Nuovo patent box art. 6 DL 146/2021: deduzione maggiorata 110%
Il nuovo patent box ex art. 6 DL 146/2021 maggiora del 110% i costi di R&S su software, brevetti, disegni e modelli; opzione quinquennale irrevocabile
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 6 del D.L. 146/2021 ridisegna il patent box: ai fini delle imposte sui redditi, i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli utilizzati direttamente o indirettamente nell'attività d'impresa sono maggiorati del 110 per cento (comma 3). Si tratta di una maggiorazione della deduzione dei costi (deduzione extra-contabile), non più di una detassazione opzionale su una quota di reddito derivante dal bene immateriale: il vecchio regime è stato sostituito. L'opzione dura cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile (comma 1).
Quando si applica
Il regime spetta ai titolari di reddito d'impresa che esercitano l'opzione (comma 1); i soggetti non residenti di cui all'art. 73, comma 1, lettera d), del TUIR possono esercitarla a condizione di essere residenti in Paesi con cui sia in vigore un accordo contro le doppie imposizioni e con scambio di informazioni effettivo (comma 2).
Condizioni di accesso e oggetto:
- Beni immateriali agevolabili: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli (comma 3). Sono esclusi marchi e know-how non brevettato, a differenza del precedente regime.
- Svolgimento delle attività di R&S: il beneficio spetta a condizione che il soggetto svolga le attività di ricerca e sviluppo — anche tramite contratti con università, enti di ricerca, organismi equiparati o soggetti terzi non infragruppo — finalizzate alla creazione e allo sviluppo dei beni agevolabili (comma 4).
- Opzione: durata quinquennale, irrevocabile e rinnovabile (comma 1); rileva anche ai fini IRAP, per la determinazione del valore della produzione netta (comma 5).
Il nuovo regime ha sostituito il precedente patent box: dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto non sono più esercitabili le opzioni del vecchio regime (art. 1, commi 37-45, L. 190/2014, e art. 4 D.L. 34/2019), con facoltà di transito al nuovo regime per chi aveva opzioni in corso (comma 10).
Come si applica nella pratica
Il meccanismo è una maggiorazione del 110% dei costi di R&S rilevanti: ciò significa che, ai fini IRES e IRAP, i costi agevolabili sono dedotti per un importo pari al 210% del loro ammontare effettivo (100% ordinario + 110% di maggiorazione).
| Elemento | Misura / regola | Comma |
|---|---|---|
| Maggiorazione della deduzione | 110% dei costi di R&S | c.3 |
| Beni agevolabili | Software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli | c.3 |
| Durata opzione | 5 periodi d'imposta, irrevocabile e rinnovabile | c.1 |
| Rilevanza IRAP | Sì (valore della produzione netta) | c.5 |
| Meccanismo "premiale" su beni in corso di creazione | Maggiorazione 110% dall'anno di ottenimento del titolo di privativa | c.10-bis |
| Recupero spese pregresse | Spese fino all'ottavo periodo d'imposta antecedente al titolo | c.10-bis |
Il comma 10-bis introduce un meccanismo "premiale" (cosiddetto recapture): se le spese sono sostenute in vista della creazione di un'immobilizzazione immateriale agevolabile, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% di tali spese a decorrere dal periodo d'imposta in cui l'immobilizzazione ottiene un titolo di privativa industriale. La maggiorazione non può però applicarsi alle spese sostenute prima dell'ottavo periodo d'imposta antecedente a quello di ottenimento del titolo.
Sul piano documentale e sanzionatorio (comma 6): il contribuente che predispone idonea documentazione, comunicandone il possesso in dichiarazione, beneficia della disapplicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 in caso di rettifica della maggiorazione. Le modalità attuative sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate (commi 6 e 7).
Esempi pratici
Esempio 1 — Maggiorazione su costi di R&S per un brevetto
Una S.r.l. sostiene 200.000,00 € di costi di R&S relativi a un brevetto industriale utilizzato nella propria attività. Con la maggiorazione del 110% (comma 3), deduce ai fini IRES e IRAP un importo pari a 420.000,00 € (200.000,00 € + 110% = 220.000,00 € di maggiorazione).
Esempio 2 — Software protetto da copyright
Un'impresa software sostiene 90.000,00 € per lo sviluppo di un programma protetto da copyright, utilizzato direttamente nell'attività. La deduzione maggiorata è pari a 189.000,00 € (90.000,00 € + 99.000,00 € di maggiorazione del 110%).
Esempio 3 — Recupero spese pregresse (comma 10-bis)
Una società ottiene nel 2024 un brevetto industriale a fronte di costi di R&S sostenuti negli anni precedenti per 150.000,00 €. Dall'anno di ottenimento del titolo può applicare la maggiorazione del 110% anche a tali spese, purché non anteriori all'ottavo periodo d'imposta precedente (quindi non oltre il 2016).
Errori comuni e come evitarli
- Confondere il nuovo patent box con il vecchio regime opzionale: l'art. 6 prevede una maggiorazione della deduzione dei costi (110%), non una detassazione di una quota di reddito del bene immateriale.
- Includere marchi o know-how non brevettato: i beni agevolabili sono software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli (comma 3); marchi e know-how sono esclusi.
- Trascurare la durata e l'irrevocabilità dell'opzione: l'opzione dura cinque periodi d'imposta, è irrevocabile e rinnovabile (comma 1).
- Sbagliare l'orizzonte del recupero pregresso: il comma 10-bis consente la maggiorazione solo dall'anno del titolo di privativa e non oltre l'ottavo periodo d'imposta antecedente.
- Omettere la documentazione idonea: senza la comunicazione del possesso della documentazione in dichiarazione, in caso di rettifica si applica la sanzione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 471/1997 (comma 6).
Riferimenti normativi
- D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (conv. L. 215/2021), art. 6 — Semplificazione della disciplina del cosiddetto "patent box" (maggiorazione 110% dei costi di R&S, opzione quinquennale, recapture comma 10-bis).
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 73, comma 1, lettera d) — Soggetti non residenti ammessi all'opzione.
- D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 — Imposta regionale sulle attività produttive (rilevanza IRAP della maggiorazione).
- L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, commi 37-45 — Previgente regime patent box (non più esercitabile).
Risorse correlate
- Credito d'imposta ricerca e sviluppo (art. 1 L. 160/2019)
- Credito d'imposta beni strumentali Transizione 4.0 (L. 178/2020)
- Credito d'imposta Transizione 5.0 (DL 19/2024)
- Ammortamento dei beni immateriali (art. 103 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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