Relazione dei sindaci e deposito del bilancio art. 2429 c.c.
L'art. 2429 del codice civile disciplina i termini per la relazione del collegio sindacale e il deposito del bilancio presso la sede nei quindici giorni
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 2429 del codice civile disciplina la fase che precede l'assemblea di approvazione del bilancio. Il bilancio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti, con la relazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Il collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati dell'esercizio sociale e sull'attività svolta, formulando osservazioni e proposte sul bilancio e sulla sua approvazione, con particolare riferimento alla deroga dell'art. 2423, quarto comma. Il bilancio — con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle collegate — deve restare depositato presso la sede della società, insieme alle relazioni di amministratori, sindaci e revisore, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato; i soci possono prenderne visione.
Quando si applica
L'art. 2429 si applica alle società dotate di collegio sindacale e/o di revisione legale, nella fase istruttoria che precede l'assemblea di bilancio. È rilevante per:
- la tempistica di comunicazione del bilancio a sindaci e revisore;
- la relazione del collegio sindacale all'assemblea;
- il deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede;
- la gestione dei dati delle controllate e collegate nei gruppi.
Come si applica nella pratica
Comunicazione almeno trenta giorni prima
Gli amministratori comunicano il bilancio, con la relazione sulla gestione, al collegio sindacale e al revisore almeno 30 giorni prima dell'assemblea: è il tempo necessario perché gli organi di controllo svolgano le verifiche e predispongano le proprie relazioni.
La relazione del collegio sindacale
Il collegio sindacale riferisce all'assemblea sui risultati dell'esercizio e sull'attività svolta nell'adempimento dei propri doveri, con osservazioni e proposte sul bilancio e sulla sua approvazione, in particolare sull'eventuale deroga dell'art. 2423, quarto comma.
Deposito presso la sede nei quindici giorni
Il bilancio, con le relazioni di amministratori, sindaci e revisore, resta depositato in copia presso la sede della società durante i 15 giorni che precedono l'assemblea e finché il bilancio non sia approvato. I soci possono prenderne visione. Questo deposito presso la sede è cosa diversa dal successivo deposito al registro delle imprese (art. 2435), che avviene dopo l'approvazione.
Controllate e collegate
Al bilancio si accompagnano le copie integrali dell'ultimo bilancio delle controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali delle collegate. Per le controllate incluse nel consolidamento il deposito delle copie può essere sostituito da un prospetto riepilogativo dei dati essenziali.
Esempi pratici
Esempio 1 — Tempistica della comunicazione
L'assemblea di approvazione è fissata al 30 aprile. Gli amministratori devono comunicare il bilancio a sindaci e revisore entro il 31 marzo (almeno 30 giorni prima), così da consentire le relazioni di controllo (art. 2429).
Esempio 2 — Deposito presso la sede
Per la stessa assemblea, dal 15 aprile il bilancio e tutte le relazioni restano depositati presso la sede sociale, a disposizione dei soci, finché il bilancio non è approvato (art. 2429).
Esempio 3 — Gruppo con collegate
Una società che detiene partecipazioni in collegate allega al proprio bilancio un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle collegate (art. 2429).
Errori comuni e come evitarli
- Non rispettare i 30 giorni di comunicazione a sindaci e revisore: è il termine minimo per consentire i controlli (art. 2429).
- Omettere il deposito presso la sede nei 15 giorni: il bilancio e le relazioni devono essere consultabili dai soci prima dell'assemblea.
- Confondere il deposito presso la sede con il deposito al registro imprese: il primo precede l'assemblea (art. 2429), il secondo segue l'approvazione (art. 2435).
- Dimenticare i documenti delle controllate e collegate: copie integrali per le controllate, prospetto per le collegate.
- Trascurare la relazione del collegio sulla deroga dell'art. 2423, quarto comma.
Riferimenti normativi
- Art. 2429 del codice civile — relazione dei sindaci, comunicazione e deposito del bilancio presso la sede
- Art. 2423, quarto comma, del codice civile — deroga oggetto di specifico riferimento nella relazione sindacale
- Art. 2428 del codice civile — relazione sulla gestione, depositata insieme al bilancio
- Art. 2435 del codice civile — deposito del bilancio al registro delle imprese (fase successiva)
Risorse correlate
- Approvazione e deposito del bilancio al registro imprese art. 2435 c.c.: la fase successiva di deposito, distinta da quella presso la sede.
- Relazione sulla gestione art. 2428 c.c.: la relazione degli amministratori che accompagna il bilancio.
- Bilancio d'esercizio civilistico art. 2423 c.c.: la clausola generale e la deroga richiamata nella relazione sindacale.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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