Aliquote IVA art. 16 DPR 633/72: ordinaria 22% e ridotte 4/5/10%
Aliquota IVA ordinaria al 22% e ridotte al 4, 5 e 10% per i beni e servizi delle Tabelle A: regola dell art. 16 DPR 633/72 e prestazioni accessorie
29/05/2026
5 min lettura
La misura dell'imposta sul valore aggiunto e il meccanismo del rinvio alle Tabelle A per le aliquote ridotte.
In sintesi
L'art. 16 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) fissa la misura dell'imposta: l'aliquota ordinaria e' stabilita nel ventidue per cento della base imponibile dell'operazione. L'aliquota e' ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata Tabella A, salvo il disposto dell'art. 34 (regime speciale agricoltura). La norma e' la chiave di volta che traduce ogni cessione di beni o prestazione di servizi in un importo d'imposta concreto.
Quando si applica
- A ogni operazione imponibile IVA territorialmente rilevante in Italia, per determinare l'aliquota da applicare alla base imponibile calcolata ai sensi dell'art. 13, comma 1, DPR 633/72 (base imponibile).
- L'aliquota ordinaria del 22% e' la regola generale residuale: si applica a tutte le operazioni per cui una norma non preveda espressamente un'aliquota ridotta o un trattamento di esenzione/non imponibilita' (art. 16, comma 1, primo periodo, DPR 633/72).
- Le aliquote ridotte (4%, 5%, 10%) si applicano solo se l'operazione ha per oggetto un bene o un servizio specificamente elencato nelle corrispondenti parti della Tabella A allegata al decreto (art. 16, comma 1, secondo periodo, DPR 633/72): l'elencazione e' tassativa, non analogica.
- Resta fermo il disposto dell'art. 34 DPR 633/72 (regime speciale per i produttori agricoli), che individua percentuali di compensazione proprie per i prodotti agricoli e ittici.
- Alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni, e a quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione del bene prodotto o concesso (art. 16, comma 1, terzo periodo, DPR 633/72).
Come si applica nella pratica
Il percorso operativo e' a due passaggi. Prima si determina la base imponibile dell'operazione (corrispettivo al netto dell'IVA, secondo i criteri dell'art. 13 DPR 633/72); poi si individua l'aliquota: ordinaria 22% come default, oppure ridotta se il bene o servizio rientra in una delle parti della Tabella A. L'imposta e' il prodotto base imponibile per aliquota; il totale fattura e' base imponibile piu' imposta.
La logica del rinvio alle Tabelle A e' riassunta qui sotto. Per gli esempi di categoria si usano raggruppamenti merceologici noti, senza pretesa di esaustivita': l'elenco vincolante e' sempre quello della parte di Tabella A corrispondente.
| Aliquota | Fonte (art. 16, c. 1) | Tipologie tipiche (categorie indicative) |
|---|---|---|
| 22% ordinaria | regola generale residuale | la generalita' di beni e servizi non agevolati |
| 10% | parte III Tabella A | alcune somministrazioni e prestazioni alberghiere, talune categorie di edilizia e di prodotti |
| 5% | parte II-bis Tabella A | talune prestazioni di natura sociale e categorie specifiche introdotte tra le aliquote super-ridotte |
| 4% | parte II Tabella A | beni di prima necessita' come talune categorie alimentari, libri ed editoria, beni per disabili |
La quarta regola dell'articolo riguarda le prestazioni "a valle" di un bene. Quando il servizio produce o mette a disposizione un bene (contratto d'opera, appalto per produzione di beni, locazione finanziaria, noleggio), l'aliquota non e' quella generica del servizio: e' quella che si applicherebbe alla cessione del bene oggetto del contratto. In pratica un appalto che realizza un bene a aliquota ridotta sconta la medesima aliquota ridotta; la cessione del contratto di locazione finanziaria segue per coerenza lo stesso criterio di allineamento all'aliquota del bene sottostante.
