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IRESUltimo aggiornamento: 10/06/2026

Omaggi a clienti e fornitori: deducibilità e IVA (soglia 50 €)

La deduzione e la detrazione IVA degli omaggi aziendali con la soglia dei 50 euro, beni oggetto o meno dell'attività e la presunzione di cessione

Ultimo aggiornamento

10/06/2026

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In sintesi

Gli omaggi a clienti e fornitori si trattano in base a un valore-soglia: i beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro sono deducibili integralmente dal reddito d'impresa (art. 108, comma 2, del TUIR) e l'IVA sull'acquisto è detraibile; oltre i 50 euro l'omaggio è spesa di rappresentanza, deducibile solo entro il plafond di congruità e con IVA indetraibile. Il regime cambia ancora se il bene omaggiato rientra nell'attività propria dell'impresa, perché in tal caso la cessione gratuita è imponibile ai fini IVA. In ogni caso l'uscita del bene va documentata per superare la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997.

Quando si applica

La disciplina riguarda l'impresa (individuale o societaria) che cede gratuitamente beni a soggetti esterni — clienti, potenziali clienti, fornitori — per finalità promozionali o di immagine. Occorre distinguere due variabili che determinano il trattamento:

  • il valore unitario del bene omaggiato, con la soglia di 50 euro;
  • la natura del bene, cioè se si tratta di un bene che non rientra nell'attività dell'impresa (tipico cesto natalizio, agenda, oggettistica) oppure di un bene oggetto dell'attività propria (la cantina che regala bottiglie, il torrefattore che regala caffè).

Gli omaggi ai dipendenti seguono invece regole diverse, perché incidono sul costo del lavoro e sul fringe benefit del lavoratore. Restano fuori anche gli sconti merce e le cessioni a titolo di campionatura gratuita, che hanno una disciplina propria.

Come si applica nella pratica

Per i beni non oggetto dell'attività la regola combina reddito e IVA intorno alla soglia di 50 euro.

Valore unitario del beneDeducibilità sul redditoDetrazione IVA all'acquisto
Fino a 50 €Integrale (art. 108, c. 2)Detraibile (art. 19-bis1, lett. h)
Oltre 50 €Spesa di rappresentanza, entro il plafondIndetraibile

Il plafond di rappresentanza dell'art. 108, comma 2, è pari all'1,5% dei ricavi fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% da 10 a 50 milioni e allo 0,4% oltre. Per i beni oggetto dell'attività propria ceduti in omaggio, l'IVA sull'acquisto o sulla produzione è detraibile, ma la cessione gratuita è un'operazione imponibile ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. 633/1972: in pratica si emette autofattura (o si annota nel registro degli omaggi) senza rivalsa dell'IVA sul cliente. Sul piano della deduzione, l'omaggio di valore unitario superiore a 50 euro è comunque spesa di rappresentanza. In tutti i casi, l'uscita dei beni a titolo gratuito va accompagnata da un documento di trasporto con causale "omaggio" o da idonea documentazione, per vincere la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997.

Esempi pratici

Esempio 1 — Agende da 18 € a 200 clienti

Una S.r.l. acquista 200 agende personalizzate a 18,00 € l'una (più IVA) da regalare ai clienti. Il valore unitario è sotto i 50 euro: il costo complessivo di 3.600,00 € è interamente deducibile e l'IVA sull'acquisto è detraibile. Non si applica alcun plafond.

Esempio 2 — Cesto natalizio da 80 €

La stessa impresa regala a un cliente importante un cesto gastronomico da 80,00 € + IVA. Il valore unitario supera i 50 euro: è spesa di rappresentanza, deducibile solo nei limiti del plafond di congruità, e l'IVA di acquisto è indetraibile. L'IVA indetraibile si somma al costo del bene.

Esempio 3 — Bottiglie regalate da una cantina

Una cantina (bene oggetto dell'attività) regala 30 bottiglie del proprio vino del valore di 12,00 € ciascuna. L'IVA sull'acquisto della materia prima è detraibile; la cessione gratuita è però imponibile (art. 2, c. 2, n. 4), per cui si emette autofattura senza rivalsa. Essendo il valore unitario inferiore a 50 euro, il costo è deducibile dal reddito.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere il valore unitario con il valore complessivo: la soglia di 50 euro si misura sul singolo bene omaggiato, non sull'importo totale della fornitura di omaggi.
  • Detrarre l'IVA degli omaggi oltre 50 euro: per i beni non oggetto dell'attività l'IVA è detraibile solo fino a 50 euro di costo unitario; oltre tale soglia è indetraibile.
  • Dimenticare l'autofattura sui beni propri: regalare un bene oggetto dell'attività senza emettere autofattura o annotarlo nel registro omaggi espone a contestazioni sull'IVA dovuta sulla cessione gratuita.
  • Non documentare l'uscita dei beni: senza documento di trasporto o annotazione, scatta la presunzione di cessione del D.P.R. 441/1997 e i beni si considerano venduti in nero.
  • Trattare gli omaggi ai dipendenti come quelli ai clienti: i regali ai dipendenti seguono le regole del costo del lavoro e del fringe benefit, non quelle della rappresentanza.

Riferimenti normativi

  • Art. 108, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità integrale dei beni gratuiti fino a 50 euro e spese di rappresentanza.
  • Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza, salvo beni di costo unitario non superiore a 50 euro.
  • Art. 2, comma 2, n. 4, del D.P.R. 633/1972 — cessioni gratuite di beni oggetto dell'attività come operazioni imponibili.
  • D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 — presunzioni di cessione e di acquisto.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 10/06/2026.