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IRAPUltimo aggiornamento: 30/05/2026

IRAP ripartizione territoriale base imponibile art. 4 D.Lgs. 446

Come si determina il valore della produzione netta per regione: criterio delle retribuzioni, regole per banche e assicurazioni e raccordo con le aliquote

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 stabilisce che l'IRAP si applica sul valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata nel territorio della regione (comma 1). Quando l'attività interessa più regioni, il valore della produzione netta si considera prodotto in ciascuna proporzionalmente alle retribuzioni del personale addetto con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse operanti per almeno tre mesi nel territorio (comma 2). La ripartizione è il presupposto per applicare le aliquote regionali, eventualmente differenziate, sulla quota di base imponibile spettante a ogni regione. Gli atti generali attuativi sono adottati dal Ministero, sentita la Conferenza Stato-regioni (comma 3).

Quando si applica

La norma rileva per ogni soggetto passivo IRAP che esercita l'attività produttiva nel territorio di più di una regione. È irrilevante per chi opera in un'unica regione: in quel caso l'intero valore della produzione netta è imputato a quel solo territorio.

Il criterio territoriale diventa concreto in presenza di:

  • imprese con stabilimenti, cantieri o filiali in regioni diverse;
  • società di servizi con uffici operativi distribuiti su più regioni;
  • imprese edili con cantieri attivi per oltre tre mesi fuori dalla sede;
  • banche, altre società finanziarie e imprese di assicurazione con sportelli o unità operative in più territori, per le quali il comma 2 detta criteri specifici (depositi e titoli verso la clientela, impieghi o ordini eseguiti, premi raccolti).

La ripartizione presuppone l'avvenuta determinazione del valore della produzione netta secondo le regole sostanziali della base imponibile: l'art. 5 per le società di capitali ed enti commerciali e l'art. 5-bis per società di persone e imprese individuali. L'art. 4 non incide sul "quanto" si produce, ma solo sul "dove" quel valore si considera prodotto.

Come si applica nella pratica

Il valore della produzione netta complessivo, già calcolato per l'intero soggetto, viene ripartito tra le regioni interessate. Il criterio generale del comma 2 è proporzionale all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato, comprese le voci assimilate.

Tipologia di soggettoParametro di ripartizione (art. 4 c. 2)
Imprese in generaleRetribuzioni del personale (compresi redditi assimilati, co.co.co., utili agli associati in partecipazione) addetto con continuità a stabilimenti/cantieri/uffici operanti ≥ 3 mesi nel territorio della regione
Banche, enti e società finanziarieDepositi in denaro e in titoli verso la clientela ubicati nel territorio di ciascuna regione
Imprese di assicurazionePremi raccolti presso gli uffici ubicati nel territorio di ciascuna regione
Attività senza impiego di personale per almeno 3 mesiValore imputato alla regione di domicilio del soggetto passivo

La sequenza operativa è la seguente:

  1. si determina il valore della produzione netta totale;
  2. si individua il parametro di ripartizione pertinente (retribuzioni, depositi, premi);
  3. si calcola la quota percentuale di ciascuna regione sul totale del parametro;
  4. si applica tale percentuale al valore della produzione netta complessivo per ottenere la quota regionale;
  5. su ogni quota regionale si applica l'aliquota della relativa regione.

L'aliquota ordinaria è del 3,90 per cento (art. 16 c. 1), ma le regioni possono variarla fino a un massimo di 0,92 punti percentuali (art. 16 c. 3), anche in modo differenziato per settore. La corretta ripartizione territoriale incide quindi direttamente sull'imposta dovuta quando le regioni interessate applicano aliquote diverse.

Esempi pratici

Esempio 1 — Impresa manifatturiera con due stabilimenti

Una S.r.l. produce un valore della produzione netta di 800.000,00 €. Ha uno stabilimento in Emilia-Romagna (retribuzioni annue 600.000,00 €) e uno in Veneto (retribuzioni 200.000,00 €), entrambi operanti tutto l'anno. La ripartizione segue le retribuzioni: 75% all'Emilia-Romagna (600.000 / 800.000) e 25% al Veneto. Quota emiliana 600.000,00 €, quota veneta 200.000,00 €, su cui si applicano le rispettive aliquote regionali.

Esempio 2 — Impresa edile con cantiere temporaneo

Una S.n.c. con sede in Lombardia apre un cantiere in Piemonte attivo per soli due mesi. Poiché il personale non opera per almeno tre mesi nel territorio piemontese, il valore prodotto da quell'attività non si ripartisce: resta interamente imputato alla regione di domicilio del soggetto (Lombardia), come previsto dall'ultimo periodo del comma 2.

Esempio 3 — Banca con sportelli su più regioni

Un istituto di credito con valore della produzione netta di 5.000.000,00 € raccoglie depositi verso clientela per 30.000.000,00 € in Toscana e 20.000.000,00 € in Umbria. La ripartizione segue i depositi: 60% alla Toscana (3.000.000,00 €) e 40% all'Umbria (2.000.000,00 €), non le retribuzioni.

Errori comuni e come evitarli

  • Ripartire in base al fatturato regionale: il comma 2 non usa i ricavi ma le retribuzioni del personale (o depositi/premi per banche e assicurazioni). Applicare il fatturato è un criterio non previsto dalla norma.
  • Frazionare il valore di cantieri o basi attive per meno di tre mesi: senza l'impiego di personale per almeno tre mesi, il valore resta imputato alla regione di domicilio; non va attribuito alla regione del cantiere temporaneo.
  • Usare il criterio generale delle retribuzioni per banche e assicurazioni: per questi soggetti il comma 2 prevede parametri propri (depositi, impieghi, ordini eseguiti, premi), da applicare in luogo delle retribuzioni.
  • Trascurare le aliquote regionali differenziate: la ripartizione non è un mero adempimento formale; incide sull'imposta quando le regioni applicano aliquote diverse o maggiorazioni fino a 0,92 punti.
  • Confondere ripartizione territoriale e determinazione della base: l'art. 4 ripartisce un valore già calcolato; il "quanto" si determina con gli artt. 5 e 5-bis, non con l'art. 4.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 4, comma 1 — Base imponibile: imposta sul valore della produzione netta nel territorio della regione.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 4, comma 2 — Ripartizione proporzionale tra più regioni (retribuzioni del personale; depositi/premi per banche e assicurazioni; domicilio in assenza di personale per almeno tre mesi).
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 4, comma 3 — Atti generali attuativi adottati dal Ministero, sentita la Conferenza Stato-regioni.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 16, commi 1 e 3 — Aliquota ordinaria 3,90% e facoltà regionale di variazione fino a 0,92 punti percentuali.
  • D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, art. 5 e art. 5-bis — Determinazione del valore della produzione netta.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.