Nuove imprese a tasso zero (ON): mutuo agevolato fino al 75%
L'incentivo Nuove imprese a tasso zero (D.Lgs. 185/2000) per imprese giovanili e femminili: mutuo a tasso zero fino al 75% su investimenti fino a 1,5 milioni
01/06/2026
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In sintesi
«Nuove imprese a tasso zero» (nota anche come ON) è l'incentivo nazionale che sostiene la nascita e lo sviluppo di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile, disciplinato dal Titolo I del Decreto legislativo 21 luglio 2000, n. 185. Lo strumento concede mutui agevolati a tasso pari a zero, di durata massima di dieci anni e di importo non superiore al 75% della spesa ammissibile, per progetti di investimento fino a 1.500.000 €. Le agevolazioni sono concesse in regime «de minimis». L'obiettivo dichiarato dalla legge è sostenere l'autoimprenditorialità migliorando le condizioni di accesso al credito di chi avvia un'impresa.
Quando si applica
L'incentivo si rivolge alle imprese costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi alla data della domanda, di micro o piccola dimensione, la cui compagine sia composta in prevalenza da giovani o da donne. Sono finanziabili i progetti che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 € relativi a:
- produzione di beni nei settori dell'industria, dell'artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;
- erogazione di servizi in qualsiasi settore;
- iniziative nel commercio e nel turismo.
La misura è quindi pensata per chi vuole avviare una nuova attività imprenditoriale, o consolidarne una nata da pochi anni, e non dispone delle garanzie o della solidità patrimoniale richieste dal credito bancario ordinario.
Come si applica nella pratica
Il beneficio principale è un mutuo agevolato a tasso zero che copre fino al 75% della spesa ammissibile, con durata massima di dieci anni (art. 2 del D.Lgs. 185/2000). I mutui possono essere assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento «de minimis» e possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti previsti dalla disciplina europea (art. 4-ter).
La concessione avviene a valere su un Fondo rotativo (art. 4-bis), alimentato dai rientri dei mutui già concessi. I criteri e le modalità operative di dettaglio — procedura di presentazione, spese ammissibili, eventuali condizioni di maggior favore per specifiche categorie di beneficiari — sono definiti dal decreto attuativo e gestiti dal soggetto gestore nazionale. Vale quindi la distinzione tra la cornice legislativa (che fissa tasso zero, copertura fino al 75%, durata e tetto di investimento) e le disposizioni operative, che possono articolare ulteriormente le condizioni: per i valori puntuali e le scadenze aggiornate occorre fare riferimento al bando vigente.
| Elemento | Valore (D.Lgs. 185/2000) |
|---|---|
| Forma dell'agevolazione | Mutuo agevolato a tasso zero |
| Copertura massima | 75% della spesa ammissibile |
| Durata massima del mutuo | 10 anni |
| Investimento massimo del progetto | 1.500.000 € |
| Anzianità massima dell'impresa | 60 mesi dalla domanda |
| Dimensione | Micro o piccola impresa |
| Regime di aiuto | «De minimis» |
Esempi pratici
Esempio 1 — Avvio di una microimpresa femminile nel turismo
Tre socie costituiscono una S.r.l. per aprire una struttura ricettiva. Il progetto di investimento ammonta a 200.000 €. Con «Nuove imprese a tasso zero» possono ottenere un mutuo agevolato a tasso zero fino al 75% della spesa ammissibile, pari a 150.000 €, da restituire in un massimo di dieci anni, coprendo la quota restante con mezzi propri.
Esempio 2 — Sviluppo di una giovane impresa artigiana
Una S.r.l. artigiana costituita da 40 mesi, a maggioranza di soci under 35, intende ampliare la produzione con un investimento di 500.000 €. Rientrando nei sessanta mesi di anzianità e nei limiti dimensionali, accede al mutuo a tasso zero fino a 375.000 € (75% di 500.000 €), con durata fino a dieci anni.
Esempio 3 — Iniziativa nei servizi entro il tetto massimo
Una micro impresa giovanile presenta un progetto di investimento di 1.500.000 € — il massimo finanziabile dalla misura — nel settore dei servizi. Il mutuo agevolato a tasso zero può coprire fino al 75% della spesa, cioè 1.125.000 €, restituibili in dieci anni senza interessi.
Errori comuni e come evitarli
- Superare i 60 mesi di anzianità: la misura è riservata alle imprese costituite da non più di sessanta mesi; oltre quel limite l'impresa non è ammissibile.
- Pensare che copra il 100% dell'investimento: il mutuo a tasso zero copre fino al 75% della spesa ammissibile; la quota residua va finanziata con risorse proprie o altri strumenti.
- Trascurare il requisito della compagine giovanile o femminile: l'impresa deve essere a prevalente o totale partecipazione di giovani o di donne; la condizione va verificata nella compagine sociale.
- Confondere il tetto di investimento con l'importo del mutuo: 1.500.000 € è il tetto dell'investimento finanziabile, non l'importo erogabile, che resta entro il 75% della spesa ammissibile.
- Presentare domanda come ditta individuale: la misura richiede la forma societaria; le imprese individuali non rientrano tra i beneficiari del Titolo I del D.Lgs. 185/2000.
- Ignorare i limiti del «de minimis»: le agevolazioni rientrano nel regime «de minimis» e si cumulano con altri aiuti nei limiti europei; in caso di cumulo va monitorato il plafond complessivo dell'impresa per non superare il massimale.
Riferimenti normativi
- Decreto legislativo 21 luglio 2000, n. 185, art. 1 — finalità: sostegno alla creazione di micro e piccole imprese a partecipazione giovanile o femminile
- Decreto legislativo 21 luglio 2000, n. 185, art. 2 — mutui agevolati a tasso zero, durata massima dieci anni, importo fino al 75% della spesa ammissibile, regime «de minimis»
- Decreto legislativo 21 luglio 2000, n. 185, art. 3 — soggetti beneficiari: imprese costituite da non più di sessanta mesi, di micro o piccola dimensione, in forma societaria
- Decreto legislativo 21 luglio 2000, n. 185, art. 4 — progetti finanziabili: investimenti non superiori a 1.500.000 € in industria, artigianato, servizi, commercio e turismo
- Decreto legislativo 21 luglio 2000, n. 185, artt. 4-bis e 4-ter — Fondo rotativo e cumulo con altri aiuti di Stato
Risorse correlate
- Microcredito imprenditoriale: importi, durata e requisiti (TUB)
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Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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