. 4 |
La sanzione fissa di 50 € per percipiente del comma 4 si cumula con quelle dei commi 1, 1-bis, 2 e 2.1: la dichiarazione che omette dieci percipienti subisce dunque 500 € a questo titolo, oltre alla sanzione proporzionale. La dichiarazione tardiva oltre novanta giorni, ma entro i termini di accertamento e prima di controlli, beneficia della sanzione del versamento (art. 13) aumentata al triplo (comma 1-bis), anziché del 120% pieno.
La riduzione di un terzo del comma 2-ter opera quando le ritenute non versate riferibili alla differenza accertata sono inferiori al 3% delle ritenute sui compensi dichiarati e comunque inferiori a 30.000 €. Per le violazioni emerse da dichiarazione integrativa spontanea si applica la sanzione del versamento aumentata al doppio (comma 2.1), riducibile ulteriormente con il ravvedimento operoso.
Esempi pratici
Esempio 1 — Modello 770 omesso con ritenute non versate
Una S.r.l. omette il modello 770 con ritenute non versate per 15.000 €. La sanzione è il 120% di 15.000 €, pari a 18.000,00 € (comma 1), oltre agli interessi e alla sanzione sul versamento omesso delle ritenute.
Esempio 2 — Modello 770 omesso con ritenute versate
Uno studio professionale presenta il 770 in ritardo oltre i novanta giorni ma ha già versato integralmente tutte le ritenute. Essendo il danno solo dichiarativo, si applica la sanzione fissa da 250 € a 2.000 € (comma 1), tipicamente nel minimo di 250,00 € in caso di regolarizzazione spontanea con ravvedimento.
Esempio 3 — Dichiarazione infedele con percipienti omessi
Un sostituto dichiara compensi inferiori al vero, con ritenute non versate sulla differenza pari a 4.000 € e tre percipienti non indicati. La sanzione è il 70% di 4.000 € = 2.800,00 € (comma 2), più 50 € × 3 = 150,00 € (comma 4), per un totale base di 2.950,00 €.
Errori comuni e come evitarli
- Dimenticare la sanzione per percipiente: i 50 € del comma 4 si aggiungono sempre alle sanzioni proporzionali; trascurarli porta a una quantificazione errata in sede di ravvedimento.
- Confondere ritenute dichiarate e versate: la sanzione proporzionale colpisce le ritenute non versate, non quelle non dichiarate ma regolarmente pagate, che danno luogo alla sola sanzione fissa.
- Applicare misure ante-riforma: per le violazioni fino al 31 agosto 2024 le percentuali erano più alte (infedele dal 90% al 180%); dal 1° settembre 2024 valgono il 120% e il 70% del D.Lgs. 87/2024.
- Trascurare la soglia di rilevanza: differenze inferiori al 3% e a 30.000 € danno diritto alla riduzione di un terzo (comma 2-ter).
- Sovrapporre sanzione del versamento e sanzione dichiarativa: l'omesso versamento delle ritenute resta autonomamente punito dall'art. 13; le due violazioni vanno coordinate con le regole sul concorso.
- Non distinguere tardiva e omessa: il ritardo entro novanta giorni è tardività ravvedibile in modo agevole; oltre, scatta il regime dell'omessa, mitigato dal comma 1-bis se spontaneo.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 1 — omessa dichiarazione del sostituto: 120% delle ritenute non versate, minimo 250 €; da 250 € a 2.000 € se versate.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 1-bis — dichiarazione tardiva oltre 90 giorni: sanzione del versamento aumentata al triplo.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 2 — dichiarazione infedele: 70% delle ritenute non versate sulla differenza, minimo 250 €.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 2-bis — aggravante per condotte fraudolente: aumento da metà al doppio.
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 2-ter — riduzione di un terzo entro la soglia di rilevanza (3% e 30.000 €).
- D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, art. 2, comma 4 — 50 € per ogni percipiente non indicato.
- D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — riscrittura delle sanzioni per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024.
Risorse correlate
- Ravvedimento operoso e versamento con F24 (art. 13 D.Lgs. 472/1997)
- Sanzioni per omesso versamento (art. 13 D.Lgs. 471/1997)
- Sanzioni dichiarazione redditi e IRAP (art. 1 D.Lgs. 471/1997)
- Concorso di violazioni e continuazione (art. 12 D.Lgs. 472/1997)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.