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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 16 immobilizzazioni materiali: costo e ammortamento

OIC 16 e art. 2426 c.c. su costo e ammortamento civilistico, con il doppio binario rispetto ai coefficienti fiscali dell'art. 102 TUIR e la fiscalità differita

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'OIC 16 disciplina la rilevazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali: il criterio cardine è il costo di acquisto o di produzione (art. 2426 n. 1 c.c.), sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene (art. 2426 n. 2 c.c.). Sul piano fiscale, però, l'ammortamento è deducibile solo nei limiti dei coefficienti del D.M. 31/12/1988, ridotti alla metà nel primo esercizio (art. 102 c. 2 TUIR): da qui il doppio binario civilistico-fiscale che genera variazioni in dichiarazione e fiscalità differita (OIC 25). I beni figurano alla voce B.II dello stato patrimoniale (art. 2424 c.c.) al costo storico, al netto del fondo ammortamento e di eventuali svalutazioni durevoli.

Quando si applica

Il principio si applica a tutte le società che redigono il bilancio secondo le norme civilistiche e detengono beni materiali destinati a essere utilizzati durevolmente nell'attività d'impresa (art. 2424-bis c.c.). Rientrano nell'ambito:

  • terreni e fabbricati strumentali o patrimoniali;
  • impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali;
  • mobili, macchine d'ufficio, automezzi e altri beni;
  • immobilizzazioni in corso e acconti versati a fornitori di cespiti.

Sono escluse le rimanenze di magazzino (beni-merce destinati alla vendita, OIC 13) e le immobilizzazioni immateriali (OIC 24). L'iscrizione tra le immobilizzazioni discende dalla destinazione durevole del bene, non dalla sua natura: un autoveicolo è cespite per l'impresa di trasporti che lo usa, è merce per il concessionario che lo rivende. La distinzione è operativa: solo i cespiti si ammortizzano lungo la vita utile, mentre le merci seguono il criterio del minore tra costo e mercato.

Come si applica nella pratica

Il costo di acquisto comprende il prezzo pagato al fornitore più tutti i costi accessori di diretta imputazione (art. 2426 n. 1 c.c.): trasporto, dazi, installazione, collaudo, oneri notarili e di intermediazione per gli immobili. L'IVA indetraibile incrementa il costo. Il costo di produzione (cespite costruito in economia) comprende i costi diretti, la quota ragionevole di costi indiretti e, facoltativamente, gli oneri finanziari del periodo di costruzione.

L'ammortamento civilistico ripartisce il costo lungo la vita utile stimata in base alla "residua possibilità di utilizzazione". Il binario fiscale è autonomo: l'art. 102 c. 2 TUIR ammette la deduzione "non superiore" ai coefficienti tabellari del D.M. 31/12/1988, dimezzati il primo anno. Le due grandezze possono divergere.

AspettoBinario civilistico (OIC 16)Binario fiscale (art. 102 TUIR)
BaseResidua possibilità di utilizzazioneCoefficienti D.M. 31/12/1988
Primo esercizioPro-rata sulla durata effettivaCoefficiente ridotto alla metà
Beni < 516,46 €Capitalizzazione se durevoliDeduzione integrale nell'esercizio (art. 102 c. 5)
Manutenzioni non capitalizzateCosto d'esercizioDeducibili entro il 5% del costo dei beni ammortizzabili

Quando l'ammortamento civilistico eccede quello fiscale, l'eccedenza è una variazione in aumento che genera imposte anticipate; nel caso opposto, una variazione in diminuzione. La conciliazione confluisce in OIC 25 — Imposte sul reddito e nella scheda di dettaglio Ammortamento dei beni materiali (art. 102 TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Costo accessorio e divergenza primo anno

Una PMI acquista un tornio: prezzo 80.000,00 €, trasporto 1.500,00 €, collaudo 2.500,00 €. Costo capitalizzato 84.000,00 €. Civilisticamente la vita utile stimata è 8 anni (quota 10.500,00 €); fiscalmente il coefficiente tabellare è 12,5%, ridotto al 6,25% il primo anno (5.250,00 €). Nell'esercizio di entrata in funzione l'ammortamento civilistico pieno può eccedere il fiscale dimezzato, generando una variazione in aumento.

Esempio 2 — Bene di costo unitario inferiore a 516,46 €

La società acquista 4 trapani professionali a 480,00 € ciascuno (1.920,00 €). Civilisticamente, se durevoli, andrebbero capitalizzati; fiscalmente l'art. 102 c. 5 TUIR consente la deduzione integrale nell'esercizio. Per allineare i binari, molte PMI spesano direttamente il bene anche in bilancio, valutata l'irrilevanza ex art. 2423 c. 4 c.c.

Esempio 3 — Manutenzione incrementativa vs ordinaria

Una revisione periodica di 3.000,00 € (ordinaria) è spesa d'esercizio e concorre al plafond fiscale del 5%. Una modifica che aumenta la capacità produttiva per 15.000,00 € è manutenzione incrementativa: si capitalizza sul cespite (Macchinari a Debiti v/fornitori 15.000,00 €) e si ammortizza, con effetti sia civilistici sia fiscali, sulla vita utile residua.

Errori comuni e come evitarli

  • Ammortizzare il terreno insieme al fabbricato: il terreno ha utilità illimitata e non si ammortizza (art. 2426 n. 2 c.c.); va scorporato e iscritto separatamente, in linea con l'indeducibilità fiscale della quota terreno.
  • Spesare costi accessori capitalizzabili: trasporto, installazione e collaudo sono parte del costo (art. 2426 n. 1 c.c.), non costi dell'anno di acquisto.
  • Confondere manutenzione ordinaria e incrementativa: solo gli interventi che accrescono capacità o vita utile si capitalizzano; l'ordinaria va a conto economico e al plafond 5% (art. 102 c. 5 TUIR).
  • Adottare il coefficiente fiscale come piano civilistico: il piano civilistico segue la residua possibilità di utilizzazione; le tabelle sono un limite di deducibilità, non un criterio di bilancio.
  • Trascurare la fiscalità differita sulla divergenza: ogni scostamento temporaneo tra ammortamento civilistico e fiscale genera imposte anticipate o differite (OIC 25).
  • Omettere la riduzione del primo esercizio: l'ammortamento decorre dall'entrata in funzione; fiscalmente il coefficiente è dimezzato (art. 102 c. 2 TUIR).

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 16 — Immobilizzazioni materiali (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2426 n. 1 e n. 2 — costo di acquisto/produzione e ammortamento sistematico in relazione alla residua possibilità di utilizzazione.
  • Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale, voce B.II Immobilizzazioni materiali.
  • Codice civile, art. 2427 n. 2 — informativa sui movimenti delle immobilizzazioni in nota integrativa.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102, commi 2 e 5 — deducibilità dell'ammortamento nei limiti dei coefficienti D.M. 31/12/1988 e regime dei beni di costo unitario non superiore a 516,46 €.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.