Notificazione atti tributari art. 60 DPR 600/1973: regole e PEC
Notificazione degli atti tributari ex art. 60 DPR 600/1973: rinvio al c.p.c., domicilio fiscale, irreperibilità, non residenti ed elezione di domicilio
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la notificazione degli avvisi e degli altri atti tributari: la notifica è eseguita secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con specifiche modifiche. La notificazione è effettuata dai messi comunali o speciali autorizzati dall'ufficio e, salvo consegna in mani proprie, deve avvenire nel domicilio fiscale del destinatario. Quando nel comune non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notifica si perfeziona, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, l'ottavo giorno successivo all'affissione all'albo comunale. Le variazioni dell'indirizzo hanno effetto, ai fini delle notifiche, dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica.
Quando si applica
L'art. 60 governa la notificazione di tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente: avvisi di accertamento, inviti e richieste dei poteri istruttori dell'art. 32, atti di contestazione e irrogazione di sanzioni. La disciplina si articola su più ipotesi:
- Notifica ordinaria nel domicilio fiscale (lett. c): il messo consegna l'atto e fa sottoscrivere il consegnatario, indicando i motivi dell'eventuale mancata sottoscrizione (lett. b).
- Consegna a persona diversa dal destinatario (lett. b-bis): l'atto è consegnato in busta sigillata con numero cronologico, senza segni che rivelino il contenuto, e seguono ricevuta e raccomandata informativa.
- Elezione di domicilio (lett. d): facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso persona o ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale, con comunicazione a mezzo raccomandata o in via telematica.
- Irreperibilità nel comune (lett. e): affissione all'albo comunale dell'avviso di deposito ex art. 140 c.p.c.
- Contribuenti non residenti (lett. e-bis e commi successivi): notifica all'indirizzo estero risultante da AIRE o registro imprese.
Come si applica nella pratica
Il momento di perfezionamento della notifica e la decorrenza dei termini variano in funzione della modalità.
| Ipotesi | Perfezionamento / effetto | Fonte |
|---|---|---|
| Notifica a mezzo posta | Per il notificante: data di spedizione; termini dal ricevimento | art. 60 c. 1 |
| Irreperibilità nel comune (lett. e) | 8° giorno successivo all'affissione all'albo | art. 60 c. 1 lett. e) |
| Elezione di domicilio (lett. d) | Effetto dal 30° giorno dalla ricezione della comunicazione | art. 60 c. 1 |
| Variazione indirizzo persone fisiche | Effetto dal 30° giorno dalla variazione anagrafica | art. 60 c. 1 |
| Variazione persone giuridiche/società | Effetto dal 30° giorno dalla ricezione della dichiarazione (artt. 35 e 35-ter DPR 633/1972) | art. 60 c. 1 |
La norma prevede espressamente che gli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano (lett. f), introducendo un regime speciale per i tributi. Per i contribuenti non residenti la notifica è validamente effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero rilevato da AIRE o dal registro delle imprese; in mancanza, all'indirizzo indicato nelle domande di attribuzione del codice fiscale. La notifica si coordina con i termini di accertamento dell'art. 43, che decorrono e si confrontano con la data di perfezionamento dell'atto.
Nota: il quadro è stato modificato dal D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13, che ha abrogato l'ultimo comma dell'art. 60, con applicazione agli atti emessi dal 30 aprile 2024; la notificazione a mezzo PEC degli atti tributari è oggi disciplinata anche da disposizioni speciali sul domicilio digitale.
Esempi pratici
Esempio 1 — Irreperibilità relativa nel comune
Un avviso di accertamento per 47.000,00 € non può essere consegnato perché il contribuente non ha più abitazione né azienda nel comune di domicilio fiscale. Il messo affigge l'avviso di deposito all'albo comunale: la notifica si ha per eseguita, ai fini del termine di ricorso, l'ottavo giorno successivo all'affissione.
Esempio 2 — Variazione di indirizzo non opponibile subito
Una persona fisica trasferisce la residenza il 5 marzo. L'ufficio notifica un atto al vecchio indirizzo il 20 marzo. Poiché la variazione produce effetto ai fini delle notifiche solo dal trentesimo giorno successivo alla variazione anagrafica, la notifica al vecchio domicilio fiscale è valida.
Esempio 3 — Notifica a società estera
Una società con sede legale estera, iscritta nel registro delle imprese del proprio Stato, riceve l'avviso mediante raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo estero risultante dai registri. La notifica è valida ai sensi dei commi sui non residenti, in alternativa all'art. 142 c.p.c.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: applicare l'art. 142 c.p.c. ai non residenti. L'art. 60, lett. f), lo esclude espressamente: per i tributi vale il regime speciale della raccomandata all'estero.
- Errore tipico: ritenere immediatamente opponibile una variazione di indirizzo. L'effetto decorre dal trentesimo giorno: comunicare per tempo i cambi all'ufficio.
- Errore tipico: confondere la data di spedizione con quella di ricezione. Per il notificante vale la spedizione, ma i termini per il contribuente decorrono dal ricevimento.
- Errore tipico: trascurare l'elezione di domicilio. È uno strumento efficace per ricevere gli atti in luogo certo, ma produce effetto solo dal trentesimo giorno dalla comunicazione.
- Errore tipico: non verificare la regolarità della notifica per irreperibilità. La decorrenza dall'ottavo giorno dall'affissione va riscontrata: vizi notificatori sono eccepibili in ricorso.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 60 — Notificazioni: rinvio agli artt. 137 e seguenti c.p.c., messi comunali, domicilio fiscale, irreperibilità, elezione di domicilio, non residenti.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 — Inviti e richieste da notificare ai sensi dell'art. 60.
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 — Termini per l'accertamento, correlati alla data di notifica.
Risorse correlate
- Avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/1973)
- Termini di accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
- Poteri istruttori degli uffici (art. 32 DPR 600/1973)
- Conoscenza degli atti e semplificazione (art. 6 L. 212/2000)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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