Regime forfetario commerciale ODV e APS art. 86 D.Lgs. 117/2017
Forfetario ex art. 86 CTS per ODV e APS: soglia ricavi 85.000 euro, coefficienti 1% e 3%, esoneri IVA e contabili, decorrenza Titolo X dal 2026
31/05/2026
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In sintesi
L'art. 86 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) istituisce un regime forfetario opzionale per le attività commerciali svolte da organizzazioni di volontariato (ODV) e associazioni di promozione sociale (APS) con ricavi non superiori a 85.000 euro nel periodo d'imposta precedente. Il reddito imponibile si determina applicando ai ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari all'1 per cento per le ODV e al 3 per cento per le APS, con esonero da gran parte degli adempimenti IVA e contabili. Le disposizioni, collocate nel Titolo X del Codice, decorrono dal periodo d'imposta 2026.
Quando si applica
Il regime è riservato esclusivamente a due categorie soggettive: le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), in relazione alle attività esercitate con modalità commerciali. La condizione oggettiva è quantitativa: nel periodo d'imposta precedente l'ente deve aver percepito ricavi, ragguagliati al periodo d'imposta, non superiori a 85.000 euro (art. 86, comma 1).
L'accesso è su opzione: l'ente comunica di presumere la sussistenza dei requisiti nella dichiarazione annuale oppure nella dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (art. 86, comma 2). Il regime cessa a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui viene meno la soglia di ricavi (art. 86, comma 14). È sempre possibile optare per il regime ordinario o per il forfetario degli enti non commerciali ex art. 80, con vincolo triennale (art. 86, comma 13).
Come si applica nella pratica
Il reddito imponibile si calcola applicando il coefficiente di redditività ai ricavi percepiti, senza analisi dei costi effettivi. Il coefficiente è notevolmente più basso rispetto al forfetario ex art. 80 proprio perché destinato all'attività commerciale marginale di enti non profit.
| Soggetto | Coefficiente di redditività | Riferimento |
|---|---|---|
| Organizzazione di volontariato (ODV) | 1% | art. 86, comma 3 |
| Associazione di promozione sociale (APS) | 3% | art. 86, comma 3 |
Sul reddito così determinato si applicano IRES e relative addizionali. Eventuali componenti positivi e negativi riferiti ad anni precedenti e le perdite fiscali pregresse si computano secondo l'art. 80, commi 5 e 6, richiamati dall'art. 86, comma 4.
Sul fronte degli adempimenti, gli enti in regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi ex art. 22 del D.P.R. 600/1973 (art. 86, comma 5). Ai fini IVA non esercitano la rivalsa sulle operazioni nazionali e non detraggono l'imposta sugli acquisti (art. 86, comma 7); sono esonerati dal versamento e dagli altri obblighi IVA, salvo numerazione e conservazione delle fatture di acquisto (art. 86, comma 8). Per le operazioni in cui risultano debitori dell'imposta (ad esempio reverse charge), emettono o integrano la fattura e versano entro il giorno 16 del mese successivo (art. 86, comma 9).
Questo regime va tenuto distinto da altri due:
| Regime | Soggetti | Coefficiente / base | Norma |
|---|---|---|---|
| Forfetario commerciale ODV/APS | ODV e APS | 1% (ODV) / 3% (APS) sui ricavi | art. 86 D.Lgs. 117/2017 |
| Forfetario ETS non commerciali | ETS non commerciali ex art. 79 c. 5 | 5%-17% per scaglioni di ricavi | art. 80 D.Lgs. 117/2017 |
| Forfetario PMI L. 190/2014 | Persone fisiche / imprese individuali | 5%-40% per ATECO, soglia 85.000 € | art. 1 L. 190/2014 |
Esempi pratici
Esempio 1 — APS con bar sociale in regime forfetario
Un'APS gestisce un'attività commerciale (servizio bar verso terzi non associati) che genera ricavi commerciali per 40.000,00 € nel 2026, sotto la soglia di 85.000 €. Applicando il coefficiente del 3% previsto per le APS, il reddito imponibile è pari a 1.200,00 € (40.000,00 × 3%). Su tale importo si liquida l'IRES, mentre i costi effettivi del bar restano irrilevanti ai fini del calcolo.
Esempio 2 — ODV con vendita continuativa di gadget
Un'ODV vende con continuità gadget acquistati da fornitori (attività commerciale, non riconducibile all'art. 84) per 30.000,00 € annui. In regime forfetario il reddito imponibile è 300,00 € (30.000,00 × 1%). Il coefficiente all'1% rende il prelievo IRES quasi simbolico, coerente con la natura volontaristica dell'ente.
Esempio 3 — Superamento della soglia e uscita dal regime
Un'APS chiude il 2026 con ricavi commerciali per 92.000,00 €, oltre la soglia di 85.000 €. Il forfetario cessa dal periodo d'imposta successivo (2027), nel quale l'ente determina il reddito con le regole ordinarie o, in alternativa, con il forfetario ex art. 80. Per evitare salti o duplicazioni d'imposta si applicano i criteri di raccordo dell'art. 86, comma 15.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere il coefficiente ODV con quello APS: l'1% spetta solo alle ODV, il 3% solo alle APS (art. 86, comma 3); applicare il valore sbagliato altera l'imponibile e l'IRES dovuta.
- Applicare la soglia di 85.000 € ai proventi istituzionali: la soglia riguarda i soli ricavi commerciali; le attività non commerciali ex art. 84 e 85 non vi concorrono.
- Sovrapporre il forfetario art. 86 al forfetario PMI L. 190/2014: sono regimi distinti per soggetti, basi imponibili e coefficienti; l'art. 86 si applica solo a ODV e APS, non agli imprenditori individuali.
- Detrarre l'IVA sugli acquisti: nel regime forfetario la detrazione è preclusa (art. 86, comma 7); l'IVA assolta sugli acquisti resta a costo.
- Anticipare l'applicazione del regime: le disposizioni del Titolo X, art. 86 compreso, decorrono dal periodo d'imposta 2026 (art. 104, comma 2) e sono subordinate all'autorizzazione della Commissione europea.
- Trascurare l'obbligo di conservazione: l'esonero riguarda registrazioni e scritture, non la conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (art. 86, comma 5).
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 86 — Regime forfetario per le attività commerciali svolte da ODV e APS (soglia 85.000 €; coefficienti 1% e 3%; esoneri IVA e contabili).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 80 — Regime forfetario degli enti del Terzo settore non commerciali (coefficienti 5%-17%).
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 79, comma 5 — Qualificazione degli enti del Terzo settore non commerciali.
- D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, comma 2 — Decorrenza delle disposizioni del Titolo X dal periodo d'imposta 2026.
- Legge 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 — Regime forfetario per le persone fisiche (soglia 85.000 €).
Risorse correlate
- Regime fiscale e imposte dirette degli ETS (art. 79-80)
- Regime di non commercialità di ODV e APS (art. 84-85)
- Scritture contabili degli enti del Terzo settore (art. 87)
- Regime forfettario PMI e soglia 85.000 euro (art. 1 L. 190/2014)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.