Rappresentante Gruppo IVA e responsabilità art. 70-septies/octies
Come si individua il rappresentante del Gruppo IVA, quali adempimenti svolge e perché tutti i partecipanti rispondono in solido del debito IVA
31/05/2026
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In sintesi
Gli artt. 70-septies e 70-octies del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 disciplinano la figura del rappresentante di gruppo nel Gruppo IVA e il regime di responsabilità dei partecipanti: il rappresentante adempie gli obblighi ed esercita i diritti del gruppo nei modi ordinari, sotto un'unica partita IVA, ed è il soggetto che esercita il controllo ai sensi dell'art. 70-ter, comma 1. Il rappresentante è responsabile per gli obblighi connessi all'opzione; gli altri partecipanti rispondono in solido con esso per imposta, interessi e sanzioni dovuti a seguito di liquidazione e controllo. Il tema va tenuto distinto dalla liquidazione IVA di gruppo dell'art. 73, che è altro istituto.
Quando si applica
Le due norme operano per ogni Gruppo IVA effettivamente costituito ai sensi dell'art. 70-quater, cioè quando una pluralità di soggetti passivi stabiliti in Italia, legati dai vincoli finanziario, economico e organizzativo dell'art. 70-ter, ha optato per diventare un unico soggetto passivo. In quel contesto:
- Profilo soggettivo (art. 70-septies): serve individuare chi, tra i partecipanti, assume il ruolo di rappresentante di gruppo, perché è l'unico soggetto che si interfaccia con l'Agenzia delle Entrate per dichiarazioni e versamenti del gruppo.
- Profilo della responsabilità (art. 70-octies): la disciplina rileva nei rapporti con l'Erario in fase di liquidazione e controllo, definendo chi risponde delle somme dovute (imposta, interessi, sanzioni).
- Eventi sopravvenuti: cambio del rappresentante per sua fuoriuscita dal gruppo, con i relativi obblighi di comunicazione.
L'individuazione del rappresentante è centrale anche per i Gruppi IVA costituiti tra soggetti appartenenti a un Gruppo Bancario (art. 70-ter, comma 1-bis), per i quali la legge fissa una regola dedicata.
Come si applica nella pratica
Individuazione del rappresentante (art. 70-septies, commi 1 e 2). Il rappresentante adempie gli obblighi ed esercita i diritti del gruppo (che ricadono a favore e a carico del gruppo ai sensi dell'art. 70-quinquies, comma 4) nei modi ordinari: unica partita IVA, dichiarazione annuale e versamenti periodici del gruppo. La regola di selezione è gerarchica.
| Fattispecie | Rappresentante di gruppo |
|---|---|
| Regola base (art. 70-septies, c. 2, primo periodo) | Il soggetto che esercita il controllo ex art. 70-ter, comma 1 |
| Il controllante non può esercitare l'opzione (c. 2, secondo periodo) | Il partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione |
| Gruppo IVA tra soggetti di un Gruppo Bancario, art. 70-ter c. 1-bis (c. 2, terzo periodo) | La società capogruppo ex art. 37-bis, c. 1, lett. a), T.U.B. (D.Lgs. 385/1993) |
Cambio del rappresentante (art. 70-septies, comma 3). Se il rappresentante cessa di far parte del gruppo senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra un altro partecipante, individuato con i criteri del comma 2 e con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante ed è comunicata dal nuovo rappresentante entro trenta giorni, con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5.
Responsabilità (art. 70-octies). Il riparto è il seguente:
| Soggetto | Cosa risponde | Comma |
|---|---|---|
| Rappresentante di gruppo | Adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione | art. 70-octies, c. 1 |
| Altri partecipanti | In solido con il rappresentante per imposta, interessi e sanzioni dovuti a seguito di liquidazione e controllo | art. 70-octies, c. 2 |
La responsabilità solidale del comma 2 non è limitata al solo rappresentante: ogni partecipante può essere chiamato a rispondere dell'intero debito IVA del gruppo emerso in sede di liquidazione e controllo. È un dato da valutare con attenzione nella governance interna del gruppo, perché la concentrazione degli adempimenti in capo al rappresentante non sterilizza l'esposizione patrimoniale degli altri membri. Per il versamento unificato si veda anche la disciplina della liquidazione IVA di gruppo (art. 73), istituto diverso e da non confondere con il Gruppo IVA.
