Dividendi d'impresa IRPEF art. 59 TUIR: concorso al 58,14%
L'art. 59 del TUIR stabilisce che gli utili da partecipazione percepiti nel reddito d'impresa IRPEF concorrono nella misura del 58,14% per cassa
13/06/2026
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In sintesi
L'art. 59 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che gli utili da partecipazione percepiti nell'esercizio di un'impresa soggetta a IRPEF (imprenditori individuali e società di persone) concorrono a formare il reddito nella misura del 58,14% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti (criterio di cassa). La regola riguarda gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle società ed enti dell'art. 73, i proventi dei titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni (art. 44, comma 2, lett. a) e le remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale (art. 109, comma 9, lett. b). Per quanto non diversamente previsto si applica l'art. 47. La percentuale del 58,14% allinea il prelievo IRPEF in capo all'imprenditore al carico complessivo che si determina dopo la tassazione IRES della società partecipata; essa riguarda gli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, mentre per gli utili di formazione anteriore può operare un regime transitorio con percentuali di concorso diverse, secondo la stratificazione delle riserve distribuite.
Quando si applica
L'art. 59 si applica quando una partecipazione è detenuta nell'ambito di un'impresa IRPEF, cioè iscritta tra i beni relativi all'impresa di un imprenditore individuale o di una società di persone commerciale. Casistiche tipiche:
- dividendi distribuiti da una S.r.l. a un imprenditore individuale che detiene la partecipazione in regime d'impresa;
- utili percepiti da una s.n.c. o s.a.s. sulle partecipazioni iscritte nell'attivo, poi imputati per trasparenza ai soci;
- remunerazioni di contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale (art. 109, comma 9, lett. b);
- proventi di titoli e strumenti finanziari la cui remunerazione è totalmente collegata ai risultati economici (art. 44, comma 2, lett. a).
Come si applica nella pratica
La quota imponibile dell'utile da partecipazione varia in base al soggetto che lo percepisce:
| Soggetto che percepisce l'utile | Quota imponibile del dividendo | Riferimento |
|---|---|---|
| Impresa IRPEF (individuale o società di persone) | 58,14% (per cassa) | art. 59 |
| Società di capitali (IRES) | 5% (esclusione del 95%) | art. 89 |
| Utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 | regime transitorio (percentuali di concorso inferiori) | art. 59 |
Concorso parziale al 58,14% per cassa
L'utile percepito non concorre per intero: rileva il 58,14% dell'ammontare incassato, nell'esercizio di percezione. La quota residua (41,86%) resta esclusa per evitare la doppia imposizione economica, poiché l'utile è già stato assoggettato a IRES in capo alla società che lo distribuisce. A differenza dei ricavi e dei costi d'impresa (per competenza), per i dividendi vale il principio di cassa.
Rinvio all'art. 47
Per ciò che non è disciplinato direttamente, l'art. 59 rinvia all'art. 47 (utili da partecipazione delle persone fisiche non imprenditori): valgono quindi, in quanto compatibili, le presunzioni sulla provenienza degli utili distribuiti e le regole sulle riserve.
Utili ante 2018 e regime transitorio
La misura del 58,14% si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Per le riserve di utili formate in periodi precedenti e distribuite successivamente può operare un regime transitorio che mantiene le previgenti (e inferiori) percentuali di concorso al reddito: è quindi necessario verificare la stratificazione delle riserve distribuite per applicare la percentuale corretta.
Distinzione dai dividendi IRES (art. 89)
Per le società di capitali (IRES) i dividendi sono esclusi dal reddito per il 95% (art. 89): concorrono solo per il 5%. Per le imprese IRPEF, invece, l'art. 59 fissa il concorso al 58,14%: è essenziale non confondere i due regimi.
Esempi pratici
Esempio 1 — Dividendo incassato da un imprenditore individuale
Un imprenditore individuale detiene in regime d'impresa una partecipazione in una S.r.l. e incassa nell'anno un dividendo di 10.000,00 €. Concorre al reddito d'impresa il 58,14%, pari a 5.814,00 € (art. 59, comma 1), nell'esercizio di percezione.
Esempio 2 — Utili percepiti da una s.a.s.
Una s.a.s. incassa utili per 30.000,00 € su una partecipazione iscritta tra i beni dell'impresa. Concorre il 58,14%, cioè 17.442,00 €, che si somma agli altri componenti del reddito e viene imputato per trasparenza ai soci in proporzione alle quote.
Esempio 3 — Confronto con una S.r.l. socia
Se la stessa partecipazione fosse detenuta da una S.r.l. (IRES), il dividendo di 10.000,00 € concorrerebbe solo per il 5% (500,00 €) ai sensi dell'art. 89; nell'impresa IRPEF concorre invece per 5.814,00 € (art. 59). Il diverso regime riflette la diversa struttura del prelievo.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare la quota IRES del 5% a un'impresa IRPEF: il 5% è il regime dell'art. 89; per le imprese IRPEF la quota imponibile è il 58,14% (art. 59).
- Tassare il dividendo per competenza: gli utili da partecipazione concorrono per cassa, nell'esercizio di percezione (comma 1).
- Confondere la partecipazione "d'impresa" con quella personale: solo se la partecipazione è relativa all'impresa si applica l'art. 59; le persone fisiche non imprenditori seguono l'art. 47.
- Dimenticare l'associazione in partecipazione: anche le remunerazioni dei contratti con apporto di capitale (art. 109, comma 9, lett. b) rientrano nell'art. 59.
- Applicare il 58,14% a tutte le riserve distribuite: per gli utili formati fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 può valere un regime transitorio con percentuali diverse, in base alla stratificazione delle riserve.
- Trascurare le presunzioni di distribuzione: per gli aspetti non regolati si applica l'art. 47, comprese le regole sulle riserve distribuite.
Riferimenti normativi
- Art. 59, DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) — utili da partecipazione nel reddito d'impresa IRPEF, concorso al 58,14% per cassa
- Art. 73 TUIR — società ed enti le cui partecipazioni generano gli utili rilevanti
- Art. 44, comma 2, lett. a, TUIR — titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni
- Art. 109, comma 9, lett. b, TUIR — remunerazioni dell'associazione in partecipazione con apporto di capitale
- Art. 47 TUIR — disciplina di rinvio sugli utili da partecipazione
- Art. 89 TUIR — dividendi tra società (regime IRES, esclusione del 95%)
Risorse correlate
- Dividendi tra società art. 89 TUIR: il regime IRES di esclusione del 95%, da non confondere con il 58,14% IRPEF.
- Utili da partecipazione art. 47 TUIR: la disciplina richiamata dall'art. 59 per gli aspetti non regolati.
- Determinazione del reddito d'impresa art. 56 TUIR: l'inquadramento generale dei componenti del reddito d'impresa IRPEF.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-02.
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