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ContabilitàUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Scritture contabili imprese art. 14 DPR 600/73: libri obbligatori

Quali libri e registri devono tenere imprese, società ed enti commerciali in contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 14 DPR 600/1973: guida pratica

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Il quadro completo delle scritture contabili che imprese, società ed enti commerciali devono tenere in regime di contabilità ordinaria.

In sintesi

L'art. 14 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 disciplina le scritture contabili obbligatorie delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati: questi soggetti devono in ogni caso tenere il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA, le scritture ausiliarie (mastro) e le scritture ausiliarie di magazzino. Si tratta del nucleo della contabilità ordinaria, applicabile ai soggetti indicati dal primo comma dell'art. 13 dello stesso decreto. Per i soggetti diversi (imprese minori sotto soglia) opera invece la contabilità semplificata. Sul piano civilistico l'obbligo di tenuta delle scritture contabili trova fondamento negli artt. 2214-2220 del codice civile (libro giornale, libro degli inventari, conservazione decennale), cui le scritture fiscali dell'art. 14 si affiancano: si veda la scheda dedicata alle scritture contabili obbligatorie del codice civile.

Quando si applica

  • Soggetti obbligati: le società, gli enti e gli imprenditori commerciali di cui al primo comma dell'art. 13 del DPR 600/1973 (società di capitali, società di persone commerciali, enti commerciali e imprenditori individuali sopra le soglie della contabilità semplificata) — art. 14, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600.
  • Regime contabile: la contabilità ordinaria è il regime ordinario per i soggetti IRES e per gli imprenditori commerciali che superano i limiti dimensionali previsti per le imprese minori.
  • Operazioni con l'estero: le società, gli enti e gli imprenditori che esercitano attività commerciali all'estero tramite stabili organizzazioni, e i non residenti che operano in Italia tramite stabili organizzazioni, devono rilevare distintamente in contabilità i fatti di gestione delle stabili organizzazioni — art. 14, comma 1, DPR 600/1973.
  • Società con bilancio soggetto ad approvazione: le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto è soggetto per legge o statuto all'approvazione dell'assemblea o di altri organi possono effettuare nelle scritture gli aggiornamenti conseguenti all'approvazione fino al termine per la presentazione della dichiarazione — art. 14, comma 1, DPR 600/1973.

Come si applica nella pratica

L'art. 14, comma 1, DPR 600/1973 elenca, alle lettere a)-d) e nel seguito del comma, le scritture che i soggetti in contabilità ordinaria devono tenere. La tabella riepiloga libri e registri obbligatori con il relativo riferimento normativo.

Libro / registroRiferimento art. 14Funzione
Libro giornalecomma 1, lett. a)Registrazione cronologica di tutte le operazioni di gestione
Libro degli inventaricomma 1, lett. a)Rilevazione annuale di attività, passività e risultato d'esercizio
Registri IVAcomma 1, lett. b)Registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (fatture emesse, acquisti, corrispettivi)
Scritture ausiliarie (mastro)comma 1, lett. c)Registrazione degli elementi patrimoniali e reddituali per categorie omogenee, distinguendo componenti positivi e negativi del reddito
Scritture ausiliarie di magazzinocomma 1, lett. d)Variazioni delle consistenze tra gli inventari annuali: entrate e uscite di merci, semilavorati, prodotti finiti, materie prime e imballaggi
Registro dei beni ammortizzabilicomma 1 (rinvio art. 16)Beni strumentali e relativi ammortamenti, ove ne ricorrano i presupposti
Registro riepilogativo di magazzinocomma 1 (rinvio art. 17)Riepilogo di magazzino, ove ne ricorrano i presupposti
Libri sociali obbligatoricomma 1 (rinvio art. 2421 c.c.)Libri sociali di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 del codice civile

Le scritture ausiliarie di magazzino (lett. d) vanno tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità. Le rilevazioni dei beni, singoli o raggruppati per categorie di inventario, possono essere effettuate anche in forma riepilogativa con periodicità non superiore al mese. Per le produzioni valutate a costi specifici, le scritture ausiliarie sono costituite da schede di lavorazione dalle quali devono risultare i costi specificamente imputabili.

