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Finanza agevolataUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Microcredito imprenditoriale: importi, durata e requisiti (TUB)

Il microcredito dell'art. 111 del TUB (D.Lgs. 385/1993): finanziamenti fino a 75.000 € senza garanzie reali per lavoro autonomo e microimprese

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

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In sintesi

Il microcredito imprenditoriale è disciplinato dall'art. 111 del Testo unico bancario (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385): consente a operatori iscritti in un apposito elenco di concedere finanziamenti fino a 75.000 €, non assistiti da garanzie reali, per l'avvio o l'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa. La caratteristica distintiva è l'abbinamento obbligatorio di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio (tutoraggio): non è un semplice prestito, ma un finanziamento accompagnato. Possono accedervi persone fisiche, società di persone, S.r.l. semplificate, associazioni e società cooperative; per le S.r.l. ordinarie il limite sale a 100.000 €. Accanto al microcredito imprenditoriale, l'art. 111 prevede anche un microcredito «sociale» (fino a 10.000 €) per persone in condizione di vulnerabilità economica.

Quando si applica

Il microcredito imprenditoriale è pensato per chi non riesce ad accedere al credito bancario ordinario perché privo di storia creditizia, di bilanci consolidati o di garanzie reali da offrire. La norma esclude espressamente qualsiasi limitazione riferita ai ricavi, al livello di indebitamento o all'attivo patrimoniale del richiedente: ciò che conta è la sostenibilità del progetto, non la dimensione patrimoniale. Le situazioni tipiche sono:

  • l'avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o di una microimpresa;
  • il sostegno di un'attività già esistente che necessita di liquidità o di piccoli investimenti;
  • l'accesso al credito di soggetti giovani o appena costituiti, esclusi dal canale bancario tradizionale.

I beneficiari ammessi sono persone fisiche, società di persone, S.r.l. semplificate (art. 2463-bis c.c.), associazioni e società cooperative. L'utilizzo stesso del termine «microcredito» è riservato ai finanziamenti che rispettano le caratteristiche fissate dall'art. 111 del TUB.

Come si applica nella pratica

Il finanziamento è erogato da un operatore di microcredito iscritto nell'apposito elenco, secondo le condizioni dell'art. 111 del TUB. Gli importi e le caratteristiche dipendono dal tipo di beneficiario e dalla finalità.

TipologiaImporto massimoGaranzie realiCaratteristiche
Lavoro autonomo / microimpresa (comma 1)75.000 €VietateBeneficiari: persone fisiche, società di persone, S.r.l. semplificate, associazioni, cooperative; servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio obbligatori
S.r.l. ordinaria (comma 1-bis)100.000 €VietateSenza la limitazione di importo del comma 1, lettera a)
Microcredito sociale (comma 3)10.000 €VietateServizi di assistenza al bilancio familiare; condizioni più favorevoli del mercato

La durata dei finanziamenti può arrivare fino a quindici anni, secondo le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia. Il microcredito imprenditoriale si combina inoltre con il Fondo di garanzia per le PMI: per le operazioni di microcredito di importo fino a 50.000 € la garanzia pubblica è rilasciata nella misura massima dell'80%, abbattendo ulteriormente il rischio per l'operatore e rendendo più accessibile il finanziamento.

Esempi pratici

Esempio 1 — Avvio di un'attività di lavoro autonomo

Una persona fisica avvia un'attività di consulenza e ha bisogno di 40.000 € per attrezzature informatiche e primi costi di gestione. Non disponendo di garanzie reali, accede a un microcredito ai sensi dell'art. 111 del TUB: ottiene il finanziamento (entro il tetto di 75.000 €) accompagnato dai servizi di tutoraggio obbligatori, senza dover offrire ipoteche o pegni.

Esempio 2 — S.r.l. di nuova costituzione

Una S.r.l. costituita da pochi mesi nel settore dei servizi richiede 90.000 € per strutturare l'attività. In virtù del regime del comma 1-bis riservato alle società a responsabilità limitata, il limite applicabile sale a 100.000 € (anziché i 75.000 € del comma 1): la società ottiene il microcredito senza garanzie reali e senza che vengano valutati ricavi, indebitamento o attivo patrimoniale.

Esempio 3 — Microcredito sociale per inclusione finanziaria

Una persona in condizione di temporanea vulnerabilità economica ottiene un microcredito sociale di 8.000 € per far fronte a esigenze familiari. Il finanziamento, entro il tetto di 10.000 €, è erogato senza garanzie reali, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato e con servizi di assistenza al bilancio familiare, con la finalità dell'inclusione sociale e finanziaria del beneficiario.

Errori comuni e come evitarli

  • Chiedere garanzie reali al beneficiario: il microcredito dell'art. 111 del TUB non può essere assistito da garanzie reali (ipoteche, pegni); richiederle snatura lo strumento.
  • Confondere il limite di 75.000 € con quello delle S.r.l.: il tetto ordinario è 75.000 €, ma per le società a responsabilità limitata sale a 100.000 €; vanno tenuti distinti i due massimali.
  • Trascurare i servizi ausiliari obbligatori: il finanziamento deve essere accompagnato da servizi di assistenza e monitoraggio (tutoraggio); senza questi non si tratta di vero microcredito.
  • Sovrapporre microcredito imprenditoriale e microcredito sociale: il primo (fino a 75.000/100.000 €) finanzia l'attività economica; il secondo (fino a 10.000 €) ha finalità di inclusione sociale ed è rivolto a persone in difficoltà — hanno presupposti e limiti diversi.
  • Pensare che servano reddito o patrimonio minimi: la norma esclude espressamente ogni limitazione su ricavi, indebitamento e attivo patrimoniale; la valutazione riguarda la sostenibilità del progetto.
  • Usare il termine «microcredito» impropriamente: la legge riserva il nome ai soli finanziamenti che rispettano le caratteristiche dell'art. 111 del TUB (commi 1 e 3); un prestito ordinario non può essere presentato come microcredito.

Riferimenti normativi

  • Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), art. 111 «Microcredito» — finanziamenti fino a 75.000 € (100.000 € per le S.r.l. ai sensi del comma 1-bis) senza garanzie reali per lavoro autonomo e microimpresa, servizi ausiliari obbligatori, microcredito sociale fino a 10.000 €, durata fino a quindici anni (la lettera b del comma 1 è stata abrogata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234)
  • Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, art. 15-bis, comma 1, lettera c) — garanzia del Fondo di garanzia PMI all'80% sulle operazioni di microcredito fino a 50.000 €

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

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