Registrazione acquisti IVA art. 25 DPR 633/72: detrazione
Come e quando annotare le fatture di acquisto nel registro IVA: termine legato alla detrazione, autofatture in reverse charge e dati obbligatori
28/05/2026
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In sintesi
L'art. 25 del DPR 633/1972 disciplina la registrazione delle fatture di acquisto. Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture e le bollette doganali relative a beni e servizi acquistati o importati nell'esercizio dell'attività, comprese le autofatture e le fatture integrate in reverse charge, prima della liquidazione periodica in cui esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione, con riferimento al medesimo anno. La registrazione è il presupposto per esercitare il diritto alla detrazione.
Quando si applica
La norma riguarda tutti i soggetti passivi che acquistano beni e servizi con diritto alla detrazione. È rilevante per:
- collocare correttamente la detrazione nella liquidazione di competenza;
- gestire il termine massimo di registrazione legato all'anno di ricezione della fattura;
- registrare le autofatture e le fatture integrate (reverse charge).
Come si applica nella pratica
- Cosa registrare: fatture e bollette doganali di acquisti e importazioni nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, comprese le fatture emesse in reverse charge ai sensi dell'art. 17, secondo comma.
- Termine di registrazione: la fattura va annotata anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita la detrazione e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura, con riferimento al medesimo anno.
- Dati da indicare: data della fattura o bolletta, dati del fornitore (denominazione o nome e cognome), ammontare imponibile e imposta distinti per aliquota.
- Operazioni senza imposta: per le operazioni non imponibili o esenti si indica, in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità ed eventualmente la norma.
Il diritto alla detrazione si esercita con la registrazione entro i termini, nel rispetto delle condizioni dell'art. 19.
Esempi pratici
Esempio 1 — Acquisto con detrazione nel mese
Una S.r.l. riceve a marzo una fattura di acquisto di 1.000 € + IVA 220 €. Registrandola entro la liquidazione di marzo, l'IVA a credito di 220 € concorre alla liquidazione del mese.
Esempio 2 — Fattura ricevuta a fine anno
Una fattura ricevuta a dicembre può essere registrata, per esercitare la detrazione, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa allo stesso anno, con riferimento a tale anno.
Esempio 3 — Autofattura in reverse charge
Per un acquisto in reverse charge, la fattura integrata o l'autofattura ai sensi dell'art. 17, secondo comma, va annotata nel registro degli acquisti (oltre che nel registro delle fatture emesse) per esercitare la detrazione.
Errori comuni e come evitarli
- Detrarre senza aver registrato la fattura: la registrazione è presupposto per l'esercizio della detrazione.
- Registrare oltre il termine della dichiarazione annuale dell'anno di ricezione, perdendo il diritto alla detrazione.
- Riferire la detrazione all'anno sbagliato: il riferimento è all'anno di ricezione della fattura.
- Omettere la registrazione delle autofatture e delle fatture integrate in reverse charge.
- Non distinguere imponibile e imposta per aliquota nel registro.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 25 — Registrazione degli acquisti (termini e dati per la detrazione).
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 — Detrazione, condizioni per l'esercizio del diritto.
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 — Reverse charge e autofattura.
Risorse correlate
- Detrazione IVA acquisti art. 19 DPR 633/1972: guida operativa
- Registrazione fatture emesse IVA art. 23 DPR 633/72: termini
- Note di variazione IVA art. 26 DPR 633/72: credito e debito
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.