Una soglia di esonero parziale opera per il magazzino: dalle scritture ausiliarie di magazzino possono essere esclusi i movimenti relativi a singoli beni o categorie inventariali il cui costo complessivo nel periodo d'imposta precedente non eccede il venti per cento di quello sostenuto nello stesso periodo per tutti i beni indicati. I beni esclusi vanno scelti tra quelli di trascurabile rilevanza percentuale (art. 14, comma 1, DPR 600/1973).

I registri IVA della lett. b) coincidono con quelli previsti dal decreto IVA: il registro delle fatture emesse, il registro degli acquisti e, dove applicabile, il registro dei corrispettivi.

Esempi pratici

Esempio 1 — Società di capitali commerciale

Una S.r.l. che produce arredamento, soggetta IRES, è obbligata alla contabilità ordinaria. Deve tenere libro giornale e libro inventari (lett. a), registri IVA acquisti e vendite (lett. b), il mastro per categorie omogenee (lett. c) e le scritture ausiliarie di magazzino (lett. d). Tiene inoltre il registro dei beni ammortizzabili per macchinari e attrezzature acquistati per 180.000,00 € e i libri sociali ex art. 2421 c.c. (libro soci, libro adunanze assemblea e organo amministrativo).

Esempio 2 — Esonero parziale magazzino per beni minori

Un'impresa commerciale ha sostenuto nel 2025 costi di acquisto beni di magazzino per 500.000,00 €. Una categoria di componenti accessori ha inciso per 80.000,00 €, pari al 16% del totale: essendo inferiore al limite del 20% (100.000,00 €) e di trascurabile rilevanza percentuale, l'impresa può escludere tali movimenti dalle scritture ausiliarie di magazzino per il periodo successivo, ai sensi dell'art. 14, comma 1, DPR 600/1973.

Esempio 3 — Aggiornamento post-approvazione del bilancio

Una S.p.A. con esercizio coincidente con l'anno solare chiude il 31/12/2025. L'assemblea approva il bilancio il 28/04/2026 con alcune rettifiche su accantonamenti. La società può effettuare nelle scritture contabili gli aggiornamenti conseguenti all'approvazione fino al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, come consentito dall'art. 14, comma 1, DPR 600/1973.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere la contabilità ordinaria dell'art. 14 con la contabilità semplificata delle imprese minori: l'art. 14 riguarda i soggetti del primo comma dell'art. 13 sopra soglia; le imprese minori sotto i limiti dimensionali seguono il regime dell'art. 66 TUIR, con obblighi documentali ridotti. Verificare prima il regime applicabile.
  • Omettere le scritture ausiliarie di magazzino ritenendole facoltative: la lett. d) le rende obbligatorie per i soggetti in contabilità ordinaria; l'esonero è solo parziale e subordinato alla soglia del 20% per i beni di trascurabile rilevanza.
  • Trascurare il registro dei beni ammortizzabili: il comma 1 ne impone la tenuta, in quanto ne ricorrano i presupposti, con rinvio all'art. 16 del DPR 600/1973; senza di esso la deducibilità degli ammortamenti è difficilmente documentabile in sede di controllo.
  • Dimenticare i libri sociali del codice civile: l'art. 14 richiama espressamente i libri sociali obbligatori di cui ai numeri 1 e seguenti dell'art. 2421 c.c., distinti dalle scritture contabili fiscali.
  • Non rilevare separatamente le stabili organizzazioni: per attività all'estero o di non residenti in Italia tramite stabile organizzazione, i fatti di gestione vanno rilevati distintamente con risultati d'esercizio separati per ciascuna sede.
  • Tenere le scritture di magazzino in forma disordinata: la norma richiede forma sistematica e norme di ordinata contabilità; le rilevazioni riepilogative sono ammesse solo con periodicità non superiore al mese.

Riferimenti normativi

  • Art. 14, comma 1, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — scritture contabili delle imprese commerciali, delle società e degli enti equiparati (lett. a-d).
  • Art. 13 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 — soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.
  • Art. 16 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 — registro dei beni ammortizzabili.
  • Art. 17 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 — registro riepilogativo di magazzino.
  • Art. 66 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — imprese minori e contabilità semplificata.
  • Art. 2421 del codice civile — libri sociali obbligatori.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.