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IRESUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Minusvalenze e perdite su crediti art. 101 TUIR: deducibilità

Deducibilità ex art. 101 TUIR di minusvalenze e perdite su crediti: procedure concorsuali, crediti di modesta entità (2.500/5.000 €) e prescrizione

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 101 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina la deducibilità di minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite, in particolare le perdite su crediti — tema centrale per la gestione del circolante delle PMI. Le minusvalenze sui beni d'impresa (diversi dai beni-merce e dalle partecipazioni PEX) sono deducibili se realizzate (comma 1). Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi, e in ogni caso quando il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione/piano attestato; gli elementi certi e precisi sussistono comunque per i crediti di modesta entità (non superiori a 2.500,00 €, elevati a 5.000,00 € per le imprese di più rilevante dimensione) decorsi sei mesi dalla scadenza, in caso di prescrizione del diritto o di cancellazione del credito dal bilancio secondo i principi contabili (comma 5).

Quando si applica

L'art. 101 si applica ai titolari di reddito d'impresa. Le componenti negative disciplinate:

  • Minusvalenze patrimoniali (comma 1): sui beni d'impresa diversi dai beni-merce (art. 85) e dalle partecipazioni con i requisiti PEX (art. 87, le cui minusvalenze sono indeducibili), deducibili se realizzate mediante cessione onerosa o risarcimento.
  • Svalutazione di partecipazioni in controllate/collegate (comma 3): limiti alla deducibilità della parte di costo eccedente il patrimonio netto.
  • Sopravvenienze passive (comma 4): mancato conseguimento di ricavi già tassati, oneri a fronte di proventi pregressi, insussistenza di attività iscritte.
  • Perdite su crediti (commi 5 e 5-bis): la fattispecie più rilevante nella pratica.

Come si applica nella pratica

Perdite su crediti: condizioni di deducibilità (comma 5)

Le perdite su crediti sono deducibili quando risultano da elementi certi e precisi. Tali elementi sussistono in ogni caso quando:

  • il debitore è assoggettato a procedure concorsuali (fallimento/liquidazione giudiziale, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria) o ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato (art. 182-bis) o un piano attestato pubblicato (art. 67, comma 3, lett. d);
  • il credito è di modesta entità — non superiore a 2.500,00 € (a 5.000,00 € per le imprese di più rilevante dimensione) — ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento;
  • il diritto alla riscossione è prescritto;
  • il credito è stato cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili.

Momento di deduzione (comma 5-bis)

Per i crediti di modesta entità e verso debitori in procedura, la deduzione è ammessa nel periodo di imputazione in bilancio, anche se successivo a quello in cui sono maturati gli elementi certi e precisi, purché non oltre il periodo in cui — secondo corretti principi contabili — si sarebbe dovuto cancellare il credito.

Minusvalenze e simmetria PEX (comma 1)

Le minusvalenze su beni d'impresa sono deducibili se realizzate; quelle su partecipazioni con i requisiti PEX (art. 87) sono invece indeducibili (regime di simmetria con l'esenzione delle plusvalenze).

Versamenti dei soci (commi 6 e 7)

I versamenti a fondo perduto/conto capitale e la rinuncia ai crediti da parte dei soci di società di persone non sono deducibili e si aggiungono al costo della partecipazione (comma 7).

Esempi pratici

Esempio 1 — Perdita su credito di modesta entità

Una S.r.l. (non di rilevante dimensione) vanta un credito di 2.000,00 € scaduto da otto mesi e non incassato.

  • Il credito è di modesta entità (≤ 2.500,00 €) e sono decorsi più di sei mesi dalla scadenza → gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso (comma 5).
  • La perdita di 2.000,00 € è deducibile, senza necessità di ulteriore prova.

Esempio 2 — Perdita su credito verso debitore fallito

Un'impresa vanta un credito di 50.000,00 € verso un cliente dichiarato fallito.

  • Dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale (comma 5).
  • La perdita è deducibile, nel periodo di imputazione in bilancio (comma 5-bis).

Esempio 3 — Minusvalenza da cessione di un bene strumentale

Una S.r.l. cede un macchinario con valore fiscale residuo di 30.000,00 € per 22.000,00 €.

  • Minusvalenza realizzata: 30.000,00 − 22.000,00 = 8.000,00 €, deducibile (comma 1).
  • Se si trattasse invece di una partecipazione con i requisiti PEX, la minusvalenza sarebbe indeducibile.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre perdite su crediti senza presupposti: servono elementi certi e precisi, o le condizioni "automatiche" del comma 5 (procedura concorsuale, modesta entità + 6 mesi, prescrizione, cancellazione contabile).
  • Sbagliare la soglia di modesta entità: 2.500,00 € in generale, 5.000,00 € solo per le imprese di più rilevante dimensione (comma 5).
  • Dimenticare i sei mesi dalla scadenza: per i crediti di modesta entità la deduzione automatica richiede il decorso di sei mesi dalla scadenza del pagamento.
  • Dedurre minusvalenze su partecipazioni PEX: sono indeducibili per simmetria con l'esenzione delle plusvalenze (art. 87).
  • Confondere perdite su crediti e svalutazioni: le svalutazioni forfettarie seguono l'art. 106 (accantonamento al fondo svalutazione crediti); l'art. 101, comma 5, riguarda le perdite "su crediti" realizzate o assistite dai presupposti.
  • Trattare come deducibili i versamenti dei soci: i versamenti a fondo perduto e la rinuncia ai crediti dei soci non sono deducibili e incrementano il costo della partecipazione (comma 7).

Riferimenti normativi

  • Art. 101, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite su crediti
  • Art. 101, comma 1, TUIR — minusvalenze sui beni d'impresa deducibili se realizzate; indeducibilità delle minusvalenze su partecipazioni PEX
  • Art. 101, comma 5, TUIR — perdite su crediti: elementi certi e precisi, procedure concorsuali, crediti di modesta entità (2.500/5.000 €) e sei mesi, prescrizione, cancellazione contabile
  • Art. 101, comma 5-bis, TUIR — periodo di deduzione delle perdite su crediti
  • Art. 106 TUIR — svalutazione dei crediti e accantonamento al fondo rischi su crediti (distinto dalle perdite su crediti)
  • Art. 87 TUIR — participation exemption, con indeducibilità simmetrica delle minusvalenze
  • Art. 182-bis e art. 67, comma 3, lett. d), del R.D. 267/1942 — accordo di ristrutturazione e piano attestato rilevanti per la deducibilità

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.