Salta al contenuto
IRESUltimo aggiornamento: 01/06/2026

Trasferte dei dipendenti art. 95 TUIR: limiti di deducibilità

L'art. 95 del TUIR limita la deduzione delle spese di trasferta dei dipendenti: vitto e alloggio fino a 180,76 € al giorno in Italia e 258,23 € all'estero

Ultimo aggiornamento

01/06/2026

Tempo di lettura

4 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 95, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) fissa i limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali spese sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 €, elevato a 258,23 € per le trasferte all'estero. Se il dipendente è autorizzato a usare un autoveicolo proprio o a noleggio per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se diesel). Il comma 3-bis subordina la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e dei trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), e dei relativi rimborsi analitici, alla tracciabilità del pagamento (versamento bancario/postale o altri sistemi tracciati ex art. 23 del d.lgs. n. 241/1997).

Quando si applica

L'art. 95, commi 3 e 3-bis, riguarda i datori di lavoro (imprese) per:

  • le trasferte fuori dal Comune dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi;
  • le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente o rimborsate analiticamente;
  • l'uso di autoveicolo proprio o a noleggio autorizzato per la trasferta;
  • il requisito di tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio e trasporti con taxi/NCC.

Come si applica nella pratica

I limiti giornalieri per vitto e alloggio (comma 3)

Tipo di trasfertaLimite giornaliero deducibile (vitto e alloggio)
In Italia (fuori dal Comune)180,76 €
All'estero258,23 €

Il limite opera per giornata e per dipendente: la quota eccedente non è deducibile. I limiti riguardano le trasferte fuori dal territorio comunale della sede di lavoro.

L'uso dell'autoveicolo (comma 3)

Se il dipendente è autorizzato a usare un autoveicolo di sua proprietà o a noleggio per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel).

La tracciabilità dei pagamenti (comma 3-bis)

Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici delle stesse, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241/1997). Il pagamento in contanti pregiudica la deduzione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Trasferta in Italia entro il limite

Un dipendente in trasferta a Milano sostiene 150,00 € tra hotel e pasti, pagati con carta aziendale. La spesa è interamente deducibile, essendo inferiore al limite giornaliero di 180,76 € e tracciata (art. 95, commi 3 e 3-bis).

Esempio 2 — Trasferta in Italia oltre il limite

Per una trasferta a Roma il dipendente spende 220,00 € di vitto e alloggio in un giorno. È deducibile solo fino a 180,76 €; i 39,24 € eccedenti sono indeducibili (comma 3).

Esempio 3 — Pagamento del taxi in contanti

Durante una trasferta in Italia il dipendente paga il taxi in contanti e ne chiede il rimborso analitico. La spesa non è deducibile perché manca la tracciabilità del pagamento richiesta dal comma 3-bis.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre l'intera spesa di trasferta oltre il limite giornaliero: vitto e alloggio sono deducibili fino a 180,76 € al giorno in Italia e 258,23 € all'estero (comma 3).
  • Pagare in contanti vitto, alloggio o taxi: la deducibilità richiede pagamenti tracciabili (comma 3-bis); il contante fa perdere la deduzione.
  • Ignorare il limite di potenza per l'auto propria: il rimborso chilometrico deducibile è ancorato ad autoveicoli fino a 17 cavalli fiscali (20 se diesel) (comma 3).
  • Applicare i limiti anche dentro il Comune: i limiti riguardano le trasferte fuori dal territorio comunale.
  • Confondere spesa diretta e rimborso analitico: entrambi seguono i limiti e la tracciabilità dei commi 3 e 3-bis.

Riferimenti normativi

  • Art. 95, comma 3, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti; uso dell'autoveicolo
  • Art. 95, comma 3-bis, TUIR — tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio e trasporti con autoservizi pubblici non di linea
  • Art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — sistemi di pagamento tracciabili ammessi
  • Art. 109 TUIR — principio generale di inerenza e competenza dei componenti negativi

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 01/06/2026.