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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Ricorso tributario: atti impugnabili e termini (art. 18-22)

Quali atti del Fisco si impugnano, come redigere il ricorso e il termine di 60 giorni a pena di inammissibilità nel processo tributario (artt. 18-22)

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 fissa la regola d'oro del processo tributario: il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impugnato. Gli atti contro cui si può ricorrere sono elencati dall'art. 19 (avviso di accertamento, avviso di liquidazione, ruolo e cartella di pagamento, avviso di mora, rifiuto di rimborso, diniego di agevolazioni, ecc.); il contenuto obbligatorio del ricorso è disciplinato dall'art. 18, la proposizione dall'art. 20 e la costituzione in giudizio del ricorrente dall'art. 22. Per il rifiuto tacito di rimborso il ricorso si propone dopo il 90° giorno dalla domanda (art. 21, c. 2).

Quando si applica

La disciplina del ricorso si applica ogni volta che un contribuente vuole contestare davanti al giudice tributario un atto del Fisco. È il cuore operativo della difesa: dopo aver verificato la giurisdizione e l'eventuale obbligo di difesa tecnica, occorre stabilire se l'atto è impugnabile, entro quando e come si redige e si deposita il ricorso.

Solo gli atti elencati dall'art. 19 sono autonomamente impugnabili; gli altri non lo sono e ciascun atto può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notifica di un atto autonomamente impugnabile, adottato prima di quello notificato, consente di impugnarlo insieme a quest'ultimo.

Atto impugnabile (art. 19)Esempio tipico
Avviso di accertamentoRecupero IRES/IVA da verifica
Avviso di liquidazioneImposta di registro su atto
Provvedimento di irrogazione sanzioniSanzione amministrativa tributaria
Ruolo e cartella di pagamentoCartella post-controllo automatizzato
Avviso di mora / intimazioneSollecito prima dell'esecuzione
Rifiuto espresso o tacito di rimborsoCredito IVA non restituito
Diniego o revoca di agevolazioniDecadenza da regime agevolato

Come si applica nella pratica

Il contenuto del ricorso (art. 18) deve indicare, a pena di inammissibilità: la corte di giustizia tributaria adita; il ricorrente e il suo legale rappresentante con residenza/sede, codice fiscale e PEC; l'ufficio nei cui confronti è proposto; l'atto impugnato e l'oggetto della domanda; i motivi. Il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerta una di queste indicazioni (esclusi codice fiscale e PEC) o se non è sottoscritto dal difensore quando questi è obbligatorio.

La proposizione (art. 20) avviene mediante notifica all'ufficio o all'ente. Se spedito per posta, va inviato in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento e si intende proposto al momento della spedizione.

I termini sono perentori:

Tipo di attoTermineDecorrenza
Atto impositivo notificato60 giorniDalla notificazione dell'atto
Rifiuto tacito di rimborsoDal 90° giorno fino alla prescrizioneDalla domanda di restituzione

La domanda di rimborso, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata oltre due anni dal pagamento o dal verificarsi del presupposto della restituzione.

La costituzione in giudizio (art. 22): entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità, il ricorrente deposita nella segreteria della corte l'originale del ricorso notificato (o copia con ricevuta di spedizione), insieme alla nota di iscrizione a ruolo e al proprio fascicolo con l'atto impugnato e i documenti. L'inammissibilità è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.

Reclamo e mediazione: istituto abrogato. Fino al 2023 i ricorsi di valore fino a 50.000 € imponevano una fase obbligatoria di reclamo e mediazione (art. 17-bis). L'art. 17-bis è stato abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 per i ricorsi notificati dal 2024: oggi non esiste più alcun passaggio obbligatorio pre-contenzioso, e il ricorso si propone direttamente. Resta possibile la conciliazione giudiziale come exit in corso di causa e la sospensione dell'atto per evitare la riscossione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Accertamento da 50.000 € notificato il 10 marzo

Una S.r.l. riceve un avviso di accertamento per 50.000 € di maggiore IRES, notificato il 10 marzo. Il termine di 60 giorni scade il 9 maggio (salvo sospensione feriale): entro tale data il ricorso, redatto con i motivi specifici e l'oggetto della domanda, va notificato all'ufficio. Entro i successivi 30 giorni la società deve costituirsi in giudizio depositando il ricorso e il fascicolo.

Esempio 2 — Rifiuto tacito su un credito IVA

Una PMI chiede a rimborso un credito IVA e l'ufficio resta silente. Trascorso il 90° giorno dalla domanda, l'impresa può proporre ricorso contro il rifiuto tacito (art. 21, c. 2) e lo può fare fino alla prescrizione del diritto. La domanda di restituzione, però, non doveva essere presentata oltre due anni dal presupposto.

Esempio 3 — Cartella non contestata e vizio del ruolo

Un contribuente riceve una cartella di pagamento e intende contestare un errore già presente nel ruolo. La notificazione della cartella vale anche come notificazione del ruolo (art. 21, c. 1): il termine di 60 giorni decorre dalla cartella e il ricorso può investire il vizio del ruolo, che altrimenti non sarebbe più contestabile.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore: lasciar decorrere i 60 giorni. Il termine è a pena di inammissibilità (art. 21, c. 1): scaduto, l'atto diventa definitivo e la pretesa non è più contestabile nel merito.
  • Errore: ricorrere contro un atto non impugnabile. Solo gli atti dell'art. 19 sono autonomamente impugnabili; ciascuno solo per vizi propri. Impugnare un atto interno o non elencato espone all'inammissibilità.
  • Errore: notificare il ricorso e dimenticare la costituzione in giudizio. Il deposito entro 30 giorni dalla proposizione è anch'esso a pena di inammissibilità (art. 22), rilevabile d'ufficio.
  • Errore: omettere o formulare in modo generico i motivi. L'art. 18 impone l'indicazione dei motivi e dell'oggetto della domanda; motivi nuovi non possono di regola essere introdotti dopo.
  • Errore: attendere ancora il reclamo/mediazione. L'art. 17-bis è abrogato dal 2024: non c'è più fase obbligatoria, il ricorso va proposto subito entro 60 giorni.
  • Errore: presentare ricorso sul rifiuto tacito prima del 90° giorno. Il ricorso è proponibile solo dopo il 90° giorno dalla domanda di restituzione (art. 21, c. 2).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 18 — Contenuto del ricorso a pena di inammissibilità.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 19 — Atti impugnabili e oggetto del ricorso.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 20 — Proposizione del ricorso.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 21 — Termine di 60 giorni a pena di inammissibilità; rifiuto tacito dopo il 90° giorno.
  • D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 22 — Costituzione in giudizio del ricorrente entro 30 giorni.
  • D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 — Abrogazione dell'art. 17-bis (reclamo/mediazione) per i ricorsi notificati dal 2024.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.