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IRPEFUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Imprese minori art. 66 TUIR: contabilità semplificata e cassa

Come l'art. 66 TUIR determina il reddito delle imprese minori in contabilità semplificata: regime di cassa, componenti deducibili e rimanenze del primo anno

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Le imprese minori determinano il reddito d'impresa con regole semplificate rispetto alla contabilità ordinaria, imperniate sul principio di cassa introdotto dal 2017.

In sintesi

L'art. 66 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina la determinazione del reddito delle imprese minori in contabilità semplificata: il reddito si forma come differenza tra componenti positivi e negativi rilevati prevalentemente per cassa, con un set ridotto di regole rispetto alle imprese in contabilità ordinaria. Le quote di ammortamento, le perdite su beni strumentali e su crediti restano deducibili secondo gli articoli ordinari (102, 103, 101), mentre non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento, salvo quelli dell'art. 105. La norma rinvia inoltre, per molti componenti, alle disposizioni generali del reddito d'impresa, tra cui l'art. 56 e l'art. 109 TUIR. L'accesso al regime e gli obblighi documentali sono retti dall'art. 18 del DPR 29 settembre 1973 n. 600, espressamente richiamato dall'art. 66 TUIR.

Quando si applica

Il regime di contabilità semplificata è il regime naturale delle imprese minori che non superano determinate soglie di ricavi. Sono escluse dalla contabilità ordinaria — e quindi ammesse alla semplificata — le imprese individuali e le società di persone i cui ricavi, considerati a norma degli artt. 57 e 85 TUIR e percepiti in un anno intero, non superano (art. 18, commi 1, 7 e 9, DPR 29 settembre 1973 n. 600):

Oggetto dell'attivitàSoglia di ricavi annui
Prestazioni di servizi500.000 €
Altre attività (es. cessioni di beni)800.000 €

Per i contribuenti che esercitano attività miste (servizi e non) si fa riferimento ai ricavi dell'attività prevalente; in mancanza di distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi, con applicazione della soglia di 800.000 €. Nel primo anno di nuova attività i ricavi vanno ragguagliati ad anno per verificare il limite. Il regime semplificato si estende poi di anno in anno finché le soglie non vengono superate.

Accertato l'accesso, l'art. 66 TUIR si applica nelle situazioni operative seguenti:

  • Quando l'impresa minore tiene i registri di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973 n. 600 (decreto accertamento), perno documentale del regime richiamato dall'art. 66 TUIR.
  • Quando l'impresa intende dedurre le quote di ammortamento dei beni strumentali: l'art. 66, comma 2, TUIR le ammette in deduzione secondo gli articoli 64, comma 2, 102 e 103 TUIR, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili (o adempiute le modalità alternative dell'art. 13 DPR 7 dicembre 2001 n. 435 e dell'art. 2, comma 1, DPR 21 dicembre 1996 n. 695).
  • Quando si devono dedurre perdite di beni strumentali e perdite su crediti: sono deducibili a norma dell'art. 101 TUIR (art. 66, comma 2, TUIR).
  • In presenza di accantonamenti: la regola dell'art. 66, comma 2, TUIR è che non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; in via di eccezione gli accantonamenti dell'art. 105 TUIR (quiescenza e previdenza) sono deducibili se iscritti nei registri dell'art. 18 DPR 600/1973.
  • Per intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attività del DM 13 ottobre 1979, che fruiscono di una deduzione forfetaria delle spese non documentate (art. 66, comma 4, TUIR).
  • Per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ammesse a una deduzione forfetaria di spese non documentate (art. 66, comma 5, TUIR).

Come si applica nella pratica

Il reddito dell'impresa minore si determina, per effetto del passaggio al regime di cassa introdotto dalla legge di bilancio 2017 (L. 11 dicembre 2016 n. 232), come differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e le spese sostenute (pagate) nel periodo d'imposta. È il principio di cassa: ciò che rileva è il momento dell'incasso del ricavo e del pagamento della spesa, non la maturazione per competenza. I componenti vanno annotati cronologicamente in appositi registri degli incassi e delle spese (art. 18, comma 2, DPR 600/1973); i componenti diversi da quelli movimentati finanziariamente — come le quote di ammortamento — si annotano entro il termine di presentazione della dichiarazione (art. 18, comma 3, DPR 600/1973).

