Disposizioni sulle voci dello stato patrimoniale art. 2424-bis
L'art. 2424-bis del codice civile detta i criteri di classificazione delle voci dello stato patrimoniale: immobilizzazioni, fondi rischi, TFR, ratei e risconti
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 2424-bis del codice civile detta i criteri di classificazione e iscrizione delle singole voci dello stato patrimoniale. Gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente vanno iscritti tra le immobilizzazioni; le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore alle soglie dell'art. 2359, terzo comma, si presumono immobilizzazioni. Gli accantonamenti per rischi e oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, indeterminati nell'ammontare o nella data di sopravvenienza. Il trattamento di fine rapporto è indicato per l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 c.c. Nei ratei e risconti vanno iscritte quote di costi e proventi comuni a due o più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo. Le azioni proprie sono rilevate a diretta riduzione del patrimonio netto (art. 2357-ter, terzo comma).
Quando si applica
L'art. 2424-bis guida la redazione dello stato patrimoniale per:
- la classificazione tra immobilizzazioni e attivo circolante (criterio della destinazione durevole);
- la presunzione di immobilizzazione delle partecipazioni rilevanti;
- l'iscrizione dei fondi per rischi e oneri;
- l'iscrizione di TFR, ratei e risconti e azioni proprie.
Come si applica nella pratica
Immobilizzazioni e destinazione durevole
Il criterio guida non è la natura del bene ma la sua destinazione: gli elementi destinati a essere utilizzati durevolmente sono immobilizzazioni; gli altri confluiscono nell'attivo circolante. Le partecipazioni in misura non inferiore alle soglie dell'art. 2359, terzo comma (un quinto / un decimo dei voti), si presumono immobilizzazioni.
Accantonamenti per rischi e oneri
I fondi rischi e oneri coprono perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, ma indeterminati nell'ammontare o nella data. Non sono ammessi accantonamenti generici privi di una specifica natura. Sul piano fiscale, la deducibilità degli accantonamenti è circoscritta dall'art. 107 del TUIR.
TFR, ratei e risconti
Il TFR è iscritto per l'importo maturato secondo l'art. 2120 c.c. I ratei e risconti (attivi e passivi) accolgono quote di costi e proventi comuni a più esercizi, la cui entità varia in ragione del tempo, in attuazione del principio di competenza (cui corrisponde, sul piano fiscale, l'art. 109 del TUIR).
Azioni proprie
Le azioni proprie non sono un'attività: sono rilevate a diretta riduzione del patrimonio netto, ai sensi dell'art. 2357-ter, terzo comma.
Esempi pratici
Esempio 1 — Macchinario a uso durevole
Una società acquista un macchinario destinato alla produzione per più esercizi. Il bene è iscritto tra le immobilizzazioni materiali in base al criterio della destinazione durevole (art. 2424-bis), non nell'attivo circolante.
Esempio 2 — Fondo garanzia prodotti
L'impresa prevede oneri probabili per garanzie sui prodotti venduti, di natura determinata ma di ammontare incerto. Iscrive un fondo per rischi e oneri (art. 2424-bis); la deducibilità fiscale resta soggetta ai limiti dell'art. 107 TUIR.
Esempio 3 — Risconto attivo su assicurazione
L'impresa paga a dicembre un premio assicurativo annuale che copre anche l'anno successivo. La quota di competenza dell'esercizio futuro è iscritta come risconto attivo (art. 2424-bis), in applicazione del principio di competenza.
Errori comuni e come evitarli
- Classificare in base alla natura del bene anziché alla destinazione: è la destinazione durevole a qualificare l'immobilizzazione (art. 2424-bis).
- Iscrivere accantonamenti generici: i fondi rischi e oneri richiedono una natura determinata e un'esistenza certa o probabile.
- Confondere ratei e risconti: i ratei riguardano quote già maturate non ancora liquidate, i risconti quote pagate/incassate ma di competenza futura.
- Iscrivere le azioni proprie nell'attivo: vanno a diretta riduzione del patrimonio netto (art. 2357-ter, terzo comma).
- Trascurare la presunzione di immobilizzazione delle partecipazioni rilevanti (soglie dell'art. 2359, terzo comma).
Riferimenti normativi
- Art. 2424-bis del codice civile — disposizioni sulle singole voci dello stato patrimoniale
- Art. 2359, terzo comma, del codice civile — soglie per la presunzione di immobilizzazione delle partecipazioni
- Art. 2424 del codice civile — schema dello stato patrimoniale
- Art. 107 del TUIR — limiti alla deducibilità fiscale degli accantonamenti
- Art. 109 del TUIR — principio di competenza (ratei e risconti)
Risorse correlate
- Stato patrimoniale: struttura e contenuto art. 2424 c.c.: lo schema in cui si collocano le voci classificate dall'art. 2424-bis.
- Principio contabile OIC 31 — fondi rischi e oneri e TFR: la disciplina contabile degli accantonamenti e del TFR.
- Principio contabile OIC 18 — ratei e risconti: la rilevazione di ratei e risconti secondo competenza.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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