IRAP enti non commerciali e PA: metodo retributivo art. 10
Il metodo retributivo per la base imponibile IRAP di enti non commerciali e amministrazioni pubbliche ex art. 10 e 10-bis, e il regime delle attività miste
01/06/2026
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La determinazione della base imponibile IRAP con il metodo retributivo per gli enti non commerciali e le amministrazioni pubbliche, e il regime delle attività miste.
In sintesi
Gli articoli 10 e 10-bis del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 determinano la base imponibile IRAP degli enti privati non commerciali e delle amministrazioni pubbliche con il cosiddetto metodo retributivo: il valore della produzione netta è pari all'ammontare delle retribuzioni del personale dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa e per lavoro autonomo occasionale. Non si fa quindi riferimento a costi e ricavi, ma al costo del lavoro in senso ampio.
Quando l'ente non commerciale svolge anche attività commerciali, la base imponibile di tali attività si determina con il metodo ordinario dell'art. 5 e gli emolumenti del metodo retributivo si riducono della quota riferibile all'attività commerciale, per evitare duplicazioni. Sono in ogni caso escluse dalla base imponibile le remunerazioni dei sacerdoti e le borse di studio esenti da IRPEF.
Quando si applica
L'art. 10 si applica agli enti privati non commerciali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e), che svolgono esclusivamente attività non commerciali; l'art. 10-bis si applica alle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera e-bis) dello stesso art. 3. Sono i soggetti per i quali la nozione di valore aggiunto della produzione si traduce nel costo del lavoro impiegato, in assenza di un'attività d'impresa.
Per gli altri soggetti dell'art. 3, comma 1, lettera e) — società ed enti commerciali, società ed associazioni esercenti arti e professioni — la base imponibile segue rispettivamente gli articoli 5, 6 e 7 oppure l'art. 8. Le attività commerciali rilevano, ai fini IRAP, secondo la nozione propria delle imposte sui redditi.
Come si applica nella pratica
Il metodo retributivo somma le componenti del costo del lavoro, con esclusioni specifiche.
| Componente | Metodo retributivo (art. 10 e 10-bis) |
|---|---|
| Retribuzioni del personale dipendente | Incluse nella base imponibile |
| Redditi assimilati a lavoro dipendente | Inclusi (es. compensi di amministratori, co.co.co.) |
| Lavoro autonomo occasionale | Incluso |
| Remunerazioni dei sacerdoti | Escluse |
| Borse di studio esenti IRPEF / diritto allo studio | Escluse |
| Attività commerciali eventuali | Base determinata con il metodo ordinario dell'art. 5 |
In caso di attività mista, l'ammontare degli emolumenti del metodo retributivo è ridotto della parte riferibile all'attività commerciale; se non è specificamente individuabile, la riduzione avviene in base al rapporto tra ricavi commerciali e totale delle entrate.
Esempi pratici
Esempio 1 — Associazione esclusivamente non commerciale
Un'associazione culturale senza attività commerciale eroga retribuzioni ai dipendenti per 80.000,00 € e compensi co.co.co. per 20.000,00 €. La base imponibile IRAP con il metodo retributivo è pari a 100.000,00 € (art. 10, comma 1).
Esempio 2 — Ente con attività mista
Un ente non commerciale svolge anche un'attività commerciale che genera il 40% delle entrate. La base imponibile dell'attività commerciale si determina con il metodo dell'art. 5; gli emolumenti del metodo retributivo riferibili al ramo commerciale (in proporzione al rapporto entrate commerciali/totale) sono sottratti dalla base retributiva per evitare la doppia imposizione del costo del lavoro.
Esempio 3 — Amministrazione pubblica
Un comune determina la base imponibile IRAP dell'attività istituzionale con il metodo retributivo dell'art. 10-bis, sommando retribuzioni e compensi assimilati erogati al personale, ed esclude le borse di studio per il diritto allo studio universitario.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare il metodo dei costi/ricavi all'attività istituzionale: per l'attività non commerciale la base è retributiva, non la differenza tra valore e costi della produzione.
- Includere le remunerazioni dei sacerdoti: vanno escluse dalla base imponibile.
- Tassare due volte il costo del lavoro nelle attività miste: omettere la riduzione degli emolumenti riferibili all'attività commerciale, già tassata con il metodo dell'art. 5.
- Confondere art. 10 e art. 10-bis: il primo riguarda gli enti privati non commerciali, il secondo le amministrazioni pubbliche.
- Includere le borse di studio esenti: le borse di studio e gli interventi per il diritto allo studio universitario sono esclusi.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 10, comma 1 — Metodo retributivo per gli enti privati non commerciali.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 10, comma 2 — Attività miste: base ordinaria art. 5 e riduzione degli emolumenti.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 10-bis, comma 1 — Metodo retributivo per le amministrazioni pubbliche.
Risorse correlate
- IRAP: soggetti passivi (art. 3 D.Lgs. 446/1997)
- IRAP: base imponibile delle società di capitali (art. 5 D.Lgs. 446/1997)
- IRAP lavoro autonomo: base imponibile (art. 8 D.Lgs. 446/1997)
- Enti associativi: regime IRES (art. 148 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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