In alternativa, il contribuente può optare per la tenuta dei soli registri IVA, presumendo che la data di registrazione del documento coincida con quella di incasso o pagamento: è l'opzione dell'art. 18, comma 5, DPR 600/1973, vincolante per almeno un triennio, che semplifica gli adempimenti rinunciando alla rilevazione del momento finanziario effettivo.

Un aspetto cruciale riguarda il primo anno di applicazione del regime di cassa: le rimanenze finali del periodo precedente, che avevano già concorso a formare il reddito secondo il principio di competenza, sono portate interamente in deduzione dal reddito del primo periodo in cui si applica il regime di cassa (regola di primo ingresso prevista dalla L. 232/2016). Si evita così che lo stesso valore di magazzino sia tassato due volte: prima come rimanenza per competenza, poi al momento dell'incasso. Questa deduzione iniziale può generare una perdita nel primo anno, da gestire secondo le regole sul riporto delle perdite.

Il reddito così costruito si completa applicando le specifiche regole dell'art. 66 TUIR e, per quanto non disciplinato, le disposizioni generali richiamate dal comma 3. L'art. 66, comma 3, TUIR rende applicabili, oltre alle regole dei commi precedenti, le disposizioni di cui agli articoli 56, comma 5, 65, 91, 95, 100, 108, 90 comma 2, 99 commi 1 e 3, 109 commi 5, 7 e 9 lettera b), e 110 commi 1, 2, 5, 6 e 8 TUIR. Lo stesso comma 3 estende, ai ricavi e alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito pur non risultando dai registri dell'art. 18 DPR 600/1973, l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 109 TUIR. Per il principio di competenza dei componenti non disciplinati per cassa resta dunque centrale l'art. 109 TUIR.

Per alcune categorie l'art. 66 TUIR prevede una deduzione forfetaria delle spese non documentate, calcolata in percentuale dell'ammontare dei ricavi. Le percentuali e i relativi scaglioni fissati dal comma 4 per intermediari, rappresentanti di commercio e attività del DM 13 ottobre 1979 sono i seguenti.

Scaglione di ricaviPercentuale deducibile (spese non documentate)
Ricavi fino a 6.197,48 €3%
Ricavi oltre 6.197,48 € e fino a 77.468,53 €1%
Ricavi oltre 77.468,53 € e fino a 92.962,24 €0,50%

Le percentuali si applicano per fasce: ogni scaglione di ricavi è abbattuto con l'aliquota corrispondente e gli importi così ottenuti si sommano per determinare la deduzione forfetaria complessiva (art. 66, comma 4, TUIR).

Per le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, l'art. 66, comma 5, TUIR prevede invece deduzioni forfetarie in misura fissa: 7,75 € per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il comune sede dell'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti, 15,49 € per quelli effettuati oltre tale ambito, oltre a una deduzione forfetaria annua di 154,94 € per ciascun motoveicolo e autoveicolo con massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi, ed è subordinata alla predisposizione e conservazione di un prospetto dei viaggi e dei relativi documenti di trasporto.

Esempi pratici

Esempio 1 — Verifica della soglia di accesso per un'impresa di servizi

Una ditta individuale che svolge prevalentemente prestazioni di servizi realizza nel periodo ricavi (artt. 57 e 85 TUIR) per 480.000,00 €. Poiché la soglia per le imprese di servizi è di 500.000 € (art. 18, comma 1, DPR 600/1973), l'impresa resta nel regime di contabilità semplificata e applica l'art. 66 TUIR. Se l'attività fosse stata avviata a metà anno con incassi per 280.000,00 €, l'importo andrebbe ragguagliato ad anno (≈ 560.000,00 €): superata la soglia, scatterebbe l'obbligo di contabilità ordinaria dall'anno successivo.

