Salta al contenuto
IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Territorialità IVA prestazioni di servizi art. 7-ter DPR 633/72

Regola generale del luogo di tassazione dei servizi: committente nei rapporti B2B, prestatore nei rapporti B2C e reverse charge sui servizi esteri

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

Tempo di lettura

3 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 7-ter del DPR 633/1972 fissa la regola generale di territorialità delle prestazioni di servizi, cioè il criterio per stabilire se un servizio è rilevante ai fini IVA in Italia. Valgono due principi: nei rapporti tra soggetti passivi (B2B) il servizio si considera effettuato dove è stabilito il committente; nei rapporti verso privati (B2C) dove è stabilito il prestatore. Quando il servizio B2B è reso da un prestatore estero a un committente italiano, l'imposta è assolta in Italia dal committente tramite reverse charge.

Quando si applica

La regola generale dell'art. 7-ter si applica alla generalità dei servizi, salvo le deroghe espresse degli artt. 7-quater e 7-quinquies (ad esempio servizi su immobili, trasporto passeggeri, ristorazione, servizi culturali). È determinante per:

  • stabilire se fatturare con IVA italiana, senza IVA per carenza del presupposto territoriale, o in reverse charge;
  • individuare gli obblighi di chi acquista servizi da fornitori esteri;
  • compilare correttamente i modelli Intrastat servizi e l'esterometro.

Ai fini della territorialità sono considerati soggetti passivi gli esercenti impresa, arti o professioni (le persone fisiche solo per le prestazioni ricevute nell'esercizio dell'attività), gli enti di cui all'art. 4, quarto comma, anche fuori dall'attività commerciale, e gli enti identificati ai fini IVA.

Come si applica nella pratica

Le due regole base sono:

  • Servizi B2B (committente soggetto passivo): rilevano dove è stabilito il committente. Se il committente è stabilito in Italia il servizio è territorialmente rilevante in Italia, anche se il prestatore è estero.
  • Servizi B2C (committente privato): rilevano dove è stabilito il prestatore. Se il prestatore è stabilito in Italia il servizio è rilevante in Italia.

Conseguenze operative:

  • prestatore italiano verso committente soggetto passivo UE: fattura senza IVA per carenza di territorialità, con Intrastat servizi;
  • committente italiano soggetto passivo che riceve un servizio generico da fornitore estero: assolve l'IVA in reverse charge (integrazione della fattura UE o autofattura per fornitori extra-UE);
  • prestatore italiano verso privato consumatore: applica l'IVA italiana, salvo regimi speciali.

Esempi pratici

Esempio 1 — Consulenza ricevuta da società tedesca (B2B, reverse charge)

Una S.r.l. italiana riceve una consulenza di marketing da una società tedesca per 8.000 €. Il servizio è generico e il committente è soggetto passivo italiano: l'operazione è territorialmente rilevante in Italia. La S.r.l. integra la fattura UE applicando l'IVA al 22% (1.760 €), con doppia annotazione nei registri e Intrastat servizi.

Esempio 2 — Servizio reso a impresa francese (B2B, fuori campo IT)

Uno studio italiano fattura una consulenza di 5.000 € a un'impresa francese. Trattandosi di servizio generico B2B, rileva dove è stabilito il committente: la fattura è emessa senza IVA per carenza del presupposto territoriale, con presentazione dell'Intrastat servizi resi.

Esempio 3 — Servizio reso a privato italiano (B2C)

Un professionista italiano presta un servizio di 1.000 € a un privato consumatore residente in Italia. Vale la regola del prestatore: il servizio è rilevante in Italia e va fatturato con IVA al 22% (220 €).

Errori comuni e come evitarli

  • Applicare la regola del prestatore anche nei rapporti B2B: per i servizi generici tra soggetti passivi conta il committente, non chi rende il servizio.
  • Dimenticare il reverse charge sui servizi ricevuti dall'estero: il committente italiano soggetto passivo deve integrare o autofatturare, anche se il fornitore non addebita IVA.
  • Trascurare le deroghe degli artt. 7-quater e 7-quinquies: servizi su immobili, ristorazione, eventi e trasporto passeggeri seguono regole proprie e non l'art. 7-ter.
  • Omettere Intrastat ed esterometro: i servizi transfrontalieri generano obblighi comunicativi specifici.
  • Confondere status del committente: occorre verificare che la controparte estera sia effettivamente un soggetto passivo (numero identificativo IVA valido).

Riferimenti normativi

  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 7-ter — Territorialità delle prestazioni di servizi (regola generale B2B e B2C).
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 6 — Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generici transfrontalieri.
  • DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17 — Debitore d'imposta e reverse charge per le operazioni con soggetti non residenti.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.