Imposta di bollo in modo virtuale: art. 15-bis DPR 642/1972
Versamento dell'imposta di bollo in modo virtuale ex art. 15-bis DPR 642/1972: acconto 100% al 16 aprile, dichiarazione consuntiva e conguaglio rateale
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 15-bis del DPR 26 ottobre 1972 n. 642 disciplina il pagamento dell'imposta di bollo in modo virtuale per banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari: questi soggetti versano entro il 16 aprile di ogni anno un acconto pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata e presentano la dichiarazione di consuntivo entro il mese di febbraio dell'anno successivo. Il bollo virtuale sostituisce il contrassegno fisico con un'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate e un meccanismo di acconto, dichiarazione consuntiva e conguaglio in rate bimestrali.
Quando si applica
L'assolvimento del bollo in modo virtuale è una modalità alternativa all'apposizione del contrassegno (marca da bollo) o al pagamento mediante valori bollati: invece di applicare il bollo su ciascun documento, il soggetto autorizzato lo versa cumulativamente all'Erario sulla base degli atti emessi nel periodo.
Si applica a chi gestisce un elevato volume di atti, documenti e registri soggetti a bollo e ottiene preventiva autorizzazione dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972. La modalità è tipica di:
- imprese e professionisti che emettono molte fatture o documenti soggetti a bollo;
- enti e associazioni con elevato numero di atti ricorrenti;
- intermediari finanziari soggetti alla disciplina speciale dell'art. 15-bis.
L'art. 15-bis individua espressamente i soggetti destinatari della disciplina speciale: Poste italiane S.p.a., le banche, le società di gestione del risparmio, le società capogruppo dei gruppi bancari (art. 61 TUB, D.Lgs. 385/1993), le società di intermediazione mobiliare, i soggetti dei titoli V, V-bis e V-ter del TUB e le società esercenti altre attività finanziarie, nonché le imprese di assicurazioni. Per questi soggetti l'acconto è obbligatorio nella misura del 100%.
Come si applica nella pratica
Il meccanismo del bollo virtuale si articola in autorizzazione, acconto, dichiarazione consuntiva e conguaglio. Per i soggetti dell'art. 15-bis le scadenze sono fissate dalla norma.
| Adempimento | Termine / misura | Fonte |
|---|---|---|
| Versamento dell'acconto | Entro il 16 aprile di ogni anno | art. 15-bis c. 1 |
| Misura dell'acconto | 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata | art. 15-bis c. 1 |
| Dichiarazione di consuntivo | Entro il mese di febbraio dell'anno successivo | art. 15-bis c. 2 |
| Prima rata bimestrale | Posticipata all'ultimo giorno di aprile | art. 15-bis c. 2 |
| Conguaglio | Differenza a debito o a credito imputata sulla prima rata bimestrale (aprile) o, occorrendo, sulla successiva | art. 15-bis c. 2 |
L'acconto versato entro il 16 aprile, per esigenze di liquidità, può essere scomputato dal primo dei versamenti da effettuare nell'anno successivo a quello di pagamento dell'acconto (art. 15-bis c. 1). La liquidazione definitiva confronta l'imposta dovuta in base al consuntivo con quanto già versato in acconto: la differenza, a debito o a credito, è imputata alla prima rata bimestrale scadente ad aprile o, se necessario, a quella successiva.
L'imposta annua dovuta è ripartita in rate bimestrali, secondo lo schema generale dell'art. 15. L'importo unitario del bollo sui singoli atti non è fissato dall'art. 15-bis, ma dalla Tariffa e dalla Tabella allegate al DPR 642/1972: il calcolo dell'imposta provvisoria e di quella consuntiva muove dal numero e dalla tipologia di atti soggetti emessi nel periodo.
Esempi pratici
Esempio 1 — Banca che liquida l'acconto annuale
Un istituto di credito autorizzato al bollo virtuale liquida provvisoriamente per l'anno un'imposta di 480.000,00 €. Entro il 16 aprile versa l'acconto pari al 100%, cioè 480.000,00 €. La prima rata bimestrale ordinaria slitta all'ultimo giorno di aprile. Nel febbraio dell'anno successivo presenta il consuntivo.
Esempio 2 — Conguaglio a debito
A consuntivo, l'imposta effettivamente dovuta dalla banca dell'esempio 1 risulta pari a 510.000,00 €, contro un acconto di 480.000,00 €. La differenza a debito di 30.000,00 € viene imputata alla prima rata bimestrale scadente ad aprile; se la rata non capiente, l'eccedenza è imputata alla rata successiva (art. 15-bis c. 2).
Esempio 3 — Conguaglio a credito scomputabile
Una società di intermediazione mobiliare versa entro il 16 aprile un acconto di 120.000,00 €. A consuntivo l'imposta dovuta è 105.000,00 €: emerge un credito di 15.000,00 €, imputato in diminuzione della prima rata bimestrale. Per esigenze di liquidità l'acconto può inoltre essere scomputato dal primo versamento dell'anno successivo a quello del pagamento dell'acconto.
Errori comuni e come evitarli
- Versare un acconto inferiore al 100%: per i soggetti dell'art. 15-bis l'acconto è pari al 100% dell'imposta provvisoriamente liquidata, non a una percentuale ridotta; un versamento parziale espone a sanzioni per insufficiente versamento.
- Confondere il termine del consuntivo con quello dell'acconto: l'acconto va versato entro il 16 aprile, mentre la dichiarazione di consuntivo si presenta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.
- Trascurare lo slittamento della prima rata: per i soggetti dell'art. 15-bis il termine della prima rata bimestrale è posticipato all'ultimo giorno di aprile, non coincide con quello ordinario.
- Non imputare correttamente il conguaglio: la differenza tra acconto e consuntivo, a debito o a credito, va imputata alla prima rata bimestrale di aprile (o alla successiva), non gestita come versamento autonomo separato.
- Applicare il bollo virtuale senza autorizzazione: la modalità virtuale richiede la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ex art. 15; assolvere il bollo in modo virtuale senza titolo autorizzativo è irregolare.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15-bis, comma 1 — versamento dell'acconto pari al 100% entro il 16 aprile e scomputo per esigenze di liquidità.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15-bis, comma 2 — dichiarazione di consuntivo entro febbraio dell'anno successivo, posticipo della prima rata bimestrale ad aprile e imputazione del conguaglio.
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15-bis, comma 3 — individuazione dei soggetti destinatari della disciplina speciale (Poste, banche, SGR, capogruppo bancarie, SIM, intermediari finanziari, assicurazioni).
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, art. 15 — autorizzazione al pagamento in modo virtuale, dichiarazione iniziale e di consuntivo, liquidazione e rateazione bimestrale (richiamato dall'art. 15-bis).
Risorse correlate
- Imposta di registro su cessioni di crediti, titoli e assicurazioni
- Imposta di registro su atti giudiziari e dichiarativi
- Alternatività IVA/registro: art. 40 DPR 131/1986
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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