Esempio 2 — Primo anno in regime di cassa con deduzione delle rimanenze iniziali

Una piccola impresa artigiana in contabilità semplificata passa al regime di cassa con rimanenze finali del periodo precedente pari a 18.000,00 €, già tassate per competenza. Nel primo anno di applicazione del regime di cassa tali rimanenze sono portate interamente in deduzione (regola di primo ingresso, L. 232/2016). Se nello stesso anno incassa ricavi per 50.000,00 € e paga spese per 40.000,00 €, il reddito è 50.000 − 40.000 − 18.000 = −8.000,00 €: la deduzione delle rimanenze genera una perdita del primo periodo, da gestire secondo le regole sul riporto delle perdite.

Esempio 3 — Deduzione forfetaria di un rappresentante di commercio

Un agente di commercio in contabilità semplificata realizza ricavi per 80.000,00 € nel periodo d'imposta. La deduzione forfetaria delle spese non documentate (art. 66, comma 4, TUIR) si calcola per fasce: 3% su 6.197,48 € = 185,92 €; 1% su (77.468,53 − 6.197,48) = 71.271,05 € → 712,71 €; 0,50% su (80.000,00 − 77.468,53) = 2.531,47 € → 12,66 €. Deduzione forfetaria complessiva: 185,92 + 712,71 + 12,66 = 911,29 €, da sottrarre al reddito determinato a norma dei commi precedenti.

Errori comuni e come evitarli

  • Superare le soglie di ricavi senza passare alla contabilità ordinaria: oltre 500.000 € per i servizi o 800.000 € per le altre attività (art. 18, comma 1, DPR 600/1973) il regime semplificato non è più applicabile; nel primo anno di attività i ricavi vanno ragguagliati ad anno prima di verificare il limite.
  • Tassare per competenza anziché per cassa: dal 2017 (L. 232/2016) il reddito dell'impresa minore è la differenza tra ricavi incassati e spese pagate; imputare i componenti per maturazione, ignorando il momento finanziario, è un errore di base del regime.
  • Dimenticare di dedurre le rimanenze iniziali nel primo anno di cassa: le rimanenze finali del periodo precedente, già tassate per competenza, vanno portate interamente in deduzione nel primo periodo di applicazione del regime di cassa; ometterle significa tassare due volte lo stesso magazzino.
  • Dedurre ammortamenti senza tenere il registro dei beni ammortizzabili: l'art. 66, comma 2, TUIR subordina la deduzione delle quote di ammortamento alla tenuta del registro (o alle modalità alternative del DPR 435/2001 e DPR 695/1996). Senza questa documentazione la deduzione non spetta.
  • Imputare accantonamenti generici a conto economico: nell'impresa minore non è ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento (art. 66, comma 2, TUIR); fanno eccezione solo gli accantonamenti dell'art. 105 TUIR, e a condizione che risultino iscritti nei registri dell'art. 18 DPR 600/1973.
  • Cumulare gli scaglioni della deduzione forfetaria invece di applicarli per fasce: le percentuali del comma 4 (3%, 1%, 0,50%) si applicano ciascuna al solo scaglione di ricavi di competenza, non all'intero ammontare; applicare un'unica aliquota a tutti i ricavi sovrastima la deduzione.

Riferimenti normativi

  • Art. 66, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Imprese minori
  • Art. 56, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Determinazione del reddito d'impresa
  • Art. 109, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Norme generali sui componenti del reddito d'impresa
  • Art. 101, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite
  • Art. 105, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Accantonamenti di quiescenza e previdenza
  • Art. 102 e 103, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Ammortamento dei beni materiali e immateriali
  • Art. 18, commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, DPR 29 settembre 1973 n. 600 — Contabilità semplificata: soglie di accesso, registri di incassi e spese, opzione registri IVA
  • Legge 11 dicembre 2016 n. 232 (legge di bilancio 2017) — Regime di cassa per le imprese minori e deduzione delle rimanenze iniziali

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

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