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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Redditi assimilati art. 50 TUIR: co.co.co. e amministratori

Guida all'art. 50 del TUIR: quali redditi sono assimilati al lavoro dipendente, dai compensi amministratori alle co.co.co., e come si tassano con le detrazioni

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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L'elenco tassativo dei redditi che, pur non derivando da un rapporto di lavoro subordinato, vengono tassati con le stesse regole del lavoro dipendente.

In sintesi

L'art. 50 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente: si tratta di un elenco tassativo di proventi che, pur in assenza di un vincolo di subordinazione, sono attratti al regime fiscale del lavoro dipendente. Vi rientrano, tra gli altri, i compensi degli amministratori, sindaci e revisori, le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.), le borse di studio, le indennità per pubbliche funzioni e cariche elettive, le rendite vitalizie a titolo oneroso e le prestazioni di previdenza complementare. La determinazione del reddito segue le regole del lavoro dipendente e spettano le detrazioni dell'art. 13 TUIR.

Quando si applica

L'assimilazione opera quando il provento rientra in una delle fattispecie elencate dal comma 1 dell'art. 50 TUIR. Le ipotesi più rilevanti per la PMI italiana sono:

  • Compensi a soci di cooperative (lett. a): compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e della piccola pesca, entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento. Il comma 2 dell'art. 50 subordina l'assimilazione all'iscrizione della cooperativa nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e all'effettiva osservanza dei principi mutualistici.
  • Compensi di terzi per la qualità di dipendente (lett. b): indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai lavoratori dipendenti per incarichi svolti in relazione a tale qualità, esclusi quelli che per contratto vanno riversati al datore o che per legge vanno riversati allo Stato.
  • Borse di studio e assegni di studio (lett. c): somme corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, purché il beneficiario non sia legato da rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante.
  • Compensi di amministratori, sindaci, revisori e co.co.co. (lett. c-bis): somme e valori percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti, alla collaborazione a giornali e riviste, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché i compensi da rapporti di collaborazione svolti senza vincolo di subordinazione, in un rapporto unitario e continuativo, senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.
  • Indennità per pubbliche funzioni e cariche elettive (lett. f e g): gettoni di presenza e compensi corrisposti da Stato, regioni, province e comuni per l'esercizio di pubbliche funzioni, indennità dei membri del Parlamento e degli organi costituzionali e i conseguenti assegni vitalizi.
  • Rendite vitalizie e prestazioni previdenziali (lett. h e h-bis): rendite vitalizie e a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale, e le prestazioni di previdenza complementare, comprese quelle derivanti dai prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP).
  • Lavori socialmente utili e altre fattispecie (lett. i, l, l-bis): assegni periodici alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale né lavoro, compensi per lavori socialmente utili e compensi agli addetti al controllo delle corse ippiche.

La qualificazione richiede sempre di escludere che l'attività rientri nei compiti istituzionali del lavoro dipendente o nell'oggetto dell'arte o professione esercitata dal contribuente: in quest'ultimo caso il provento confluisce nel reddito di lavoro autonomo dell'art. 53 TUIR e non tra gli assimilati.

Come si applica nella pratica

La determinazione del reddito assimilato avviene, di regola, applicando le disposizioni dettate per il reddito di lavoro dipendente dall'art. 51 TUIR, in forza del rinvio operato dall'art. 52 del TUIR, salvo le specificità ivi previste. Ciò significa che vale il principio di cassa: il reddito imponibile è costituito dalle somme e dai valori percepiti nel periodo d'imposta.

Il committente o ente erogante opera la ritenuta IRPEF a titolo di acconto come sostituto d'imposta, riconoscendo in busta le detrazioni per lavoro assimilato dell'art. 13 TUIR e applicando gli scaglioni progressivi IRPEF. Sul piano contributivo, i compensi da co.co.co. e amministratore (lett. c-bis) sono soggetti all'iscrizione alla Gestione separata INPS, con onere ripartito per legge tra committente e collaboratore.

