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BilancioUltimo aggiornamento: 30/05/2026

OIC 31 fondi per rischi e oneri e trattamento fine rapporto

OIC 31 e art. 2424-bis c.c. sugli accantonamenti probabili e il TFR, con il doppio binario dell'indeducibilità ex art. 107 TUIR e del TFR deducibile ex art. 105

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'OIC 31 disciplina i fondi per rischi e oneri e il trattamento di fine rapporto: gli accantonamenti per rischi ed oneri coprono perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, di cui alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati l'ammontare o la data di sopravvenienza (art. 2424-bis c.c.); il TFR va iscritto per l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 c.c. Sul piano fiscale vige una netta divergenza: gli accantonamenti generici sono indeducibili, perché "non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente considerati" (art. 107 c. 4 TUIR), mentre il TFR è deducibile nei limiti delle quote maturate (art. 105 c. 1 TUIR). Da qui un doppio binario che alimenta la fiscalità anticipata (OIC 25).

Quando si applica

Il principio si applica quando, alla data di bilancio, esiste un'obbligazione (legale o implicita) derivante da un evento passato il cui esborso futuro è probabile e stimabile in modo attendibile. Casistiche tipiche dei fondi rischi e oneri:

  • fondo per cause legali e contenziosi con esito probabilmente sfavorevole;
  • fondo garanzia prodotti per oneri di assistenza post-vendita;
  • fondo per imposte, anche differite, e per accertamenti probabili;
  • fondo manutenzioni cicliche e ripristino beni di terzi;
  • fondo indennità suppletiva di clientela per agenti;
  • fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili.

Il TFR si applica a tutte le imprese con lavoratori dipendenti: matura in ogni esercizio in funzione delle retribuzioni e si rivaluta secondo l'art. 2120 c.c. Restano fuori dall'OIC 31 le passività certe nell'esistenza e nell'ammontare (debiti, OIC 19) e le passività potenziali remote, che non si accantonano ma si indicano in nota integrativa se rilevanti.

Come si applica nella pratica

La distinzione cardine è il grado di probabilità dell'evento; quella fiscale è invece tra accantonamenti tipizzati (deducibili) e generici (indeducibili).

AspettoBinario civilistico (OIC 31)Binario fiscale (artt. 105-107 TUIR)
Rischio probabileAccantonamento a conto economicoDeducibile solo se tipizzato
Accantonamento genericoAmmesso se natura determinataIndeducibile (art. 107 c. 4 TUIR)
TFRQuota ex art. 2120 c.c.Deducibile nei limiti delle quote maturate (art. 105 c. 1)
Rischio possibileNota integrativa, nessun fondoIrrilevante

L'accantonamento generico (es. fondo garanzia prodotti, fondo cause legali) è civilisticamente doveroso ma fiscalmente indeducibile finché l'onere non si manifesta: nell'esercizio in cui l'esborso diviene certo, il costo "usa" il fondo e diventa deducibile, riallineando i binari. Nel frattempo si rilevano imposte anticipate (OIC 25 — Imposte sul reddito). Per il TFR la deducibilità delle quote maturate segue Accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105 TUIR); per gli altri accantonamenti il regime tassativo è in Altri accantonamenti (art. 107 TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Fondo per causa legale (accantonamento indeducibile)

Una S.r.l. è convenuta in giudizio; il legale stima probabile la soccombenza per circa 25.000,00 €. Si accantona: Accantonamento per rischi (B.12) a Fondo per cause legali 25.000,00 €. Fiscalmente l'accantonamento è indeducibile (art. 107 c. 4 TUIR): variazione in aumento e imposte anticipate al 24% per 6.000,00 €, che si riverseranno alla definizione della causa.

Esempio 2 — Quota TFR dell'esercizio (deducibile)

Per un dipendente con retribuzione annua di 30.000,00 €, la quota TFR maturata è circa 30.000,00 / 13,5 = 2.222,22 €. Si rileva: Accantonamento TFR (B.9.c) a Fondo TFR 2.222,22 €, a cui si aggiunge la rivalutazione del fondo pregresso ex art. 2120 c.c. La quota maturata è fiscalmente deducibile (art. 105 c. 1 TUIR), senza divergenza.

Esempio 3 — Fondo garanzia prodotti e suo utilizzo

Un'impresa stima oneri di assistenza pari all'1,2% sui ricavi di 800.000,00 €: accantonamento 9.600,00 €. Civilisticamente: Accantonamento per garanzia prodotti (B.13) a Fondo garanzia prodotti 9.600,00 €. Fiscalmente indeducibile finché gli interventi non sono eseguiti; nell'esercizio in cui il fondo è utilizzato per i costi effettivi, l'onere diventa deducibile.

Errori comuni e come evitarli

  • Accantonare per rischi solo possibili o remoti: l'accantonamento spetta solo per oneri probabili e stimabili (art. 2424-bis c.c.); i possibili vanno in nota integrativa, i remoti ignorati.
  • Dedurre fiscalmente accantonamenti generici: solo gli accantonamenti tipizzati sono deducibili; gli altri sono indeducibili (art. 107 c. 4 TUIR) e generano imposte anticipate.
  • Creare fondi generici privi di natura determinata: il fondo deve riferirsi a perdite o debiti di natura determinata, non a riserve occulte di utili.
  • Collocare il TFR tra i fondi rischi: il TFR ha voce propria (C dello stato patrimoniale) e si calcola ex art. 2120 c.c., distinto dai fondi B.
  • Non utilizzare il fondo capiente al manifestarsi dell'onere: l'esborso va imputato prima al fondo esistente; solo l'eccedenza transita a conto economico.
  • Omettere l'informativa sulle passività potenziali: rischi e impegni non iscritti ma rilevanti vanno illustrati in nota integrativa (art. 2427 c.c.).

Riferimenti normativi

  • Principio contabile nazionale OIC 31 — Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto (Fondazione OIC).
  • Codice civile, art. 2424-bis — destinazione degli accantonamenti per rischi e oneri e iscrizione del TFR ex art. 2120.
  • Codice civile, art. 2424 — schema dello stato patrimoniale: fondi per rischi e oneri (voce B) e TFR (voce C).
  • Codice civile, art. 2425 — accantonamenti nel conto economico (voci B.12 e B.13) e quota TFR (B.9.c).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 105, comma 1 — deducibilità degli accantonamenti TFR nei limiti delle quote maturate.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 107, comma 4 — indeducibilità degli accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.