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IRESUltimo aggiornamento: 29/05/2026

Immobili patrimonio art. 90 TUIR: proventi e indeducibilità

Come l'art. 90 del TUIR tassa i proventi degli immobili patrimonio secondo le regole dei redditi fondiari e rende indeducibili i relativi costi d'impresa

Ultimo aggiornamento

29/05/2026

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Gli immobili "patrimonio" dell'impresa generano reddito a tassa catastale o da canone, mentre i loro costi restano indeducibili: una deroga al principio di competenza.

In sintesi

L'art. 90 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) disciplina i proventi degli immobili "patrimonio" dell'impresa: i redditi degli immobili che non sono né beni strumentali né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività concorrono a formare il reddito d'impresa secondo le regole dei redditi fondiari (rendita catastale rivalutata o canone di locazione ridotto forfettariamente), e le spese e gli altri componenti negativi relativi a tali immobili non sono ammessi in deduzione (art. 90, comma 2, TUIR). Si tratta di una categoria residuale che si individua per esclusione rispetto agli immobili strumentali e a quelli merce.

Quando si applica

  • A tutti gli immobili dell'impresa che, ai sensi dell'art. 90, comma 1, TUIR, non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività (immobili "patrimonio" o "patrimoniali").
  • L'individuazione avviene per esclusione: la qualifica di strumentale è definita dall'art. 43 TUIR (immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa o, per natura, non suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni); ciò che non è strumentale né merce ricade nell'art. 90.
  • Riguarda tipicamente fabbricati abitativi non locati a uso aziendale, appartamenti dati in locazione, immobili tenuti a reddito detenuti dall'impresa a titolo di investimento o patrimonio.
  • Per gli immobili situati all'estero il reddito si determina a norma dell'art. 70 TUIR (redditi di natura fondiaria), come richiamato dall'art. 90, comma 1.
  • Non si applica ai redditi dominicali e agrari dei terreni derivanti dall'esercizio delle attività agricole di cui all'art. 32 TUIR, anche nei limiti ivi stabiliti (art. 90, comma 1, TUIR).
  • Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 vale una regola di favore (riduzione del reddito medio ordinario del 50%) prevista dallo stesso art. 90, comma 1.

Come si applica nella pratica

Il primo passo è la classificazione dell'immobile in una delle tre categorie d'impresa, perché da essa dipende l'intero trattamento fiscale di proventi e costi:

Categoria immobileDefinizioneTassazione dei proventiCosti/componenti negativi
Strumentale (art. 43 TUIR)Usato esclusivamente per l'attività, o per natura non diversamente utilizzabile senza radicali trasformazioniConcorre al reddito d'impresa con costi e ricavi analitici; non produce reddito fondiarioDeducibili (ammortamenti, spese, interessi) secondo le regole ordinarie
Merce (beni-merce)Immobile alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa (es. impresa di costruzione/compravendita)Concorre come ricavo (art. 85) e rimanenza (art. 92)Deducibili come costi di esercizio/rimanenza
Patrimonio (art. 90 TUIR)Né strumentale né merce: immobile detenuto a titolo di investimento/patrimonioReddito fondiario: rendita catastale rivalutata o canone di locazione ridotto forfettariamenteIndeducibili (art. 90, comma 2)

Per l'immobile patrimonio situato in Italia il reddito si determina secondo le regole dei redditi fondiari (capo II del titolo I, richiamato dall'art. 90, comma 1). In concreto:

  • Immobile non locato: rileva il reddito medio ordinario (rendita catastale rivalutata) di cui all'art. 37, comma 1, TUIR.
  • Immobile locato: si confronta il reddito medio ordinario con il canone di locazione ridotto fino a un massimo del 15% dell'importo delle spese documentate per gli interventi di manutenzione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR 6 giugno 2001 n. 380; se il canone così ridotto è superiore al reddito medio ordinario, il reddito è pari al canone al netto della riduzione (art. 90, comma 1, TUIR).
  • Immobile di interesse storico o artistico: il reddito medio ordinario è ridotto del 50% e non si applica la maggiorazione di cui all'art. 41; se locato, la riduzione forfettaria del canone sale al 35% (art. 90, comma 1, TUIR).

Il secondo cardine è il comma 2: le spese e gli altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio non sono ammessi in deduzione. Quindi ammortamenti, spese di manutenzione e gestione, oneri vari riferibili all'immobile patrimonio non riducono il reddito d'impresa. È una deroga sistematica al principio di competenza e di inerenza: il reddito entra a tassazione forfettaria (catasto/canone), perciò i costi non possono essere dedotti separatamente, salvo quanto già scontato nella riduzione forfettaria del canone.

