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IVAUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Obblighi scambi intracomunitari art. 50 DL 331/93: Intrastat

Comunicazione della partita IVA, verifica VIES, elenchi riepilogativi Intrastat e registri obbligatori per gli scambi intracomunitari di beni

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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3 min lettura

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In sintesi

L'art. 50 del DL 331/1993 elenca gli obblighi formali connessi agli scambi intracomunitari di beni: la comunicazione del numero di partita IVA alla controparte, la verifica della validità dei numeri identificativi UE tramite il sistema VIES, la tenuta di appositi registri e la presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat. Si tratta degli adempimenti che accompagnano la non imponibilità delle cessioni intra e il reverse charge sugli acquisti.

Quando si applica

La norma riguarda gli operatori che effettuano cessioni o acquisti intracomunitari di beni e, in parte, gli enti non commerciali che superano le soglie di acquisto. È rilevante quando occorre:

  • comunicare e verificare i numeri di partita IVA per operare in non imponibilità;
  • verificare nel VIES i numeri identificativi IVA delle controparti UE (l'inclusione del proprio soggetto nel VIES è invece disciplinata dall'art. 35 DPR 633/1972);
  • presentare gli elenchi Intrastat di cessioni e acquisti;
  • annotare i movimenti di beni inviati in conto lavorazione o in base a titoli non traslativi.

Come si applica nella pratica

  • Comunicazione della partita IVA (comma 3): chi effettua acquisti intracomunitari soggetti a imposta deve comunicare alla controparte il proprio numero di partita IVA integrato per le operazioni intracomunitarie (salvo i mezzi di trasporto nuovi acquistati da privati).
  • Verifica VIES (comma 2): su richiesta, l'ufficio conferma la validità del numero identificativo del cessionario o committente di un altro Stato membro e i relativi dati anagrafici. Questa conferma riguarda il numero della controparte; l'inclusione del proprio soggetto nel VIES è disciplinata dall'art. 35 DPR 633/1972.
  • Registri (commi 5 e 5-bis): i movimenti di beni inviati o ricevuti in base a titoli non traslativi (ad esempio conto lavorazione) e le operazioni in regime di consignment stock vanno annotati in appositi registri tenuti ai sensi dell'art. 39 DPR 633/1972.
  • Elenchi Intrastat (commi 6 e 6-bis): i contribuenti presentano in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli gli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • Operazioni con anticipi (comma 7): le operazioni intracomunitarie per cui sia stata anticipata la fattura o il pagamento si comprendono negli elenchi con riferimento al periodo della consegna o spedizione dei beni.

Esempi pratici

Esempio 1 — Verifica VIES prima di una cessione intra

Una S.r.l. sta per vendere beni a un cliente austriaco. Prima di emettere fattura non imponibile verifica nel VIES la validità del numero identificativo IVA austriaco: senza un numero valido la cessione non può essere trattata come intracomunitaria non imponibile.

Esempio 2 — Presentazione Intrastat mensile

Un'impresa con cessioni intracomunitarie superiori alle soglie presenta l'elenco riepilogativo Intrastat delle cessioni del mese di marzo entro il 25 aprile, in via telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Esempio 3 — Beni inviati in conto lavorazione

Una società invia stampi a un terzista tedesco per una lavorazione, senza trasferimento di proprietà. Il movimento, basato su un titolo non traslativo, va annotato nell'apposito registro previsto dal comma 5.

Errori comuni e come evitarli

  • Operare in non imponibilità senza la propria inclusione nel VIES o senza verificare il numero del cliente: la cessione intracomunitaria richiede sia l'abilitazione del cedente sia una controparte con identificativo IVA valido.
  • Omettere o ritardare gli elenchi Intrastat: vanno presentati entro il 25 del mese successivo al periodo di riferimento.
  • Non annotare i movimenti in conto lavorazione o gli altri titoli non traslativi nei registri previsti.
  • Sbagliare il periodo di riferimento in caso di anticipi: l'elenco segue il periodo della consegna o spedizione, non quello della fattura anticipata.
  • Dimenticare la comunicazione del proprio numero di partita IVA alla controparte negli acquisti intracomunitari.

Riferimenti normativi

  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 50 — Obblighi connessi agli scambi intracomunitari (VIES, comunicazione partita IVA, registri, Intrastat).
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 41 — Cessioni intracomunitarie non imponibili.
  • DL 30 agosto 1993, n. 331, art. 38 — Acquisti intracomunitari di beni.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.