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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Riduzioni e detrazioni imposta successione art. 25 D.Lgs. 346/90

Riduzioni dell'imposta di successione nell'art. 25 D.Lgs. 346/1990 (successione ravvicinata, fondi rustici, imprese) e detrazione delle imposte estere art. 26

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

Gli artt. 25 e 26 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346 disciplinano gli abbattimenti dell'imposta di successione. L'art. 25 prevede riduzioni: la più rilevante riguarda la successione aperta entro cinque anni da altra successione o donazione sugli stessi beni, con riduzione di un decimo per ogni anno o frazione trascorsa; vi sono inoltre riduzioni per immobili culturali (50% del valore), fondi rustici devoluti a coltivatori diretti (40% del valore fino a 103.291 €), immobili d'impresa artigiana familiare e aziende in piccoli comuni montani. L'art. 26 prevede la detrazione delle imposte pagate a uno Stato estero sulla stessa successione, in relazione a beni ivi esistenti.

Quando si applica

Le riduzioni e le detrazioni operano sull'imposta già determinata con le aliquote e franchigie dell'art. 7 (richiamo dell'art. 7 c.3) e vanno documentate in dichiarazione. L'art. 25 individua più fattispecie:

  • doppia imposizione ravvicinata (c.1): la successione si apre entro cinque anni da altra successione o donazione avente per oggetto gli stessi beni; la riduzione è inversamente proporzionale al tempo trascorso;
  • immobili culturali non ancora dichiarati di interesse (c.2): riduzione del 50% del valore, previa procedura presso il Ministero;
  • fondi rustici devoluti a coniuge, parenti in linea retta, fratelli o sorelle coltivatori diretti (c.3): riduzione del 40% fino a 103.291 € di valore;
  • immobili d'impresa artigiana familiare devoluti in linea retta entro il terzo grado (c.4): riduzione del 40% fino a 103.291 €;
  • aziende, quote e beni strumentali in piccoli comuni montani (c.4-bis): riduzione del 40%, con prosecuzione dell'attività per almeno cinque anni; agevolazione estesa alle donazioni (c.4-ter).

L'art. 26 si applica quando la successione comprende beni esistenti all'estero su cui è stata assolta un'imposta nello Stato estero.

Come si applica nella pratica

La riduzione del c.1 si calcola in ragione di un decimo per ogni anno o frazione di anno trascorso dalla precedente successione o donazione; se i beni non coincidono integralmente, la riduzione si applica sulla quota d'imposta proporzionale al valore dei beni presenti in entrambe.

FattispecieRiduzione/detrazioneLimite/condizioneFonte
Successione entro 5 anni da altra successione/donazione1/10 per anno o frazioneStessi beni e dirittiart. 25 c.1
Immobili culturali non ancora vincolati50% del valoreProcedura Ministero, dichiarazione interesseart. 25 c.2
Fondi rustici a coltivatore diretto40% del valoreFino a 103.291 €, famiglia diretto-coltivatriceart. 25 c.3
Immobili impresa artigiana familiare40% del valoreFino a 103.291 €, devoluzione in linea retta 3° gradoart. 25 c.4
Aziende/quote/beni in comuni montani40% del valoreProsecuzione attività ≥ 5 anniart. 25 c.4-bis
Imposte pagate all'esteroDetrazioneFino alla quota proporzionale, salvi trattatiart. 26 lett. b)

Le riduzioni e detrazioni vanno indicate nella dichiarazione di successione con i documenti di prova (art. 29 c.1 lett. n e art. 30 c.1 lett. i): in difetto di documentazione l'ufficio può escluderle in sede di controllo dell'autoliquidazione (art. 33 c.2).

Esempi pratici

Esempio 1 — Successione entro cinque anni dalla precedente

Un erede riceve oggi beni che gli erano già stati attribuiti tre anni fa in una precedente successione. Sull'imposta di successione, pari a 20.000 €, opera la riduzione del c.1: tre anni o frazioni implicano una riduzione di 3/10. L'imposta è ridotta di 20.000 × 3/10 = 6.000 €, dovuti 14.000,00 €.

Esempio 2 — Fondo rustico al figlio coltivatore diretto

Cade in successione un fondo rustico del valore di 90.000 € devoluto al figlio coltivatore diretto, in famiglia diretto-coltivatrice. La riduzione del c.3 è il 40% del valore fino a 103.291 €: poiché 90.000 € è entro il limite, la riduzione è proporzionalmente corrispondente al 40% del valore, riducendo l'imposta dovuta sul fondo.

Esempio 3 — Imposta estera su immobile francese

Un de cuius residente lascia un immobile in Francia su cui è stata pagata un'imposta di successione francese di 8.000 €. Per l'art. 26 lett. b), l'imposta francese si detrae dall'imposta italiana fino a concorrenza della parte proporzionale al valore del bene estero, evitando la doppia imposizione.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: non documentare la riduzione in dichiarazione. Riduzioni e detrazioni vanno indicate con i documenti di prova (art. 29 c.1 lett. n; art. 30 c.1 lett. i), altrimenti l'ufficio le esclude (art. 33 c.2).
  • Errore tipico: applicare il decimo annuo anche oltre i cinque anni. La riduzione del c.1 opera solo se la nuova successione si apre entro cinque anni dalla precedente sui medesimi beni.
  • Errore tipico: estendere la riduzione del c.1 a beni diversi. Se non vi è coincidenza dei beni, la riduzione si applica solo sulla quota d'imposta proporzionale ai beni comuni alle due devoluzioni.
  • Errore tipico: ignorare la condizione di prosecuzione per aziende montane. La riduzione del c.4-bis richiede la prosecuzione effettiva dell'attività per almeno cinque anni, pena recupero dell'imposta con interessi.
  • Errore tipico: detrarre imposte estere oltre il limite. La detrazione dell'art. 26 spetta fino alla parte dell'imposta italiana proporzionale al valore dei beni esteri, non per l'intero importo estero, salvi i trattati.

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 25 — Riduzioni dell'imposta (successione ravvicinata, immobili culturali, fondi rustici, imprese).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 26 — Detrazione di altre imposte (imposte pagate all'estero).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 7 — Determinazione dell'imposta (applicazione di riduzioni e detrazioni, c.3).
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, artt. 29 e 30 — Indicazione e prova documentale di riduzioni e detrazioni.
  • D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346, art. 33 — Controllo dell'autoliquidazione ed esclusione delle riduzioni non documentate.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.