In sede dichiarativa occorre neutralizzare le risultanze di conto economico (proventi e costi civilistici dell'immobile patrimonio) con apposite variazioni in aumento e in diminuzione, e far concorrere al reddito d'impresa il valore fondiario determinato come sopra.

Esempi pratici

Esempio 1 — Appartamento patrimonio non locato

La Beta S.r.l. possiede un appartamento di civile abitazione, tenuto a disposizione, con rendita catastale rivalutata pari a 840,00 €. L'immobile non è strumentale né merce: è un bene patrimonio. Concorre al reddito d'impresa per il reddito medio ordinario (art. 37, comma 1, TUIR), cioè 840,00 €. Le spese di manutenzione ordinaria sostenute nell'anno, pari a 1.500,00 €, sono indeducibili ai sensi dell'art. 90, comma 2, TUIR e vanno ripresate in aumento.

Esempio 2 — Appartamento patrimonio locato

La Gamma S.r.l. concede in locazione un appartamento patrimonio. Canone annuo da contratto: 9.600,00 €. Spese documentate di manutenzione ex art. 3, lett. a), DPR 380/2001: 1.000,00 €, su cui spetta la riduzione massima del 15%, pari a 150,00 €. Canone ridotto: 9.600,00 − 150,00 = 9.450,00 €. Poiché 9.450,00 € è superiore al reddito medio ordinario (rendita catastale rivalutata di 1.200,00 €), il reddito imponibile è pari al canone netto di 9.450,00 € (art. 90, comma 1, TUIR). Anche qui i costi civilistici dell'immobile restano indeducibili.

Esempio 3 — Immobile patrimonio di interesse storico locato

La Delta S.r.l. possiede un fabbricato vincolato ex art. 10 D.Lgs. 42/2004, dato in locazione a 24.000,00 € annui. Per gli immobili storico-artistici locati la riduzione forfettaria del canone è del 35%: 24.000,00 × 35% = 8.400,00 €, canone ridotto 15.600,00 €. Tale importo, superiore al reddito medio ordinario, costituisce il reddito imponibile dell'immobile patrimonio (art. 90, comma 1, TUIR), ferma restando l'indeducibilità dei relativi costi.

Errori comuni e come evitarli

  • Dedurre ammortamenti e spese dell'immobile patrimonio: è l'errore più frequente. L'art. 90, comma 2, TUIR vieta espressamente la deduzione di spese e altri componenti negativi relativi agli immobili patrimonio; vanno sempre ripresati in aumento in dichiarazione.
  • Confondere immobile patrimonio e immobile strumentale: lo strumentale (art. 43 TUIR) produce costi e ricavi analitici deducibili, l'immobile patrimonio no. La verifica si fa sull'uso esclusivo per l'attività e sulla natura catastale dell'immobile, non sull'iscrizione contabile.
  • Trattare come patrimonio l'immobile-merce dell'impresa edile/immobiliare: l'immobile alla cui produzione o scambio è diretta l'attività è bene-merce (ricavi art. 85, rimanenze art. 92 TUIR), non immobile patrimonio, e segue regole del tutto diverse.
  • Tassare il canone lordo ignorando la riduzione forfettaria: per l'immobile patrimonio locato il confronto è tra reddito medio ordinario e canone ridotto (15% ordinario, 35% per gli storico-artistici); dimenticare la riduzione gonfia l'imponibile.
  • Applicare l'art. 90 ai terreni agricoli dell'impresa agricola: il comma 1 esclude espressamente i redditi dominicali e agrari derivanti dalle attività agricole di cui all'art. 32 TUIR.
  • Ignorare il regime degli immobili esteri: per gli immobili patrimonio situati all'estero il reddito si determina a norma dell'art. 70 TUIR, non con la rendita catastale italiana.

Riferimenti normativi

  • Art. 90, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — proventi degli immobili patrimonio e determinazione del reddito fondiario
  • Art. 90, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — indeducibilità delle spese e dei componenti negativi
  • Art. 43, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — immobili non produttivi di reddito fondiario (definizione di strumentalità)
  • Art. 37, comma 1, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — reddito medio ordinario dei fabbricati
  • Art. 70, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — redditi di natura fondiaria (immobili esteri)
  • Art. 32, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — reddito agrario
  • D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 10 — immobili di interesse storico o artistico
  • DPR 6 giugno 2001 n. 380, art. 3, comma 1, lett. a) — interventi di manutenzione ordinaria

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-29.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 29/05/2026.