Salta al contenuto
IRPEFUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Determinazione reddito dominicale: estimo art. 28 TUIR

Determinazione del reddito dominicale ex art. 28 TUIR: tariffe d'estimo per qualità e classe, revisione decennale, regole per serre e funghicoltura

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

Tempo di lettura

4 min lettura

Scarica PDF

In sintesi

L'art. 28 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce che il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo, fissate secondo le norme della legge catastale per ciascuna qualità e classe di terreno. Le tariffe sono sottoposte a revisione quando se ne manifesti l'esigenza per variazioni nelle quantità e nei prezzi dei prodotti e dei mezzi di produzione o nell'organizzazione aziendale, e comunque ogni dieci anni. Le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto delle tariffe.

Quando si applica

L'art. 28 è la norma di determinazione del reddito dominicale per tutti i terreni iscritti al catasto dei terreni. Disciplina:

  • la modalità ordinaria di determinazione, mediante tariffe d'estimo per qualità e classe;
  • la revisione periodica delle tariffe, su esigenza o comunque ogni dieci anni, disposta con decreto ministeriale previo parere della Commissione censuaria centrale;
  • la decorrenza delle modificazioni, dall'anno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del nuovo prospetto;
  • ipotesi particolari per le colture in serra e la funghicoltura prive di corrispondente qualità nel quadro catastale, e per le colture prodotte in immobili oggetto di censimento al catasto fabbricati.

Come si applica nella pratica

Il meccanismo base è semplice: a ogni particella catastale corrispondono una qualità (es. seminativo, vigneto, oliveto) e una classe di produttività, cui è associata una tariffa d'estimo che esprime il reddito dominicale unitario. La tabella riepiloga le regole speciali contenute nell'articolo.

FattispecieRegola di determinazione
Terreno ordinariotariffa d'estimo per qualità e classe
Serre / funghicoltura senza qualità corrispondentetariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia
Colture in immobili censiti al catasto fabbricati (regime transitorio)tariffa più alta della provincia incrementata del 400%
Reddito così determinatonon inferiore alla rendita catastale dell'immobile

Sul piano operativo, il reddito dominicale catastale è poi assoggettato alla rivalutazione di legge prevista per la base imponibile IRPEF dei terreni: la rivalutazione non è disciplinata dall'art. 28, che riguarda la sola tariffa d'estimo. La revisione decennale delle tariffe è contemporanea per il reddito dominicale e per il reddito agrario, in modo da mantenere coerenti le due componenti del reddito del terreno.

Esempi pratici

Esempio 1 — Seminativo di classe media

Una particella a seminativo iscritta al catasto dei terreni appartiene a una qualità e classe cui la tariffa d'estimo attribuisce un reddito dominicale di 32,00 € per ettaro. Per una superficie di 6 ettari, il reddito dominicale catastale di partenza è pari a 192,00 €, su cui si applicano le rivalutazioni di legge ai fini IRPEF.

Esempio 2 — Coltura in serra senza qualità corrispondente

Un'azienda coltiva ortaggi in serra su una superficie priva di corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale. Ai sensi del comma 4-bis, il reddito dominicale è determinato applicando la tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia, in mancanza di una qualità ad hoc per la coltura protetta.

Esempio 3 — Revisione decennale delle tariffe

Un nuovo prospetto delle tariffe d'estimo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel corso dell'anno. Per effetto del comma 4, le modificazioni derivanti dalla revisione hanno effetto dall'anno successivo a quello di pubblicazione: il contribuente continua ad applicare le tariffe previgenti per l'anno di pubblicazione e adotta quelle nuove dall'anno seguente.

Errori comuni e come evitarli

  • Confondere tariffa d'estimo e rivalutazione IRPEF: l'art. 28 fissa la tariffa d'estimo catastale; la rivalutazione percentuale del reddito dominicale ai fini IRPEF è prevista da norme distinte e va applicata a valle.
  • Anticipare la decorrenza della revisione: le nuove tariffe hanno effetto dall'anno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, non dall'anno di pubblicazione.
  • Trascurare la regola speciale per serre e funghicoltura: in mancanza di qualità corrispondente si applica la tariffa più alta della provincia, non una tariffa media.
  • Ignorare il floor della rendita catastale: per le colture in immobili censiti al catasto fabbricati il reddito dominicale non può essere inferiore alla rendita attribuita all'immobile.
  • Non coordinare dominicale e agrario: la revisione delle tariffe è contemporanea per entrambe le componenti; trattarle separatamente genera incoerenze.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 28 — Determinazione del reddito dominicale (tariffe d'estimo, revisione, decorrenza).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 27 — Reddito dominicale dei terreni.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 29 — Variazioni del reddito dominicale.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 34 — Determinazione del reddito agrario (revisione contemporanea).

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.