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IRPEFUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Soggetti passivi IRPEF e residenza persone fisiche art. 2 TUIR

Art. 2 TUIR: persone fisiche soggette a IRPEF e nozione di residenza fiscale (residenza, domicilio, presenza fisica, anagrafe) riformata dal D.Lgs. 209/2023

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 2 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) stabilisce che soggetti passivi dell'IRPEF sono le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato. Si considerano residenti, per la maggior parte del periodo d'imposta (oltre 183 giorni, conteggiando anche le frazioni di giorno), le persone che hanno la residenza ai sensi del codice civile, il domicilio nel territorio dello Stato, ovvero sono ivi presenti. Per i residenti la tassazione è sul reddito mondiale, per i non residenti sui soli redditi prodotti in Italia.

Quando si applica

La norma individua chi è soggetto a IRPEF e con quale ampiezza territoriale. Tutte le persone fisiche sono soggetti passivi: la differenza non è nell'assoggettamento, ma nella base imponibile (worldwide income per i residenti, redditi di fonte italiana per i non residenti, secondo l'art. 3).

I tre criteri di collegamento del comma 2 sono alternativi: è sufficiente che ne ricorra uno solo, per la maggior parte del periodo d'imposta, perché la persona sia residente fiscalmente. A seguito della riforma operata dal D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 (in vigore dal periodo d'imposta 2024) i criteri sono:

  • residenza civilistica (dimora abituale, art. 43 c.c.);
  • domicilio, ridefinito come il luogo in cui si sviluppano in via principale le relazioni personali e familiari della persona;
  • presenza fisica nel territorio dello Stato (criterio nuovo, prima assente).

Si aggiunge una presunzione relativa (salvo prova contraria): si presumono residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo d'imposta nelle anagrafi della popolazione residente. La riforma 2024 ha trasformato l'iscrizione anagrafica da presunzione assoluta a presunzione relativa, ammettendo ora la prova contraria.

Come si applica nella pratica

ElementoRegola (art. 2 TUIR)Comma
Soggetti passiviPersone fisiche residenti e non residentic. 1
Soglia temporaleMaggior parte del periodo d'imposta (incl. frazioni di giorno)c. 2
Criterio 1Residenza ai sensi del codice civilec. 2
Criterio 2Domicilio = relazioni personali e familiari principalic. 2
Criterio 3Presenza fisica nel territorio dello Statoc. 2
Iscrizione anagrafePresunzione di residenza salvo prova contrariac. 2
Trasferiti in Stati a fiscalità privilegiataPresunzione di residenza salvo prova contrariac. 2-bis

La "maggior parte del periodo d'imposta" corrisponde, in un anno solare, a oltre 183 giorni (184 in caso di anno bisestile), con il conteggio che include espressamente anche le frazioni di giorno: un soggetto presente in Italia anche solo per una parte della giornata vede quel giorno computato ai fini della soglia.

Il comma 2-bis introduce un'ulteriore presunzione (relativa) per i cittadini italiani cancellati dall'anagrafe della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori a fiscalità privilegiata individuati con decreto ministeriale: si presumono residenti in Italia salvo prova contraria. È il presidio antielusivo contro i trasferimenti fittizi verso paradisi fiscali.

Chi risulta residente è tassato sul reddito complessivo mondiale (art. 3 TUIR), con scomputo della doppia imposizione tramite il credito per imposte estere. Resta ferma la possibilità, per i nuovi residenti che trasferiscono la residenza in Italia, di optare per il regime sostitutivo sui redditi esteri (art. 24-bis TUIR).

Esempi pratici

Esempio 1 — Dipendente trasferito all'estero per 7 mesi

Un lavoratore mantiene l'iscrizione all'anagrafe italiana ma lavora a Monaco di Baviera da febbraio a settembre. Pur essendo fisicamente all'estero per circa 7 mesi, resta iscritto in anagrafe per la maggior parte dell'anno: scatta la presunzione di residenza in Italia. Per disapplicarla deve fornire prova contraria del radicamento all'estero (famiglia, abitazione, centro degli interessi), possibilità ammessa solo dal 2024 con la nuova natura relativa della presunzione.

Esempio 2 — Manager con famiglia in Italia

Un dirigente lavora a Londra per 200 giorni l'anno ma coniuge e figli risultano stabilmente in Italia, dove rientra ogni weekend. Il domicilio, inteso come luogo delle relazioni personali e familiari principali, è in Italia: il criterio del domicilio, autonomo e alternativo, lo rende residente fiscale italiano a prescindere dai giorni di presenza fisica.

Esempio 3 — Consulente presente fisicamente oltre 183 giorni

Un cittadino straniero, non iscritto in anagrafe e con famiglia all'estero, soggiorna in Italia 190 giorni per un progetto. Pur senza residenza civilistica né domicilio, il solo criterio della presenza fisica (introdotto dal 2024) per la maggior parte del periodo d'imposta lo qualifica come residente fiscale italiano, con tassazione sul reddito complessivo prodotto nel periodo.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: ritenere i tre criteri cumulativi. Sono alternativi: basta uno solo, per la maggior parte del periodo d'imposta, per qualificare la residenza fiscale.
  • Errore tipico: considerare la cancellazione dall'anagrafe come sufficiente a perdere la residenza fiscale. L'iscrizione anagrafica è solo una delle vie; domicilio o presenza fisica possono mantenere la residenza nonostante la cancellazione.
  • Errore tipico: trattare la presunzione anagrafica come assoluta. Dal 2024 (D.Lgs. 209/2023) è una presunzione relativa, vincibile con prova contraria.
  • Errore tipico: confondere il domicilio fiscale con quello civilistico generico. Ai fini IRPEF il domicilio è ridefinito come luogo delle relazioni personali e familiari principali, non degli affari.
  • Errore tipico: ignorare il comma 2-bis per i trasferimenti verso Stati a fiscalità privilegiata, dove la residenza italiana si presume salvo prova contraria a carico del contribuente.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 2, comma 1 — Soggetti passivi dell'IRPEF (persone fisiche residenti e non residenti).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 2, comma 2 — Nozione di residenza fiscale (residenza, domicilio, presenza fisica; presunzione da iscrizione anagrafica).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 2, comma 2-bis — Presunzione di residenza per trasferiti in Stati a fiscalità privilegiata.
  • D.Lgs. 27 dicembre 2023 n. 209 — Riforma della residenza delle persone fisiche (in vigore dal 2024).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 3 — Base imponibile IRPEF (worldwide income per i residenti).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 24-bis — Imposta sostitutiva per i neo-residenti.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.