Tenuta e conservazione dei registri e documenti IVA
Come tenere e conservare registri, bollettari e fatture ai fini IVA ex art. 39 DPR 633/1972: numerazione, registro unico e conservazione elettronica
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 39 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 disciplina come tenere e conservare i registri e i documenti rilevanti ai fini IVA. I registri vanno tenuti secondo l'art. 2219 del codice civile, numerati progressivamente in ogni pagina e in esenzione dall'imposta di bollo; è ammesso l'uso di schedari a fogli mobili o tabulati. Registri, bollettari, fatture, bollette doganali e gli altri documenti vanno conservati a norma dell'art. 22 del DPR 600/1973. Le fatture elettroniche si conservano in modalità elettronica secondo le regole del Codice dell'amministrazione digitale; anche le fatture cartacee possono essere conservate digitalmente. La documentazione è fornita per via elettronica, su richiesta, all'Amministrazione finanziaria e alle autorità fiscali UE.
Quando si applica
- Tenuta dei registri IVA delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti (artt. 23, 24 e 25 DPR 633/1972).
- Conservazione di fatture, note di variazione, bollette doganali, bollettari e tabulati.
- Contribuenti minori che adottano il bollettario a madre e figlia in luogo dei registri (art. 32 DPR 633/1972), entro i limiti di volume d'affari ivi previsti.
La disciplina vale per imprese e professionisti, con le semplificazioni previste per chi non supera le soglie del bollettario.
Come si applica nella pratica
I requisiti formali e di conservazione:
| Aspetto | Regola |
|---|---|
| Numerazione | Registri numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione da imposta di bollo |
| Forma | Ammessi schedari a fogli mobili e tabulati di macchine elettrocontabili |
| Registro unico | Facoltà di tenere un solo registro per le annotazioni degli artt. 23, 24 e 25, con riferimenti incrociati |
| Conservazione | A norma dell'art. 22 DPR 600/1973; fatture elettroniche conservate in modalità elettronica (CAD); fatture cartacee conservabili anche in digitale |
Il bollettario a madre e figlia (art. 32) è riservato ai contribuenti con volume d'affari dell'anno precedente non superiore a 400.000,00 € per le imprese di servizi e gli esercenti arti e professioni, e a 700.000,00 € per le imprese aventi per oggetto altre attività: la parte «figlia» costituisce fattura a tutti gli effetti dell'art. 21 e va consegnata o spedita al cliente. Il termine ordinario di conservazione segue quello previsto per le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi.
Esempi pratici
Esempio 1 — Registro unico IVA
Un'impresa adotta un unico registro numerato e bollato per le annotazioni delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti, indicando per ogni operazione i riferimenti di pagina e riga: la facoltà dell'art. 39 è correttamente esercitata.
Esempio 2 — Conservazione delle fatture elettroniche
Una società riceve e emette esclusivamente fatture elettroniche via SdI. Le conserva in modalità elettronica a norma del Codice dell'amministrazione digitale, anche tramite il servizio di conservazione dell'Agenzia delle Entrate, senza stampare i documenti.
Esempio 3 — Bollettario del professionista
Un professionista con volume d'affari di 90.000,00 € utilizza il bollettario a madre e figlia: la parte figlia, consegnata al cliente, vale come fattura ex art. 21, mentre la parte madre resta come documentazione contabile.
Errori comuni e come evitarli
- Apporre l'imposta di bollo sui registri IVA: i registri previsti dal decreto IVA sono numerati in esenzione dall'imposta di bollo.
- Conservare in cartaceo le fatture elettroniche: le fatture elettroniche vanno conservate in modalità elettronica a norma del CAD, non semplicemente stampate.
- Trascurare i riferimenti incrociati nel registro unico: la tenuta di un solo registro è ammessa solo indicando i riferimenti di pagina e riga delle corrispondenti annotazioni.
- Adottare il bollettario fuori soglia: il bollettario a madre e figlia è riservato a chi resta entro i limiti di volume d'affari dell'art. 32.
- Non poter esibire i documenti in formato elettronico: la documentazione va resa disponibile per via elettronica su richiesta dell'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi
- Art. 39 DPR 26 ottobre 1972, n. 633 — tenuta e conservazione dei registri e dei documenti.
- Art. 32 DPR 633/1972 — bollettario a madre e figlia per i contribuenti minori.
- Art. 22 DPR 29 settembre 1973, n. 600 — conservazione delle scritture contabili.
- Art. 2219 del codice civile — tenuta ordinata delle scritture.
Risorse correlate
- Registrazione delle fatture emesse (art. 23 DPR 633/1972)
- Registrazione degli acquisti (art. 25 DPR 633/1972)
- Fattura elettronica obbligatoria via SdI (art. 1 DLgs 127/2015)
- Imposta di bollo su libri e registri contabili e sociali (DPR 642/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.