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AdempimentiUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Social Bonus credito d'imposta ETS art. 81 D.Lgs. 117/2017

Social Bonus ex art. 81 CTS: credito d'imposta 65% per le persone fisiche e 50% per enti e società sulle erogazioni agli ETS, in tre quote annuali

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 81 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) istituisce il Social Bonus, un credito d'imposta per le erogazioni liberali in denaro a favore di enti del Terzo settore che recuperano immobili pubblici inutilizzati o beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata. Il credito è pari al 65 per cento dell'erogazione se effettuata da persone fisiche e al 50 per cento se effettuata da enti o società. Il beneficio è riconosciuto nel limite del 15 per cento del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti non commerciali, e del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa, ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La disposizione è già operativa in via transitoria.

Quando si applica

Il Social Bonus opera in presenza di tre condizioni congiunte. Sul piano del destinatario, l'erogazione deve essere a favore di un ente del Terzo settore che ha presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per il recupero di immobili pubblici inutilizzati oppure di beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, assegnati all'ente e da questo utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale ex art. 5 con modalità non commerciali (art. 81, comma 1).

Sul piano dell'erogante, possono accedere sia le persone fisiche, sia gli enti non commerciali, sia i soggetti titolari di reddito d'impresa. Sul piano oggettivo, l'erogazione deve essere in denaro: il Social Bonus non si applica alle liberalità in natura. Per le erogazioni che fruiscono del Social Bonus non si applicano le agevolazioni dell'art. 83 (detrazione o deduzione) né altre agevolazioni a titolo di deduzione o detrazione previste da altre disposizioni di legge: il divieto di cumulo è espresso.

Come si applica nella pratica

L'importo dell'erogazione e la veste soggettiva dell'erogante determinano percentuale del credito e tetto massimo.

ErogantePercentuale del creditoLimite massimoRiferimento
Persona fisica65% dell'erogazione15% del reddito imponibileart. 81, commi 1 e 2
Ente non commerciale50% dell'erogazione15% del reddito imponibileart. 81, commi 1 e 2
Titolare di reddito d'impresa (ente o società)50% dell'erogazione5 per mille dei ricavi annuiart. 81, commi 1 e 2

Il credito d'imposta è in ogni caso ripartito in tre quote annuali di pari importo (art. 81, comma 2). Per i titolari di reddito d'impresa è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (art. 81, comma 3). Non si applicano i limiti generali all'utilizzo dei crediti d'imposta richiamati dall'art. 81, comma 4. Gli enti beneficiari devono comunicare trimestralmente al Ministero del lavoro l'ammontare delle erogazioni ricevute e darne pubblicità sul proprio sito e su un portale ministeriale dedicato (art. 81, comma 5).

Il Social Bonus va tenuto distinto dalle erogazioni liberali ordinarie a favore degli ETS, disciplinate dall'art. 83 del Codice: in quel caso le persone fisiche fruiscono di una detrazione del 30% (elevata al 35% per le erogazioni a ODV), mentre persone fisiche, enti e società possono dedurre la liberalità nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Il Social Bonus è invece un credito d'imposta dedicato ai soli progetti di recupero di immobili pubblici e beni confiscati.

Esempi pratici

Esempio 1 — Impresa che eroga 20.000 € con Social Bonus

Una S.r.l. eroga 20.000,00 € a un ETS per il recupero di un immobile pubblico inutilizzato. Il credito spettante è pari al 50% (titolare di reddito d'impresa), cioè 10.000,00 €, da ripartire in tre quote annuali di pari importo di circa 3.333,33 € ciascuna, utilizzabili in compensazione. Il credito è ammesso nel limite del 5 per mille dei ricavi annui dell'impresa.

Esempio 2 — Persona fisica donatrice

Un privato eroga 5.000,00 € a un ETS che gestisce un bene confiscato alla criminalità organizzata. Il credito è pari al 65%, cioè 3.250,00 €, ripartito in tre quote annuali da circa 1.083,33 €, entro il limite del 15% del proprio reddito imponibile.

Esempio 3 — Verifica del tetto sui ricavi

Un'impresa con ricavi annui di 1.500.000,00 € eroga 12.000,00 €. Il credito teorico al 50% sarebbe 6.000,00 €, ma il tetto del 5 per mille dei ricavi è pari a 7.500,00 € (1.500.000,00 × 5‰): poiché il credito calcolato resta sotto il tetto, spetta per intero, ripartito in tre quote annuali di 2.000,00 € ciascuna.

Errori comuni e come evitarli

  • Cumulare il Social Bonus con la detrazione dell'art. 83: per le erogazioni che fruiscono del Social Bonus è esclusa ogni altra agevolazione a titolo di detrazione o deduzione (art. 81, comma 1).
  • Applicare il Social Bonus a erogazioni in natura: il credito spetta solo per erogazioni liberali in denaro.
  • Confondere le percentuali per erogante: il 65% spetta alle persone fisiche, il 50% a enti e società (art. 81, comma 1); applicare il valore errato sovrastima il credito.
  • Ignorare il tetto applicabile: 15% del reddito imponibile per PF ed enti non commerciali, 5 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d'impresa (art. 81, comma 2).
  • Utilizzare il credito in un'unica soluzione: il credito è obbligatoriamente ripartito in tre quote annuali di pari importo (art. 81, comma 2).
  • Trascurare gli obblighi di comunicazione dell'ente: il beneficiario deve comunicare trimestralmente le erogazioni al Ministero e darne pubblicità (art. 81, comma 5).

Riferimenti normativi

  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 81 — Social Bonus (credito d'imposta 65% e 50%; limiti 15% del reddito imponibile e 5 per mille dei ricavi; ripartizione in tre quote annuali).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 83 — Detrazioni e deduzioni per le erogazioni liberali agli ETS (detrazione 30%/35%, deduzione 10%).
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 5 — Attività di interesse generale degli enti del Terzo settore.
  • D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, art. 104, comma 1 — Applicazione transitoria dell'art. 81 già a regime.
  • D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, art. 17 — Compensazione del credito d'imposta (richiamato dall'art. 81, comma 3).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.