Tenuta e conservazione scritture contabili art. 2220 c.c.
Le regole di tenuta delle scritture contabili ex art. 2219 c.c. e l'obbligo di conservarle per dieci anni, anche in forma digitale, previsto dall'art. 2220
01/06/2026
3 min lettura
Le regole formali di tenuta delle scritture contabili e l'obbligo di conservarle per dieci anni, anche in forma digitale.
In sintesi
Gli articoli 2219 e 2220 del Codice Civile fissano le regole formali di tenuta e di conservazione delle scritture contabili. Le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine; non sono ammesse abrasioni e le eventuali cancellazioni devono lasciare leggibili le parole cancellate (art. 2219).
L'art. 2220 impone di conservare le scritture per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione. Per lo stesso periodo vanno conservati le fatture, le lettere e i telegrammi ricevuti, nonché le copie di quelli spediti. La conservazione può avvenire anche sotto forma di registrazioni su supporti di immagini (conservazione digitale), purché le registrazioni corrispondano ai documenti e siano in ogni momento rese leggibili.
Quando si applica
Le regole di tenuta dell'art. 2219 e l'obbligo di conservazione dell'art. 2220 si applicano a tutte le scritture contabili dell'imprenditore commerciale: libro giornale, libro degli inventari e le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Riguardano anche la corrispondenza commerciale (lettere, telegrammi, oggi posta elettronica) e le fatture, attive e passive.
Il termine decennale civilistico va coordinato con quello fiscale: la normativa tributaria impone la conservazione fino alla definizione degli accertamenti relativi al periodo d'imposta, anche oltre i dieci anni. La conservazione digitale, ammessa dall'art. 2220, è oggi la modalità ordinaria per la fatturazione elettronica e per i documenti informatici, nel rispetto delle regole tecniche di settore.
Come si applica nella pratica
Le due norme distinguono il "come" tenere le scritture (forma) dal "per quanto" conservarle (durata).
| Aspetto | Regola (art. 2219-2220) |
|---|---|
| Forma di tenuta | Norme di ordinata contabilità: niente spazi in bianco, interlinee, trasporti in margine |
| Correzioni | Vietate le abrasioni; le cancellazioni devono restare leggibili |
| Durata di conservazione | Dieci anni dalla data dell'ultima registrazione |
| Documenti da conservare | Scritture contabili, fatture, lettere e telegrammi ricevuti e copie di quelli spediti |
| Supporto | Anche digitale (supporti di immagini), purché corrispondente e leggibile |
Il decennio si calcola dall'ultima registrazione, non dalla data del singolo documento: tutte le scritture di un esercizio restano soggette all'obbligo finché non decorrono dieci anni dall'ultima annotazione del registro cui appartengono.
Esempi pratici
Esempio 1 — Decorrenza del termine decennale
L'ultima registrazione del libro giornale relativo all'esercizio 2025 è effettuata nel 2026. Il termine decennale di conservazione (art. 2220) decorre da quella data: il libro va conservato almeno fino al 2036.
Esempio 2 — Correzione di un errore
Un'annotazione errata nel libro giornale non può essere cancellata con abrasioni o correttori. Va corretta in modo che le parole cancellate restino leggibili (art. 2219), mantenendo la tracciabilità della rettifica.
Esempio 3 — Conservazione digitale delle fatture
Una S.r.l. che emette fatture elettroniche le conserva in formato digitale su supporti informatici. La modalità è ammessa dall'art. 2220 a condizione che le registrazioni corrispondano ai documenti originali e possano essere rese leggibili in ogni momento.
Errori comuni e come evitarli
- Lasciare spazi in bianco o interlinee: le scritture vanno tenute senza spazi in bianco, interlinee o trasporti in margine, per evitare alterazioni successive.
- Cancellare in modo non leggibile: usare abrasioni o correttori. Le cancellazioni devono lasciare leggibile il testo eliminato.
- Calcolare male il decennio: far decorrere i dieci anni dalla data del documento anziché dall'ultima registrazione.
- Distruggere la corrispondenza commerciale: conservare solo le scritture e non anche fatture, lettere e telegrammi per l'intero periodo.
- Conservare in digitale senza garanzie di leggibilità: archiviare documenti informatici non più consultabili o non corrispondenti agli originali.
Riferimenti normativi
- Codice Civile, art. 2219, comma 1 — Tenuta della contabilità secondo le norme di un'ordinata contabilità.
- Codice Civile, art. 2220, comma 1 — Conservazione delle scritture contabili per dieci anni, anche su supporti di immagini.
- Codice Civile, art. 2214, comma 1 — Scritture contabili obbligatorie dell'imprenditore commerciale.
Risorse correlate
- Libro giornale e libro degli inventari (art. 2216-2217 c.c.)
- Scritture contabili dell'imprenditore commerciale (art. 2214 c.c.)
- Tenuta e conservazione delle scritture contabili (art. 22 DPR 600/1973)
- Fatturazione elettronica TD01 (art. 21 DPR 633/1972)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.