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IRESUltimo aggiornamento: 10/06/2026

Pubblicità, sponsorizzazioni e spese di rappresentanza

Come distinguere le spese di pubblicità e sponsorizzazione, deducibili per intero, dalle spese di rappresentanza soggette al plafond di congruità

Ultimo aggiornamento

10/06/2026

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4 min lettura

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In sintesi

La differenza tra spese di pubblicità (e sponsorizzazione) e spese di rappresentanza è decisiva per la deducibilità: le prime, se inerenti, sono deducibili integralmente perché poggiano su un rapporto a prestazioni corrispettive finalizzato a promuovere prodotti e vendite; le seconde sono erogazioni gratuite con finalità di immagine e sono deducibili solo entro il plafond di congruità dell'art. 108, comma 2, del TUIR. Il criterio distintivo è l'esistenza di una controprestazione: nella sponsorizzazione lo sponsorizzato si obbliga a veicolare il marchio, nella rappresentanza manca un obbligo sinallagmatico. In caso di incertezza, l'art. 108, comma 4-bis, consente di interpellare l'Agenzia delle Entrate sulla qualificazione delle spese.

Quando si applica

La corretta qualificazione interessa qualunque impresa che sostenga costi promozionali: campagne pubblicitarie, contratti di sponsorizzazione sportiva o culturale, cartellonistica, attività sui social, eventi e ospitalità. Lo stesso costo può ricadere in regimi diversi a seconda della struttura del rapporto:

  • è pubblicità o sponsorizzazione quando esiste una controprestazione contrattuale (un soggetto si impegna a diffondere il marchio o il messaggio dell'impresa in cambio di un corrispettivo);
  • è rappresentanza quando l'erogazione è gratuita e mira ad accrescere il prestigio o l'immagine dell'impresa senza un obbligo di controprestazione (omaggi, eventi conviviali, ospitalità di clienti).

La distinzione non dipende dal nome dato al contratto ma dalla sostanza economica dell'operazione, valutata anche in base all'inerenza e alla congruità rispetto all'attività. Restano fuori le spese di vitto e alloggio, soggette al limite specifico del 75%.

Come si applica nella pratica

La pubblicità e la sponsorizzazione inerenti sono deducibili per competenza nell'esercizio, senza alcun plafond; quando danno origine a costi a utilità pluriennale, l'art. 108, comma 1, ne consente la deduzione "nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio". Le spese di rappresentanza, invece, sono deducibili nell'esercizio di sostenimento entro il plafond di congruità commisurato ai ricavi della gestione caratteristica.

Tipo di spesaDeducibilitàIVA
Pubblicità e sponsorizzazione (con controprestazione)Integrale, per competenzaDetraibile se inerente
RappresentanzaEntro il plafond (1,5% / 0,6% / 0,4%)Indetraibile, salvo beni fino a 50 €

Il plafond di rappresentanza è pari all'1,5% dei ricavi e proventi della gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro, allo 0,6% sulla parte da 10 a 50 milioni e allo 0,4% sulla parte eccedente. Per le sponsorizzazioni a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche opera una specifica presunzione legale: gli importi corrisposti fino a 200.000 euro annui si presumono spese di pubblicità integralmente deducibili, a condizione che lo sponsorizzato svolga un'effettiva attività promozionale a favore dello sponsor. La soglia di 200.000 euro è il tetto entro cui opera la presunzione, non un limite di deducibilità: oltre tale importo la spesa resta deducibile come pubblicità se se ne dimostra la natura. In caso di dubbio sulla qualificazione di una spesa tra pubblicità e rappresentanza, il contribuente può presentare interpello ai sensi dell'art. 108, comma 4-bis, del TUIR. Sul piano IVA, l'imposta su pubblicità e sponsorizzazioni inerenti è detraibile, mentre quella sulle spese di rappresentanza è indetraibile (art. 19-bis1 del D.P.R. 633/1972), salvo i beni di costo unitario non superiore a 50 euro.

Esempi pratici

Esempio 1 — Sponsorizzazione di una squadra dilettantistica

Una S.r.l. versa 15.000,00 € a una A.S.D. che si impegna a esporre il marchio sulle divise e sui cartelloni. Esiste una controprestazione: la spesa è di pubblicità, deducibile integralmente, e l'IVA è detraibile. L'importo rientra nella soglia di 200.000 euro della presunzione legale.

Esempio 2 — Evento conviviale per i clienti

La stessa impresa organizza una cena di gala per fidelizzare i clienti, senza alcun obbligo di promozione a carico dei partecipanti: 8.000,00 € di costo. È spesa di rappresentanza, deducibile solo entro il plafond di congruità, con IVA indetraibile.

Esempio 3 — Campagna pubblicitaria pluriennale

Un'azienda con ricavi di 5.000.000 € sostiene 60.000,00 € per una campagna che produce benefici su tre esercizi. Trattandosi di costo a utilità pluriennale, la deduzione segue la quota imputabile a ciascun esercizio (art. 108, c. 1); resta comunque pubblicità, non rappresentanza, quindi non soggetta al plafond.

Errori comuni e come evitarli

  • Qualificare come pubblicità una spesa gratuita: senza una controprestazione contrattuale del beneficiario, la spesa è di rappresentanza e sconta il plafond, a prescindere dal nome usato nel contratto.
  • Dedurre per intero la rappresentanza: le spese di rappresentanza eccedenti il plafond di congruità sono indeducibili; vanno monitorate sul rapporto con i ricavi della gestione caratteristica.
  • Trascurare la prova della sponsorizzazione: per dedurre integralmente la sponsorizzazione occorre documentare l'effettiva controprestazione promozionale (contratto, foto, materiali), altrimenti l'ufficio può riqualificarla in rappresentanza.
  • Detrarre l'IVA delle spese di rappresentanza: l'IVA su queste spese è indetraibile, salvo gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro.
  • Ignorare l'interpello in caso di dubbio: per spese di qualificazione incerta è prudente usare l'interpello dell'art. 108, comma 4-bis, anziché rischiare una contestazione.

Riferimenti normativi

  • Art. 108, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — deducibilità delle spese relative a più esercizi.
  • Art. 108, comma 2, del TUIR — spese di rappresentanza e plafond di congruità.
  • Art. 108, comma 4-bis, del TUIR — interpello sulla qualificazione delle spese.
  • Art. 19-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 — indetraibilità dell'IVA sulle spese di rappresentanza.

Risorse correlate

Disclaimer

Questo contenuto è puramente informativo e non sostituisce un parere professionale personalizzato. La materia tributaria è soggetta a frequenti modifiche normative e interpretative; verificare sempre la versione vigente delle norme citate e l'eventuale prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate prima di assumere decisioni fiscali. Per casi concreti consultare un dottore commercialista o un esperto contabile abilitato.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 10/06/2026.