Gruppo IVA: opzione, decorrenza e durata art. 70-quater 633/72
Costituzione del Gruppo IVA ex art. 70-quater D.P.R. 633/1972: opzione all-in/all-out, decorrenza per finestra di presentazione e vincolo triennale rinnovabile
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 70-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 disciplina la costituzione del Gruppo IVA tramite un'opzione che deve essere esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia per i quali ricorrono congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo dell'art. 70-ter (principio all-in/all-out). L'opzione si esercita con dichiarazione telematica del rappresentante di gruppo; decorre dall'anno successivo se presentata entro il 30 settembre, dal secondo anno successivo se presentata tra il 1º ottobre e il 31 dicembre. È vincolante per un triennio, poi si rinnova automaticamente di anno in anno fino alla revoca (art. 70-novies).
Quando si applica
La norma si applica nel momento in cui un insieme di soggetti passivi stabiliti in Italia, legati dai tre vincoli, decide di configurarsi come unico soggetto passivo IVA ai sensi dell'art. 70-bis. Non va confusa con la liquidazione IVA di gruppo dell'art. 73, che è solo una procedura di versamento infragruppo e mantiene l'autonomia soggettiva di ciascuna società: nel Gruppo IVA dell'art. 70-quater nasce invece un soggetto IVA unico con una sola partita IVA.
Condizioni soggettive e oggettive:
- Chi: tutti i soggetti passivi stabiliti in Italia con i tre vincoli dell'art. 70-ter (impresa, arte o professione, ex art. 70-bis). Vale la regola all-in/all-out: l'opzione è una scelta collettiva, non individuale.
- Quale operazione: esercizio dell'opzione tramite la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5, presentata in via telematica dal rappresentante di gruppo.
- Conseguenze del mancato esercizio da parte di uno o più soggetti (comma 1): a) è recuperato a carico del gruppo l'effettivo vantaggio fiscale conseguito; b) il gruppo cessa dall'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato esercizio, salvo che i soggetti esercitino l'opzione per partecipare al gruppo.
Come si applica nella pratica
L'opzione (comma 2) si esercita con una dichiarazione telematica del rappresentante di gruppo che deve indicare: la denominazione del gruppo; i dati identificativi del rappresentante e dei partecipanti; l'attestazione della sussistenza dei vincoli dell'art. 70-ter; l'attività o le attività del gruppo; l'elezione di domicilio presso il rappresentante (irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione); la sottoscrizione del rappresentante e degli altri soggetti.
I due profili temporali più delicati sono decorrenza (comma 3) e durata (comma 4):
| Profilo | Regola | Comma |
|---|---|---|
| Dichiarazione 1º gennaio–30 settembre | Opzione effetto dall'anno successivo | 3 |
| Dichiarazione 1º ottobre–31 dicembre | Opzione effetto dal secondo anno successivo | 3 |
| Durata minima | Vincolante per un triennio dall'anno di effetto | 4 |
| Dopo il primo triennio | Rinnovo automatico per ciascun anno, fino alla revoca | 4 |
| Vincoli sopravvenuti su nuovi soggetti | Dichiarazione entro il 90º giorno; ingresso dall'anno successivo | 5 |
Il rinnovo automatico (comma 4) si interrompe solo con la revoca ai sensi dell'art. 70-novies. La definizione del perimetro dipende interamente dalla sussistenza dei vincoli dell'art. 70-ter: finché i vincoli permangono, l'opzione resta vincolante. Il comma 5 gestisce i vincoli sopravvenuti: se nel corso di validità dell'opzione si instaurano i vincoli economico e organizzativo verso soggetti prima esclusi (art. 70-ter, comma 5), o il vincolo finanziario verso soggetti per cui non sussisteva, questi partecipano al gruppo dall'anno successivo, con dichiarazione da presentare entro il novantesimo giorno; in caso di mancata inclusione si applicano le conseguenze del comma 1, lett. b).
Esempi pratici
Esempio 1 — Opzione presentata a marzo (decorrenza anno successivo)
Tre società di un gruppo industriale presentano la dichiarazione di opzione il 20 marzo. Essendo nella finestra 1º gennaio–30 settembre, il Gruppo IVA ha effetto dal 1º gennaio dell'anno successivo. Da quella data opera un'unica partita IVA e l'opzione è vincolante per il triennio che decorre dall'anno di effetto.
Esempio 2 — Opzione presentata a novembre (slittamento al secondo anno)
Le stesse società tardano e presentano la dichiarazione il 10 novembre. Ricadendo nella finestra 1º ottobre–31 dicembre, l'opzione ha effetto solo dal secondo anno successivo: il Gruppo IVA non parte l'anno seguente ma quello dopo. Una presentazione a ridosso di fine anno costa, di fatto, un anno intero di rinvio.
Esempio 3 — Mancato esercizio da parte di una controllata
In un gruppo con quattro società legate dai tre vincoli, una controllata omette di esercitare l'opzione, violando l'all-in/all-out. Per il comma 1 è recuperato a carico del gruppo l'effettivo vantaggio fiscale conseguito; inoltre il gruppo cessa dall'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato esercizio, a meno che la controllata non eserciti l'opzione per rientrare nel perimetro.
Errori comuni e come evitarli
- Trattare l'opzione come scelta individuale: vale l'all-in/all-out (comma 1). Tutti i soggetti con i tre vincoli devono esercitarla; il mancato esercizio di uno solo innesca recupero del vantaggio fiscale e cessazione del gruppo dall'anno successivo all'accertamento.
- Sbagliare la finestra di presentazione: una dichiarazione dopo il 30 settembre fa slittare l'effetto al secondo anno successivo (comma 3), non al primo. Pianificare la presentazione entro il 30 settembre se si vuole partire l'anno seguente.
- Sottovalutare il vincolo triennale: l'opzione è vincolante per un triennio (comma 4); non è revocabile a piacimento nei primi tre anni e, dopo, si rinnova in automatico fino alla revoca ex art. 70-novies.
- Dimenticare il termine di 90 giorni per i nuovi soggetti: i vincoli sopravvenuti vanno comunicati con dichiarazione entro il 90º giorno (comma 5); la mancata inclusione attiva le conseguenze del comma 1, lett. b).
- Confondere il Gruppo IVA con la liquidazione IVA di gruppo (art. 73): il primo crea un soggetto IVA unico; la seconda è solo un meccanismo di versamento infragruppo che lascia intatta l'autonomia soggettiva.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quater — Costituzione del Gruppo IVA (commi 1, 2, 3, 4, 5: opzione, contenuto della dichiarazione, decorrenza, durata triennale e rinnovo, vincoli sopravvenuti).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-bis — Requisiti per la costituzione del Gruppo IVA.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-ter — Vincolo finanziario, economico e organizzativo richiamato dall'opzione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-novies — Revoca dell'opzione.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-duodecies, comma 5 — Dichiarazione con cui si esercita l'opzione.
Risorse correlate
- Gruppo IVA: requisiti per la costituzione (art. 70-bis)
- Gruppo IVA: i tre vincoli (art. 70-ter)
- Operazioni nel Gruppo IVA (art. 70-quinquies)
- Liquidazione IVA di gruppo: versamento infragruppo (art. 73)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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