Trasferte dei dipendenti art. 95 TUIR: limiti di deducibilità
L'art. 95 del TUIR limita la deduzione delle spese di trasferta dei dipendenti: vitto e alloggio fino a 180,76 € al giorno in Italia e 258,23 € all'estero
01/06/2026
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In sintesi
L'art. 95, comma 3, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) fissa i limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte fuori dal territorio comunale dei lavoratori dipendenti e dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tali spese sono deducibili per un ammontare giornaliero non superiore a 180,76 €, elevato a 258,23 € per le trasferte all'estero. Se il dipendente è autorizzato a usare un autoveicolo proprio o a noleggio per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se diesel). Il comma 3-bis subordina la deducibilità delle spese di vitto, alloggio e dei trasporti mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, NCC), e dei relativi rimborsi analitici, alla tracciabilità del pagamento (versamento bancario/postale o altri sistemi tracciati ex art. 23 del d.lgs. n. 241/1997).
Quando si applica
L'art. 95, commi 3 e 3-bis, riguarda i datori di lavoro (imprese) per:
- le trasferte fuori dal Comune dei dipendenti e dei collaboratori coordinati e continuativi;
- le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente o rimborsate analiticamente;
- l'uso di autoveicolo proprio o a noleggio autorizzato per la trasferta;
- il requisito di tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio e trasporti con taxi/NCC.
Come si applica nella pratica
I limiti giornalieri per vitto e alloggio (comma 3)
| Tipo di trasferta | Limite giornaliero deducibile (vitto e alloggio) |
|---|---|
| In Italia (fuori dal Comune) | 180,76 € |
| All'estero | 258,23 € |
Il limite opera per giornata e per dipendente: la quota eccedente non è deducibile. I limiti riguardano le trasferte fuori dal territorio comunale della sede di lavoro.
L'uso dell'autoveicolo (comma 3)
Se il dipendente è autorizzato a usare un autoveicolo di sua proprietà o a noleggio per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di potenza non superiore a 17 cavalli fiscali (20 se con motore diesel).
La tracciabilità dei pagamenti (comma 3-bis)
Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea (taxi, noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici delle stesse, sostenute nel territorio dello Stato per le trasferte dei dipendenti, sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili (versamento bancario o postale o altri sistemi previsti dall'art. 23 del d.lgs. n. 241/1997). Il pagamento in contanti pregiudica la deduzione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Trasferta in Italia entro il limite
Un dipendente in trasferta a Milano sostiene 150,00 € tra hotel e pasti, pagati con carta aziendale. La spesa è interamente deducibile, essendo inferiore al limite giornaliero di 180,76 € e tracciata (art. 95, commi 3 e 3-bis).
Esempio 2 — Trasferta in Italia oltre il limite
Per una trasferta a Roma il dipendente spende 220,00 € di vitto e alloggio in un giorno. È deducibile solo fino a 180,76 €; i 39,24 € eccedenti sono indeducibili (comma 3).
Esempio 3 — Pagamento del taxi in contanti
Durante una trasferta in Italia il dipendente paga il taxi in contanti e ne chiede il rimborso analitico. La spesa non è deducibile perché manca la tracciabilità del pagamento richiesta dal comma 3-bis.
Errori comuni e come evitarli
- Dedurre l'intera spesa di trasferta oltre il limite giornaliero: vitto e alloggio sono deducibili fino a 180,76 € al giorno in Italia e 258,23 € all'estero (comma 3).
- Pagare in contanti vitto, alloggio o taxi: la deducibilità richiede pagamenti tracciabili (comma 3-bis); il contante fa perdere la deduzione.
- Ignorare il limite di potenza per l'auto propria: il rimborso chilometrico deducibile è ancorato ad autoveicoli fino a 17 cavalli fiscali (20 se diesel) (comma 3).
- Applicare i limiti anche dentro il Comune: i limiti riguardano le trasferte fuori dal territorio comunale.
- Confondere spesa diretta e rimborso analitico: entrambi seguono i limiti e la tracciabilità dei commi 3 e 3-bis.
Riferimenti normativi
- Art. 95, comma 3, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio per le trasferte dei dipendenti; uso dell'autoveicolo
- Art. 95, comma 3-bis, TUIR — tracciabilità dei pagamenti per vitto, alloggio e trasporti con autoservizi pubblici non di linea
- Art. 23 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 — sistemi di pagamento tracciabili ammessi
- Art. 109 TUIR — principio generale di inerenza e competenza dei componenti negativi
Risorse correlate
- Costo del personale dipendente art. 95 TUIR: la disciplina generale del costo del lavoro, di cui le trasferte sono una componente.
- Compensi agli amministratori art. 95 TUIR: l'altra deroga rilevante dell'art. 95 (deducibilità per cassa).
- Deducibilità dell'auto aziendale art. 164 TUIR: il regime dei veicoli, distinto dal rimborso per l'auto usata in trasferta.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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