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IRESUltimo aggiornamento: 28/05/2026

Altri accantonamenti art. 107 TUIR: premi e fondi rischi

Gli accantonamenti deducibili oltre a crediti e personale: manutenzioni cicliche, beni devolvibili, operazioni e concorsi a premio e regola di tassatività

Ultimo aggiornamento

28/05/2026

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In sintesi

L'art. 107 del TUIR individua in modo tassativo gli accantonamenti deducibili diversi da quelli per crediti e per il personale. Sono ammessi gli accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione di navi e aeromobili, quelli delle imprese concessionarie di opere pubbliche per il ripristino dei beni devolvibili e quelli a fronte di operazioni e concorsi a premio. La regola di chiusura è netta: non sono deducibili accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti.

Quando si applica

La norma riguarda specifiche categorie di imprese e operazioni. È rilevante per:

  • imprese armatoriali o di trasporto aereo che sostengono lavori ciclici di manutenzione;
  • imprese concessionarie e subconcessionarie di opere pubbliche;
  • imprese che promuovono operazioni a premio o concorsi a premio.

Per tutte le altre imprese, la norma rileva soprattutto in negativo: gli accantonamenti generici a fondi rischi non previsti dal TUIR non sono deducibili.

Come si applica nella pratica

  • Manutenzione ciclica di navi e aeromobili (comma 1): accantonamenti deducibili nel limite del 5% del costo di ciascun bene risultante a inizio esercizio; la differenza tra dedotto e speso concorre al reddito (o è deducibile se negativa) al termine del ciclo.
  • Concessionarie di opere pubbliche (comma 2): accantonamenti per il ripristino o la sostituzione dei beni devolvibili deducibili nel limite del 5% del costo (1% per autostrade e trafori), fino a capienza del fondo.
  • Operazioni e concorsi a premio (comma 3): accantonamenti deducibili rispettivamente fino al 30% e al 70% degli impegni assunti nell'esercizio; i fondi non utilizzati entro il terzo esercizio successivo concorrono a formare il reddito.
  • Tassatività (comma 4): non sono ammesse deduzioni per accantonamenti diversi da quelli espressamente previsti.

Esempi pratici

Esempio 1 — Accantonamento per concorso a premio

Un'impresa assume impegni per un concorso a premio pari a 100.000 €. L'accantonamento deducibile è al massimo il 70% degli impegni, cioè 70.000 €.

Esempio 2 — Operazione a premio

Per un'operazione a premio con impegni di 50.000 €, l'accantonamento deducibile è al massimo il 30%, cioè 15.000 €. La parte di fondo non utilizzata entro il terzo esercizio successivo diventa imponibile.

Esempio 3 — Accantonamento generico indeducibile

Una società accantona 20.000 € a un generico fondo rischi per possibili contenziosi commerciali. Trattandosi di accantonamento non previsto dall'art. 107, l'importo non è deducibile e va ripreso a tassazione.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre accantonamenti a fondi rischi generici: sono indeducibili per la regola di tassatività del comma 4.
  • Superare i limiti del 30% e del 70% per operazioni e concorsi a premio.
  • Non riprendere a tassazione i fondi premio non utilizzati entro il terzo esercizio successivo alla formazione.
  • Applicare il 5% oltre la capienza del fondo per i beni devolvibili delle concessionarie.
  • Confondere gli accantonamenti deducibili con i costi di competenza: i costi effettivamente sostenuti seguono le regole ordinarie, non i limiti dell'art. 107.

Riferimenti normativi

  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 107 — Altri accantonamenti (manutenzioni cicliche, beni devolvibili, operazioni e concorsi a premio, tassatività).
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 102 — Ammortamento dei beni materiali, richiamato per le spese di cui al comma 6.

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Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 28/05/2026.