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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Reddito d'impresa IRPEF art. 56 TUIR: determinazione

Come si determina il reddito d'impresa IRPEF ai sensi dell'art. 56 TUIR: rinvio alle regole IRES, trattamento delle perdite e proventi esenti

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Determinazione del reddito d'impresa di imprese individuali e società di persone soggette a IRPEF, tra rinvio alle regole IRES e regole proprie del capo VI

In sintesi

L'art. 56 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la determinazione del reddito d'impresa in ambito IRPEF: il reddito si determina applicando le disposizioni della sezione I del capo II del titolo II (le regole IRES), salvo quanto stabilito nel capo VI dedicato alle imprese minori e alle società di persone. È la norma di raccordo che estende alle imprese individuali e alle società in nome collettivo e in accomandita semplice il corpo di regole pensato per le società di capitali, con gli adattamenti specifici previsti per i soggetti IRPEF. L'articolo disciplina inoltre il trattamento della perdita d'impresa e individua alcuni proventi che non concorrono alla formazione del reddito.

Quando si applica

  • A tutte le imprese individuali e alle società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.) che producono reddito d'impresa soggetto a IRPEF (art. 56, comma 1, TUIR).
  • Quando occorre individuare il regime di determinazione dei singoli componenti positivi e negativi: l'art. 56, comma 1, TUIR rinvia alle disposizioni IRES della sezione I e del capo VI del titolo II, relative alle società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lettere a) e b), DPR 917/1986, estendendole a s.n.c. e s.a.s.
  • In presenza di una perdita d'impresa, per stabilirne il trattamento e il computo in diminuzione del reddito a norma dell'art. 8 TUIR (art. 56, comma 2, TUIR).
  • Quando si devono escludere dalla base imponibile i proventi indicati al comma 3 (indennità di cessazione di rapporti di agenzia di persone fisiche e società di persone; plusvalenze, indennità e altri redditi a tassazione separata).
  • Nei confronti dei soggetti che esercitano attività di allevamento di animali oltre il limite di cui all'art. 32, comma 2, lettera b), TUIR, per la parte eccedente (art. 56, comma 5, TUIR).

Come si applica nella pratica

Il punto di partenza è il rinvio del comma 1: il reddito d'impresa IRPEF si quantifica applicando le stesse regole di determinazione dei componenti previste per i soggetti IRES, salvo le deroghe del capo VI. In concreto significa che i criteri di imputazione temporale, deducibilità e valutazione restano quelli della sezione I del titolo II.

Le regole cardine richiamate per via del rinvio sono, tra le altre:

Regola IRES richiamataRiferimentoEffetto per il soggetto IRPEF
Imputazione per competenza dei componentiart. 109 TUIRRicavi e costi si imputano all'esercizio di competenza, con i requisiti di certezza e determinabilità
Ammortamento dei beni materiali strumentaliart. 102 TUIRLe quote si deducono per coefficienti tabellari sui beni dell'impresa
Plusvalenze esenti (PEX)art. 87 TUIRLa quota esente delle partecipazioni qualificate non concorre, con i correttivi del comma 4
Riporto delle perditeart. 8 TUIRLa perdita confluisce nel reddito complessivo del socio o dell'imprenditore

Il trattamento della perdita (comma 2). Se dall'applicazione del comma 1 risulta una perdita, questa è computata in diminuzione del reddito a norma dell'art. 8 TUIR, ma deve essere preventivamente ridotta dei proventi esenti dall'imposta per la parte del loro ammontare che eccede i componenti negativi non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR. Per le perdite derivanti dalla partecipazione in s.n.c. e s.a.s. si applicano le disposizioni del comma 2 dell'art. 8 TUIR. Il comma 4 precisa che, ai fini del comma 2, non rileva la quota esente dei proventi di cui all'art. 87 TUIR, determinata secondo quanto previsto nel capo VI.

I proventi che non concorrono (comma 3). Oltre ai proventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 91 TUIR, non concorrono alla formazione del reddito d'impresa:

  • le indennità per la cessazione di rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone;
  • le plusvalenze, le indennità e gli altri redditi indicati alle lettere da g) a n) del comma 1 dell'art. 17 TUIR, quando ne è richiesta la tassazione separata a norma del comma 2 dello stesso articolo.