Esempi pratici
Esempio 1 — Controllante che assume il ruolo di rappresentante
La Alfa Holding S.p.A. controlla Beta S.r.l. e Gamma S.r.l. con i requisiti dell'art. 70-ter. Costituiscono un Gruppo IVA. Alfa, in quanto soggetto che esercita il controllo (art. 70-ter, comma 1), è il rappresentante di gruppo ex art. 70-septies, comma 2: presenta la dichiarazione annuale del gruppo, versa l'IVA periodica con un'unica partita IVA e gestisce i rapporti con l'Agenzia delle Entrate per tutti e tre i soggetti.
Esempio 2 — Controllante che non può optare: subentra il partecipante maggiore
Il soggetto controllante non può esercitare l'opzione. Tra i partecipanti, Beta ha realizzato 4.800.000,00 € di volume d'affari e Gamma 2.100.000,00 € nel periodo precedente alla costituzione. Per l'art. 70-septies, comma 2, secondo periodo, è rappresentante di gruppo Beta, che ha il volume d'affari più elevato. Beta assume da subito gli adempimenti dichiarativi e di versamento del gruppo.
Esempio 3 — Avviso di accertamento e responsabilità solidale
A seguito di controllo, l'Agenzia delle Entrate liquida a carico del Gruppo IVA maggiore imposta per 38.000,00 €, oltre a interessi per 1.450,00 € e sanzioni. Il rappresentante risponde degli obblighi connessi all'opzione (art. 70-octies, comma 1); tuttavia, in virtù del comma 2, anche Gamma — pur estranea all'errore materiale che ha generato la ripresa — è responsabile in solido per l'intero importo di imposta, interessi e sanzioni. L'Erario può quindi escutere indifferentemente il rappresentante o gli altri partecipanti.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere Gruppo IVA e liquidazione IVA di gruppo: il rappresentante dell'art. 70-septies opera in un unico soggetto passivo con un'unica partita IVA; la procedura dell'art. 73 lascia distinte le partite IVA e compensa i saldi. Sono istituti diversi, con regole di responsabilità proprie.
- Ritenere responsabile solo il rappresentante: l'art. 70-octies, comma 2, prevede responsabilità solidale di tutti i partecipanti per imposta, interessi e sanzioni da liquidazione e controllo; nessun membro è automaticamente al riparo.
- Sbagliare il criterio di individuazione del rappresentante: la regola base è il soggetto che esercita il controllo (art. 70-ter, comma 1); solo se questo non può optare subentra il partecipante con volume d'affari o ricavi più elevato. Invertire l'ordine è un errore.
- Omettere la comunicazione del cambio di rappresentante entro 30 giorni: la sostituzione del rappresentante uscente va comunicata dal nuovo rappresentante entro trenta giorni con la dichiarazione di cui all'art. 70-duodecies, comma 5.
- Trattare il Gruppo Bancario come un caso ordinario: per i Gruppi IVA tra soggetti del Gruppo Bancario (art. 70-ter, comma 1-bis) il rappresentante è la capogruppo ex art. 37-bis T.U.B., non il soggetto con volume d'affari maggiore.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-septies — Adempimenti (individuazione e ruolo del rappresentante di gruppo; commi 1, 2 e 3).
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-octies — Responsabilità (comma 1, rappresentante; comma 2, responsabilità solidale dei partecipanti).
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-ter — Vincoli finanziario, economico e organizzativo (comma 1, controllo; comma 1-bis, Gruppo Bancario).
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-quinquies, comma 4 — Obblighi e diritti a carico e a favore del gruppo IVA.
- DPR 26 ottobre 1972 n. 633, art. 70-duodecies, comma 5 — Modello e modalità di presentazione delle dichiarazioni del titolo.
- D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U.B.), art. 37-bis, comma 1, lett. a) — Società capogruppo del Gruppo Bancario.
Risorse correlate
- Gruppo IVA: requisiti soggettivi per la costituzione (art. 70-bis)
- Vincoli finanziario, economico e organizzativo del Gruppo IVA (art. 70-ter)
- Operazioni effettuate dal Gruppo IVA e nei suoi confronti (art. 70-quinquies)
- Liquidazione IVA di gruppo e versamento unificato (art. 73)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
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