Utili da partecipazione art. 47 TUIR: dividendi e recesso
Tassazione degli utili da partecipazione ex art. 47 TUIR: dividendi al 26%, riserve di capitale che riducono il costo e somme da recesso
28/05/2026
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In sintesi
L'art. 47 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) disciplina la tassazione degli utili da partecipazione (dividendi) distribuiti dalle società ed enti soggetti a IRES. La norma stabilisce cosa costituisce utile e con quali presunzioni, mentre la misura della tassazione dipende dal percettore: le persone fisiche non imprenditori scontano, di regola, l'imposta sostitutiva del 26% (regime in vigore dal 2018, uniforme per partecipazioni qualificate e non); gli imprenditori individuali e le società di persone concorrono al reddito per il 58,14%; le società IRES beneficiano dell'esclusione del 95% (concorre il 5%, art. 89 TUIR). Punto centrale: le riserve di capitale (sovrapprezzo, versamenti dei soci) non costituiscono utili ma riducono il costo della partecipazione (comma 5), mentre le somme da recesso, riduzione del capitale e liquidazione sono utili solo per la parte eccedente il costo (comma 7).
Quando si applica
L'art. 47 si applica agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti a IRES e, in quanto compatibile, agli utili da enti diversi dalle società (comma 8). Rileva per:
- la distribuzione di dividendi ai soci (persone fisiche, imprenditori, società);
- la distribuzione di riserve (di utili e di capitale) e l'aumento gratuito del capitale;
- le somme percepite in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante e liquidazione;
- i proventi da associazione in partecipazione con apporto di capitale (comma 2);
- gli utili provenienti da Stati a fiscalità privilegiata (comma 4).
Come si applica nella pratica
Presunzione di distribuzione prioritaria (comma 1)
Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili (diverse da quelle in sospensione d'imposta), rispetto alle riserve di capitale del comma 5.
Riserve di capitale: non sono utili (comma 5)
Non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti a titolo di ripartizione di riserve di capitale: sovrapprezzo di emissione, interessi di conguaglio, versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, saldi di rivalutazione monetaria esenti. Tali somme riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (rilevando come minor costo al momento della successiva cessione).
Aumento e riduzione del capitale (comma 6)
L'aumento gratuito del capitale tramite passaggio di riserve non è utile per i soci. Tuttavia, se l'aumento è avvenuto utilizzando riserve diverse da quelle di capitale (comma 5), la successiva riduzione del capitale esuberante è considerata distribuzione di utili.
Recesso, riduzione del capitale e liquidazione (comma 7)
Le somme o il valore normale dei beni ricevuti in caso di recesso, esclusione, riscatto, riduzione del capitale esuberante o liquidazione costituiscono utile solo per la parte eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.
Utili da Stati a fiscalità privilegiata (comma 4)
Gli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 47-bis) concorrono integralmente al reddito, salvo che siano già stati tassati per trasparenza (CFC, art. 167) o sia dimostrato, anche tramite interpello, il rispetto delle condizioni di legge. In caso di mancata dimostrazione, la percezione va segnalata in dichiarazione.
Esempi pratici
Esempio 1 — Dividendo a una persona fisica non imprenditore
Un socio persona fisica (non imprenditore) percepisce un dividendo di 10.000,00 € dalla S.r.l. partecipata.
- Sul dividendo si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 26% = 2.600,00 € (regime in vigore dal 2018).
- Il dividendo non confluisce nella dichiarazione dei redditi del socio: l'imposta sostitutiva è definitiva.
Esempio 2 — Distribuzione di una riserva di capitale
La società distribuisce ai soci una riserva da sovrapprezzo azioni di 5.000,00 €.
- La somma non costituisce utile (comma 5): non è tassata come dividendo.
- Riduce però il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione del socio di 5.000,00 €, con effetto sulla plusvalenza in caso di futura cessione.
Esempio 3 — Recesso del socio
Un socio recede dalla società ricevendo 80.000,00 € a fronte di una quota acquistata a 50.000,00 €.
- Costituisce utile (comma 7) la sola eccedenza: 80.000,00 − 50.000,00 = 30.000,00 €.
- Sui 30.000,00 € si applica il regime di tassazione dei dividendi (per la persona fisica non imprenditore, imposta sostitutiva del 26%).
Errori comuni e come evitarli
- Far concorrere il dividendo della persona fisica al reddito complessivo: dal 2018 i dividendi delle persone fisiche non imprenditori scontano l'imposta sostitutiva del 26% e non vanno in dichiarazione ordinaria.
- Confondere riserve di utili e riserve di capitale: le riserve di capitale (sovrapprezzo, versamenti soci) non sono utili e riducono il costo della partecipazione (comma 5); le riserve di utili sono dividendi tassabili.
- Ignorare la presunzione di distribuzione prioritaria: si presumono distribuiti prima gli utili e le riserve di utili, poi le riserve di capitale (comma 1).
- Tassare l'intero rimborso da recesso: costituisce utile solo la parte eccedente il prezzo pagato per le quote annullate (comma 7), non l'intera somma percepita.
- Trascurare la riduzione del capitale esuberante: se segue un aumento gratuito con riserve di utili, la riduzione è trattata come distribuzione di utili (comma 6).
- Non segnalare gli utili da Stati a fiscalità privilegiata: concorrono integralmente al reddito e, in assenza di dimostrazione, vanno indicati in dichiarazione a pena di sanzione (comma 4).
Riferimenti normativi
- Art. 47, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — utili da partecipazione: presunzioni di distribuzione, riserve di capitale, aumento/riduzione del capitale, recesso, utili da Stati privilegiati
- Art. 47, comma 5, TUIR — somme che non costituiscono utili (riserve di capitale) e riduzione del costo della partecipazione
- Art. 47, comma 7, TUIR — utili da recesso, riscatto, riduzione del capitale e liquidazione (eccedenza sul prezzo pagato)
- Art. 47, comma 4, TUIR — utili provenienti da Stati a regime fiscale privilegiato (rinvio all'art. 47-bis e all'art. 167)
- Art. 89 TUIR — esclusione del 95% degli utili percepiti dalle società IRES
- D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e art. 27 DPR 600/1973 — imposta sostitutiva e ritenuta del 26% sui dividendi delle persone fisiche
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 — uniformazione del regime di tassazione delle partecipazioni qualificate e non qualificate (dal 2018)
Risorse correlate
- Plusvalenze (redditi diversi) art. 68 TUIR: regime delle plusvalenze su partecipazioni, distinto da quello dei dividendi.
- Trasparenza fiscale art. 115 TUIR: regime alternativo in cui il reddito è imputato direttamente ai soci, a prescindere dalla distribuzione.
- Fusione di società art. 172 TUIR: il trattamento del conguaglio nel concambio richiama l'art. 47, comma 7.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-28.
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