Un punto pratico ricorrente e' il rapporto con le prestazioni accessorie e la base imponibile IVA: l'art. 16 fissa l'aliquota, ma e' l'art. 13 a stabilire cosa entra nella base su cui quell'aliquota si calcola, incluse le spese accessorie addebitate al cessionario.
Esempi pratici
Esempio 1 — Cessione di beni ad aliquota ordinaria
Una PMI cede macchinari per ufficio per un corrispettivo di 12.500,00 €. Il bene non rientra in alcuna parte della Tabella A, quindi si applica l'aliquota ordinaria del 22%. Imposta: 12.500,00 € per 22% = 2.750,00 €. Totale fattura: 15.250,00 €.
Esempio 2 — Appalto per la produzione di un bene a aliquota ridotta
Un'impresa edile esegue, su contratto d'appalto, la realizzazione di un bene la cui cessione sconterebbe l'aliquota ridotta del 10%. Per la regola dell'art. 16, comma 1, terzo periodo, alla prestazione di servizi dipendente dall'appalto si applica la stessa aliquota della cessione del bene prodotto: 10%, non il 22% generico. Su un corrispettivo di 40.000,00 € l'imposta e' 40.000,00 € per 10% = 4.000,00 €; totale 44.000,00 €.
Esempio 3 — Locazione finanziaria allineata all'aliquota del bene
Una societa' concede in locazione finanziaria un bene la cui cessione sconta il 4%. I canoni periodici di 1.500,00 € seguono l'aliquota del bene sottostante: imposta 1.500,00 € per 4% = 60,00 € a canone, totale 1.560,00 €. Se invece il bene fosse a 22%, ciascun canone sconterebbe 330,00 € di imposta. L'errore di applicare meccanicamente il 22% "perche' e' un servizio" porterebbe a un'IVA non dovuta.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare un'aliquota ridotta per analogia. L'elenco delle parti II, II-bis e III della Tabella A e' tassativo: se il bene o servizio non e' espressamente elencato, l'aliquota e' quella ordinaria del 22%. Verificare sempre la voce di Tabella A prima di fatturare a aliquota agevolata.
- Confondere la parte di Tabella A con l'aliquota. La parte II corrisponde al 4%, la parte II-bis al 5%, la parte III al 10%: invertirle e' un classico errore di compilazione. Tenere a mente l'abbinamento del comma 1.
- Trattare appalti e locazioni finanziarie con l'aliquota generica del servizio. Quando il contratto produce o concede un bene, l'aliquota e' quella della cessione del bene (art. 16, comma 1, terzo periodo). Ignorarlo genera IVA in piu' o in meno.
- Dimenticare il rinvio all'art. 34 per il settore agricolo. Per i produttori agricoli il riferimento alle aliquote ridotte e' subordinato al regime speciale dell'art. 34 DPR 633/72: non applicare le percentuali ordinarie senza verificare il regime del cedente.
- Calcolare l'aliquota su una base errata. L'aliquota dell'art. 16 si applica alla base imponibile determinata ai sensi dell'art. 13: includere o escludere indebitamente spese accessorie altera l'imposta. Definire prima la base, poi l'aliquota.
Riferimenti normativi
- Art. 16, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Aliquote dell'imposta: ordinaria 22% e ridotte 4%, 5%, 10% con rinvio alla Tabella A parti II, II-bis e III; aliquota delle prestazioni dipendenti da contratti d'opera, appalto, locazione finanziaria e noleggio.
- Art. 13, comma 1, DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Base imponibile su cui si applica l'aliquota.
- Art. 34 DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (decreto IVA) — Regime speciale per i produttori agricoli, fatto salvo dall'art. 16.
Risorse correlate
- Base imponibile IVA art. 13 DPR 633/72
- Regime IVA agricoltura art. 34 DPR 633/72
- Detrazione IVA acquisti art. 19 DPR 633/1972
- Registrazione fatture emesse art. 23 DPR 633/72
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.