L'allevamento oltre il limite (comma 5). Per i soggetti che esercitano attività di allevamento oltre il limite dell'art. 32, comma 2, lettera b), TUIR, il reddito relativo alla parte eccedente concorre a formare il reddito d'impresa in misura forfetaria: a ciascun capo si attribuisce un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite, moltiplicato per un coefficiente che tiene conto delle diverse incidenze dei costi. Le relative spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione. Valore medio e coefficiente sono stabiliti ogni due anni con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. Il contribuente, in sede di dichiarazione, ha facoltà di non avvalersi di questo criterio forfetario optando per la determinazione analitica.

Esempi pratici

Esempio 1 — S.n.c. con utile e imputazione per trasparenza

La Alfa S.n.c. determina un reddito d'impresa applicando le regole IRES richiamate dall'art. 56, comma 1, TUIR (competenza ex art. 109, ammortamenti ex art. 102). Il reddito determinato è di 60.000,00 €, suddiviso fra due soci al 50%. Ciascun socio imputa per trasparenza 30.000,00 € nel proprio reddito complessivo IRPEF, indipendentemente dall'effettiva distribuzione.

Esempio 2 — Impresa individuale in perdita con proventi esenti

Un'impresa individuale chiude l'esercizio con una perdita lorda di 20.000,00 € e ha conseguito proventi esenti per 8.000,00 €, a fronte di componenti negativi non dedotti ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR pari a 5.000,00 €. La perdita utilizzabile a norma dell'art. 8 TUIR va ridotta dei proventi esenti per la parte eccedente i componenti non dedotti, cioè 8.000,00 € − 5.000,00 € = 3.000,00 €. La perdita computabile in diminuzione del reddito è quindi 20.000,00 € − 3.000,00 € = 17.000,00 €.

Esempio 3 — Indennità di cessazione del rapporto di agenzia

Una S.a.s. che esercita attività di agenzia cessa un mandato e incassa un'indennità di 15.000,00 € per la cessazione del rapporto. Ai sensi dell'art. 56, comma 3, lettera a), TUIR tale indennità non concorre alla formazione del reddito d'impresa della società di persone: non va quindi sommata ai ricavi imponibili dell'esercizio.

Errori comuni e come evitarli

  • Determinare il reddito IRPEF d'impresa con regole "proprie" diverse da quelle IRES: il comma 1 dell'art. 56 TUIR rinvia espressamente alla sezione I del titolo II; le uniche deroghe sono quelle del capo VI. Applicare i criteri IRES (competenza, ammortamenti, valutazioni) salvo deroga esplicita.
  • Computare la perdita al lordo dei proventi esenti: il comma 2 impone di nettare la perdita dei proventi esenti per la parte eccedente i componenti negativi non dedotti ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR. Saltare questo passaggio sovrastima la perdita riportabile.
  • Considerare imponibili le indennità di cessazione del rapporto di agenzia: il comma 3, lettera a), le esclude espressamente dal reddito d'impresa per persone fisiche e società di persone. Verificare la natura del provento prima di tassarlo.
  • Tassare due volte redditi a tassazione separata: i redditi delle lettere da g) a n) dell'art. 17, comma 1, TUIR, quando si opta per la tassazione separata ex comma 2, non concorrono al reddito d'impresa (comma 3, lettera b). Evitare la doppia imposizione coordinando le due discipline.
  • Includere la quota PEX nel calcolo della perdita: il comma 4 stabilisce che, ai fini del comma 2, non rileva la quota esente dei proventi di cui all'art. 87 TUIR. Non sommarla né sottrarla nel computo della perdita.
  • Applicare il criterio forfetario dell'allevamento senza verificarne i presupposti: il comma 5 vale solo per l'eccedenza rispetto al limite dell'art. 32, comma 2, lettera b), TUIR, ed è facoltativo (il contribuente può optare per la determinazione analitica in dichiarazione).

Riferimenti normativi

  • Art. 56, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione del reddito d'impresa
  • Art. 8, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione del reddito complessivo
  • Art. 73, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Soggetti passivi
  • Art. 87, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Plusvalenze esenti
  • Art. 102, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Ammortamento dei beni materiali
  • Art. 109, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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