Sanzioni su esportazioni, plafond e dichiarazione d'intento
Sanzioni IVA su esportazioni, cessioni intra, plafond dell'esportatore abituale e dichiarazione d'intento ex art. 7 DLgs 471/1997 dopo la riforma del 2024
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 7 del DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 raccoglie le sanzioni amministrative legate alle operazioni effettuate senza addebito d'imposta nell'ambito delle esportazioni, delle cessioni intracomunitarie e del regime dell'esportatore abituale (plafond). Le misure principali, come rideterminate dalla riforma del DLgs 87/2024, sono due: il 50% del tributo per la mancata esportazione o il mancato arrivo dei beni nello Stato membro nei termini, e il 70% dell'imposta per le operazioni senza addebito in assenza della dichiarazione d'intento o per lo splafonamento. In diversi casi la sanzione non si applica se l'imposta è versata entro trenta giorni, previa regolarizzazione della fattura.
Quando si applica
- Cessioni all'esportazione (art. 8, primo comma, lettere b) e b-bis), DPR 633/1972) in cui il trasporto fuori dall'Unione europea non avviene nel termine previsto.
- Cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993) in cui i beni non risultano arrivati nello Stato membro entro novanta giorni dalla consegna.
- Operazioni senza addebito d'imposta effettuate in mancanza della dichiarazione d'intento, e acquisti dell'esportatore abituale oltre il limite del plafond (splafonamento).
Sono coinvolti sia il cedente o prestatore, sia il cessionario o committente che rilascia la dichiarazione d'intento in assenza dei presupposti di legge.
Come si applica nella pratica
Le fattispecie e le misure sanzionatorie:
| Violazione | Sanzione |
|---|---|
| Mancata esportazione nel termine (art. 8, lett. b/b-bis) o mancato arrivo dei beni UE entro 90 giorni | 50% del tributo (art. 7, comma 1) |
| Operazioni senza addebito in mancanza della dichiarazione d'intento | 70% dell'imposta, fermo il pagamento del tributo (art. 7, comma 3) |
| Splafonamento dell'esportatore abituale | 70% dell'imposta (art. 7, comma 4), ridotta alla metà se il superamento dipende da mancata esportazione del cessionario |
| Cessioni ex art. 8, lett. c), senza riscontro telematico della dichiarazione d'intento | 70% dell'imposta (art. 7, comma 4-bis) |
| Indicazione in dogana di quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali | 70% dell'imposta dovuta sulle differenze (art. 7, comma 5) |
Per la mancata esportazione (comma 1) e per lo splafonamento da mancata esportazione del cessionario (comma 4), la sanzione non si applica se l'imposta è versata, previa regolarizzazione della fattura, entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'esportazione. La sanzione del comma 5 non si applica per differenze quantitative non superiori al 5%. Quando la dichiarazione d'intento è rilasciata in mancanza dei presupposti, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti o gli importatori che l'hanno rilasciata.
Esempi pratici
Esempio 1 — Esportazione non perfezionata nei termini
Un'impresa cede beni per 20.000,00 € come cessione all'esportazione senza addebito IVA, ma il trasporto fuori UE non avviene nei termini. Scatta la sanzione del 50% del tributo (22% di 20.000,00 €, cioè 4.400,00 €, da cui 2.200,00 € di sanzione), salvo versare l'imposta entro trenta giorni previa regolarizzazione della fattura.
Esempio 2 — Splafonamento dell'esportatore abituale
Un esportatore abituale acquista senza IVA per 150.000,00 € a fronte di un plafond di 120.000,00 €. Sui 30.000,00 € eccedenti l'imposta non versata è 6.600,00 €: si applica la sanzione del 70% (4.620,00 €), salva la regolarizzazione con versamento e ravvedimento.
Esempio 3 — Fornitore senza riscontro della dichiarazione d'intento
Un fornitore emette fattura senza IVA a un esportatore abituale senza avere prima verificato telematicamente la presentazione della dichiarazione d'intento. La cessione di 10.000,00 € comporta la sanzione del 70% dell'imposta (1.540,00 €), ai sensi del comma 4-bis.
Errori comuni e come evitarli
- Non monitorare la prova di esportazione: la mancata esportazione nei termini fa scattare la sanzione del 50%; va conservata e verificata la documentazione di uscita dei beni.
- Fatturare senza riscontrare la dichiarazione d'intento: il fornitore deve verificare telematicamente la presentazione della dichiarazione prima di emettere fattura senza IVA (comma 4-bis).
- Superare il plafond disponibile: l'esportatore abituale deve monitorare il plafond per non incorrere nello splafonamento sanzionato al 70%.
- Non sfruttare la regolarizzazione entro trenta giorni: per la mancata esportazione il versamento dell'imposta entro trenta giorni, previa regolarizzazione, evita la sanzione.
- Rilasciare dichiarazioni d'intento senza presupposti: la responsabilità per l'imposta non pagata ricade su chi rilascia la dichiarazione priva dei requisiti.
Riferimenti normativi
- Art. 7, commi 1, 3, 4, 4-bis e 5, DLgs 18 dicembre 1997, n. 471 — sanzioni su esportazioni, plafond e dichiarazione d'intento.
- Art. 8 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — cessioni all'esportazione ed esportatore abituale.
- Art. 41 DL 30 agosto 1993, n. 331 — cessioni intracomunitarie.
Risorse correlate
- Plafond IVA ed esportatore abituale (art. 8 DPR 633/1972)
- Cessioni all'esportazione (art. 8 DPR 633/1972)
- Cessioni intracomunitarie (art. 41 DL 331/1993)
- Sanzioni sulla documentazione IVA (art. 6 DLgs 471/1997)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.