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IVAUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Documenti IVA precompilati: registri, LIPE e dichiarazione

Bozze precompilate dei registri IVA, della liquidazione periodica e della dichiarazione annuale ex art. 4 DLgs 127/2015 ed esonero dalla tenuta dei registri

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

L'art. 4 del DLgs 5 agosto 2015, n. 127 prevede che l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati delle fatture elettroniche, delle operazioni transfrontaliere e dei corrispettivi telematici, metta a disposizione dei soggetti passivi IVA residenti e stabiliti le bozze precompilate dei principali documenti IVA: i registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 DPR 633/1972), la liquidazione periodica dell'IVA e, dal 2022, la dichiarazione annuale IVA. Chi convalida o integra le bozze dei registri è esonerato dall'obbligo di tenuta dei registri stessi. I documenti sono disponibili in un'area riservata del sito dell'Agenzia, direttamente o tramite intermediario delegato.

Quando si applica

  • Soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, per le operazioni effettuate dal 1° luglio 2021 (registri e liquidazione periodica) e dal 1° gennaio 2022 (dichiarazione annuale IVA).
  • Operatori che gestiscono la fatturazione elettronica direttamente o tramite intermediario delegato (art. 3, comma 3, DPR 322/1998).
  • Programma di assistenza on line basato sui dati già in possesso dell'anagrafe tributaria.

Si tratta di un percorso sperimentale di semplificazione: l'adesione non è obbligatoria, ma chi convalida le bozze ottiene l'esonero dalla tenuta dei registri.

Come si applica nella pratica

Documento precompilatoEffetto
Registri delle fatture emesse e degli acquisti (artt. 23 e 25 DPR 633/1972)Convalida o integrazione delle bozze; chi convalida o integra è esonerato dalla tenuta dei registri (comma 2)
Liquidazione periodica dell'IVABozza messa a disposizione per il controllo e il versamento periodico
Dichiarazione annuale IVABozza disponibile dal 1° gennaio 2022 a supporto della dichiarazione

L'esonero dalla tenuta dei registri non riguarda il registro degli incassi e pagamenti dell'art. 18, comma 2, DPR 600/1973, che resta dovuto per i contribuenti semplificati, e non opera per chi ha optato per la tenuta dei registri secondo le modalità dell'art. 18, comma 5, DPR 600/1973. L'art. 4 prevede inoltre una piattaforma telematica per la compensazione dei crediti e debiti commerciali risultanti da fatture elettroniche tra operatori privati (comma 3-bis).

Esempi pratici

Esempio 1 — Convalida dei registri precompilati

Una piccola impresa controlla nell'area riservata le bozze dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, le trova complete e le convalida: per quel periodo è esonerata dall'obbligo di tenere i registri IVA degli artt. 23 e 25.

Esempio 2 — Integrazione dei dati mancanti

Un professionista trova nella bozza del registro acquisti alcune fatture estere non presenti. Le integra nel dettaglio: la convalida con integrazione produce comunque l'esonero dalla tenuta del registro per il periodo considerato.

Esempio 3 — Bozza della liquidazione periodica

Una società utilizza la bozza della liquidazione periodica IVA come base di controllo del saldo a debito di 2.500,00 €, lo verifica con la propria contabilità e procede al versamento entro il termine ordinario.

Errori comuni e come evitarli

  • Pensare che l'adesione sia automatica: l'esonero dalla tenuta dei registri spetta solo a chi convalida o integra effettivamente le bozze proposte.
  • Non integrare le operazioni mancanti: le bozze si basano sui dati disponibili; operazioni non presenti (ad esempio alcune transfrontaliere) vanno integrate prima della convalida.
  • Trascurare il registro degli incassi e pagamenti: l'esonero non riguarda il registro dell'art. 18, comma 2, DPR 600/1973 per i semplificati.
  • Affidarsi alla sola bozza senza controllo: i documenti precompilati vanno verificati con la contabilità aziendale prima della convalida e del versamento.
  • Ignorare la delega all'intermediario: l'uso dei servizi richiede la delega all'utilizzo della fatturazione elettronica per l'intermediario.

Riferimenti normativi

  • Art. 4, commi 1, 2 e 3-bis, DLgs 5 agosto 2015, n. 127 — documenti IVA precompilati ed esonero dalla tenuta dei registri.
  • Artt. 23 e 25 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — registri delle fatture emesse e degli acquisti.
  • Art. 18, commi 2 e 5, DPR 29 settembre 1973, n. 600 — registri dei contribuenti semplificati.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.