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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Fatturazione operazioni intracomunitarie art. 46 DL 331/93

Come fatturare acquisti e cessioni intracomunitari: integrazione in reverse charge, termine del giorno 15 del mese successivo e autofattura

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 46 del DL 331/1993 disciplina la fatturazione delle operazioni intracomunitarie. Per gli acquisti intracomunitari il cessionario integra la fattura del fornitore UE con base imponibile e imposta calcolata all'aliquota dei beni (reverse charge). Per le cessioni intracomunitarie si emette fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, indicando che si tratta di operazione non imponibile e il numero identificativo IVA del cessionario estero. È inoltre prevista l'autofattura in caso di mancata ricezione della fattura del fornitore.

Quando si applica

La norma riguarda i soggetti passivi che effettuano acquisti o cessioni intracomunitari di beni. È rilevante per:

  • integrare correttamente le fatture di acquisto da fornitori UE;
  • emettere le fatture di cessione intracomunitaria nei termini e con le indicazioni richieste;
  • gestire l'autofattura quando la fattura del fornitore non arriva.

Come si applica nella pratica

  • Integrazione dell'acquisto (comma 1): la fattura dell'acquisto intracomunitario è numerata e integrata dal cessionario con il controvalore in euro, gli elementi della base imponibile e l'ammontare dell'imposta calcolata all'aliquota dei beni. Se l'operazione è non imponibile o esente, in luogo dell'imposta si indica il titolo.
  • Cessioni intracomunitarie (comma 2): la fattura è emessa ai sensi dell'art. 21 DPR 633/1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione, con l'indicazione che si tratta di operazione non imponibile e del numero identificativo IVA attribuito al cessionario dallo Stato membro di appartenenza.
  • Mezzi di trasporto nuovi (comma 4): la fattura riporta anche i dati di identificazione del mezzo; per le cessioni non effettuate nell'esercizio di impresa vale l'atto di cessione.
  • Autofattura per mancata ricezione (comma 5): il cessionario che non riceve la fattura entro il secondo mese successivo all'effettuazione emette autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo; se la fattura indica un corrispettivo inferiore, emette fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Integrazione di un acquisto da fornitore UE

Una S.r.l. riceve da un fornitore francese una fattura di 10.000 € per un acquisto intracomunitario. Il cessionario integra la fattura applicando l'IVA al 22% (2.200 €), che annota a debito e a credito secondo il meccanismo del reverse charge.

Esempio 2 — Fattura di cessione intracomunitaria

La stessa società vende beni a un cliente tedesco per 8.000 €. Emette fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione, indicando l'operazione come non imponibile e il numero identificativo IVA tedesco del cliente.

Esempio 3 — Autofattura per fattura non ricevuta

Per un acquisto intracomunitario effettuato a gennaio, la S.r.l. non riceve la fattura entro marzo (secondo mese successivo). Emette quindi autofattura entro il 15 aprile, integrando l'imposta dovuta.

Errori comuni e come evitarli

  • Non integrare la fattura di acquisto con base imponibile e imposta all'aliquota dei beni.
  • Emettere la fattura di cessione oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione.
  • Omettere il numero identificativo IVA del cessionario UE nella fattura di cessione non imponibile.
  • Non emettere l'autofattura quando la fattura del fornitore non arriva entro il secondo mese successivo.
  • Dimenticare i dati identificativi nella cessione di mezzi di trasporto nuovi.

Riferimenti normativi

  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 46 — Fatturazione delle operazioni intracomunitarie (integrazione, cessioni, autofattura).
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 41 — Cessioni intracomunitarie non imponibili.
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21 — Fatturazione delle operazioni.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.