Rettifica società, accertamento d'ufficio art. 40-41 DPR 600/73
Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti IRES con unico atto e rinvio all'art. 39; accertamento d'ufficio induttivo puro per dichiarazione omessa o nulla
31/05/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 40 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 disciplina la rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche: la rettifica del reddito delle società ed enti soggetti a IRES si effettua con unico atto, con riferimento unitario al reddito complessivo imponibile (tenendo distinti i redditi fondiari), applicando le disposizioni dell'art. 39 sul reddito d'impresa con riferimento al bilancio o rendiconto. L'art. 41 disciplina invece l'accertamento d'ufficio, esperibile nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla: l'ufficio determina il reddito sulla base dei dati comunque raccolti, con facoltà di avvalersi di presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Quando si applica
L'art. 40 si applica quando l'ufficio rettifica una dichiarazione presentata da un soggetto diverso dalle persone fisiche: società di capitali ed enti soggetti a IRES, e — al secondo comma — società di persone e associazioni di cui all'art. 5 TUIR, per le quali la rettifica è unitaria ai fini dell'imposta della società e dell'imposta dovuta dai singoli soci o associati per trasparenza. Per le società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate si applicano le regole del reddito d'impresa (rinvio all'art. 39); per le società semplici e le associazioni equiparate si applicano invece le regole della rettifica delle persone fisiche (art. 38).
L'art. 41 si applica in due ipotesi tassative:
- omessa presentazione della dichiarazione;
- presentazione di una dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I del decreto.
In entrambe la dichiarazione, di fatto, non esiste come base di partenza: l'ufficio non rettifica un dato dichiarato, ma ricostruisce ex novo il reddito complessivo. È il presupposto che distingue radicalmente l'accertamento d'ufficio dalla rettifica: la rettifica presuppone una dichiarazione valida da correggere, l'accertamento d'ufficio presuppone la sua mancanza.
Come si applica nella pratica
La rettifica delle società (art. 40) non ha una metodologia autonoma: rinvia all'art. 39, lo stesso che governa la rettifica del reddito d'impresa accertato in via analitico-induttiva. L'ufficio può quindi muoversi sia in via analitica (incongruenze tra dichiarazione e bilancio, errata applicazione delle norme del TUIR), sia in via analitico-induttiva (presunzioni gravi, precise e concordanti), sia in via induttiva pura quando la contabilità è complessivamente inattendibile per gravi, numerose e ripetute irregolarità. Il riferimento è sempre al bilancio o rendiconto e, ove rilevante, ai prospetti dell'art. 5.
L'accertamento d'ufficio (art. 41) è invece induttivo puro per definizione: poiché manca una dichiarazione valida, l'ufficio gode delle massime prerogative ricostruttive.
| Profilo | Art. 40 — rettifica società (rinvio art. 39) | Art. 41 — accertamento d'ufficio |
|---|---|---|
| Presupposto | Dichiarazione presentata da rettificare | Dichiarazione omessa o nulla |
| Base di calcolo | Bilancio/rendiconto, scritture contabili | Dati e notizie comunque raccolti |
| Presunzioni | Di norma gravi, precise e concordanti (art. 39) | Anche prive di tali requisiti (art. 38 c. 3) |
| Rapporto con la contabilità | Si parte dalle scritture | Si può prescindere in tutto o in parte |
| Atto | Unico atto, reddito complessivo unitario | Determinazione del reddito complessivo |
L'art. 41 precisa inoltre che i redditi fondiari sono in ogni caso determinati in base alle risultanze catastali, e che l'ufficio può prescindere in tutto o in parte dalle risultanze della dichiarazione, se presentata ma nulla, e dalle eventuali scritture contabili ancorché regolarmente tenute. L'esito confluisce in un avviso di accertamento motivato, da notificare nei termini decadenziali dell'art. 43.
Esempi pratici
Esempio 1 — Rettifica analitica di una S.r.l.
Una S.r.l. dichiara ricavi per 1.250.000,00 € ma dal controllo emergono fatture attive non contabilizzate per 85.000,00 €. L'ufficio procede in via analitica ai sensi dell'art. 40 (rinvio all'art. 39): rettifica il reddito d'impresa con unico atto, recuperando la maggiore base imponibile IRES sui ricavi omessi, partendo dal bilancio e dalle scritture regolarmente tenute ma incomplete.
Esempio 2 — Accertamento d'ufficio per dichiarazione omessa
Una società di capitali non presenta affatto la dichiarazione dei redditi. L'ufficio attiva l'art. 41: ricostruisce il reddito complessivo sulla base dei dati dell'anagrafe tributaria, delle fatture elettroniche e dei movimenti bancari, stimando un imponibile di 210.000,00 € con presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescindendo dalla contabilità non depositata.
Esempio 3 — Società di persone e imputazione ai soci
Una S.n.c. con due soci al 50% viene rettificata per maggiori ricavi pari a 60.000,00 €. Ai sensi dell'art. 40, secondo comma, l'ufficio procede con unico atto: il maggior reddito d'impresa della società (rinvio art. 39) si imputa per trasparenza, 30.000,00 € a ciascun socio, che subirà la rettifica IRPEF sul proprio reddito da partecipazione.
Errori comuni e come evitarli
- Confondere rettifica e accertamento d'ufficio: l'art. 40 presuppone una dichiarazione presentata da correggere; l'art. 41 presuppone la sua assenza o nullità. Verificare sempre quale presupposto ricorre, perché cambiano poteri istruttori e standard probatorio.
- Ritenere che le società abbiano regole di rettifica proprie: l'art. 40 non detta una metodologia autonoma, ma rinvia integralmente all'art. 39 sul reddito d'impresa. Le tre modalità (analitica, analitico-induttiva, induttiva pura) sono quelle dell'art. 39.
- Trattare la società di persone come la società di capitali: per le S.n.c./S.a.s. l'art. 40 c. 2 prevede l'atto unitario con imputazione ai soci; per le società semplici si applicano invece le regole dell'art. 38 sulle persone fisiche.
- Sottovalutare le presunzioni "semplicissime" nell'art. 41: nell'accertamento d'ufficio l'ufficio può usare presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; contestarle pretendendo lo standard ordinario è errore difensivo, perché la legge espressamente lo deroga.
- Ignorare che i redditi fondiari restano catastali: anche nell'induttivo puro dell'art. 41 i redditi fondiari sono determinati in base alle risultanze catastali, non ricostruiti per presunzioni.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 40 — Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti diversi dalle persone fisiche (unico atto, rinvio all'art. 39; società di persone e imputazione ai soci).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 41 — Accertamento d'ufficio (omessa dichiarazione o dichiarazione nulla; presunzioni prive dei requisiti dell'art. 38 c. 3; redditi fondiari catastali).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 39 — Redditi determinati in base alle scritture contabili (rettifica del reddito d'impresa, richiamato dall'art. 40).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 38, comma 3 — Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche (presunzioni gravi, precise e concordanti, derogate dall'art. 41).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 42 — Avviso di accertamento (atto conclusivo della rettifica).
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 43 — Termine per l'accertamento.
Risorse correlate
- Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa (art. 39 DPR 600/1973)
- Rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche (art. 38 DPR 600/1973)
- Avviso di accertamento (art. 42 DPR 600/1973)
- Termini per l'accertamento (art. 43 DPR 600/1973)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.