Categoria (art. 50, c. 1)Tipologia di proventoRegola di determinazione
lett. aSoci di cooperativeLimite salari correnti + 20%, con requisiti del comma 2
lett. cBorse di studioImponibile per cassa, salvo esenzioni di legge
lett. c-bisAmministratori, sindaci, co.co.co.Regole lavoro dipendente (art. 51 via art. 52) + ritenuta d'acconto
lett. gCariche elettive e assegni vitaliziImponibile per cassa, regole lavoro dipendente
lett. hRendite vitalizie a titolo onerosoTassazione solo se prive di funzione previdenziale

La distinzione rispetto al reddito di lavoro dipendente in senso proprio (art. 51 TUIR) sta nell'assenza del vincolo di subordinazione: l'assimilato ne mutua il trattamento fiscale ma non discende da un contratto di lavoro subordinato. La distinzione rispetto al lavoro autonomo (art. 53 TUIR) sta nell'assenza, nella collaborazione assimilata, dell'autonoma organizzazione di mezzi e dell'esercizio abituale di un'arte o professione.

Esempi pratici

Esempio 1 — Compenso amministratore di S.r.l.

Una PMI delibera un compenso annuo di 24.000,00 € all'amministratore non legato da rapporto di lavoro dipendente. Il compenso rientra nella lett. c-bis del comma 1 dell'art. 50 TUIR: la società opera la ritenuta IRPEF a titolo di acconto e versa i contributi alla Gestione separata INPS. Su base mensile l'amministratore percepisce 2.000,00 € lordi soggetti alle regole di tassazione del lavoro dipendente, con riconoscimento delle detrazioni spettanti.

Esempio 2 — Collaborazione coordinata e continuativa

Un collaboratore presta attività a favore di un'azienda nel quadro di un rapporto unitario e continuativo, senza vincolo di subordinazione, senza mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita di 1.500,00 € al mese. Poiché l'attività non rientra nell'oggetto di un'arte o professione esercitata dal collaboratore, il provento è reddito assimilato ex lett. c-bis e non reddito di lavoro autonomo dell'art. 53 TUIR.

Esempio 3 — Borsa di studio universitaria

Un ente eroga a un giovane laureato, non legato da rapporto di lavoro dipendente, una borsa di studio di 9.600,00 € annui per addestramento professionale. La somma è reddito assimilato ex lett. c del comma 1 dell'art. 50 TUIR e sconta l'IRPEF secondo le regole del lavoro dipendente, salvo le esenzioni espressamente previste da disposizioni di legge per specifiche tipologie di borse.

Errori comuni e come evitarli

  • Trattare il compenso amministratore come reddito di lavoro autonomo: salvo che l'incarico rientri nell'oggetto dell'arte o professione del percipiente, il compenso amministratore è reddito assimilato ex lett. c-bis dell'art. 50, non reddito autonomo dell'art. 53 TUIR. Confondere le due categorie altera ritenute, contribuzione e quadro dichiarativo.
  • Dimenticare i requisiti mutualistici per le cooperative: l'assimilazione dei compensi ai soci lavoratori (lett. a) opera solo se la cooperativa è iscritta nel registro prefettizio o nello schedario generale della cooperazione e osserva effettivamente i principi mutualistici, come richiesto dal comma 2 dell'art. 50 TUIR.
  • Considerare imponibili tutte le rendite vitalizie: la lett. h assimila solo le rendite costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale; trattare come reddito una rendita con funzione previdenziale esclusa dalla norma genera una doppia imposizione indebita.
  • Non riconoscere le detrazioni dell'art. 13: ai redditi assimilati spettano, in linea generale, le detrazioni per lavoro dipendente e assimilati dell'art. 13 TUIR; ometterle in sede di ritenuta penalizza il percipiente e produce conguagli a fine periodo.
  • Riferirsi al comma 3 dell'art. 50: il comma 3 dell'art. 50 TUIR è stato abrogato; richiamarlo in atti o calcoli è un errore di vigenza normativa.

Riferimenti normativi

  • Art. 50, commi 1 e 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (il comma 3 è abrogato).
  • Art. 51 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione del reddito di lavoro dipendente.
  • Art. 52 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
  • Art. 53 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Redditi di lavoro autonomo.
  • Art. 13 DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Altre detrazioni (lavoro dipendente, pensione e assimilati).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.