Credito d'imposta R&S art. 1 L. 160/2019: aliquote e massimali
Il credito d'imposta R&S, innovazione tecnologica e design ex art. 1 commi 198-209 L. 160/2019: attività ammissibili, aliquote per periodo e massimali
30/05/2026
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In sintesi
L'art. 1, commi 198-209, della L. 160/2019 istituisce il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica. Spetta a tutte le imprese residenti, a prescindere da forma giuridica, settore, dimensione e regime fiscale (comma 199), che effettuano investimenti nelle attività ammissibili definite ai commi 200, 201 e 202. Aliquote e massimali variano per tipologia di attività e per periodo d'imposta (commi 203 e seguenti): le attività di R&S sono agevolate al 20% (fino al p.i. in corso al 31/12/2022) e poi al 10%; l'innovazione tecnologica e il design seguono percentuali e tetti propri. Il credito è utilizzabile in tre quote annuali di pari importo, in compensazione, previa certificazione delle spese (commi 204-205).
Quando si applica
Il credito spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito (comma 199). Sono escluse le imprese in stato di liquidazione, fallimento o altra procedura concorsuale e quelle destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001; la fruizione è subordinata al rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le attività ammissibili sono tre:
- Ricerca e sviluppo (comma 200): ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, secondo le definizioni della comunicazione UE 2014/C 198/01 e i criteri del Manuale di Frascati OCSE.
- Innovazione tecnologica (comma 201): attività finalizzate a prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, secondo i criteri del Manuale di Oslo OCSE; con maggiorazione per gli obiettivi di transizione ecologica o innovazione digitale 4.0.
- Design e ideazione estetica (comma 202): attività svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, mobile/arredo e ceramica per la concezione di nuovi prodotti e campionari.
Come si applica nella pratica
Aliquote e massimali sono articolati per tipologia e periodo d'imposta. Il prospetto riepiloga le misure previste dal testo vigente (commi 203, 203-bis, 203-ter, 203-quater, 203-quater.1, 203-quinquies, 203-sexies):
| Attività | Periodo d'imposta | Aliquota | Massimale annuo |
|---|---|---|---|
| Ricerca e sviluppo (c.200) | fino al p.i. in corso al 31/12/2022 | 20% | 4 milioni € |
| Ricerca e sviluppo (c.200) | dal p.i. succ. al 31/12/2022 fino al 31/12/2031 | 10% | 5 milioni € |
| Innovazione tecnologica (c.201) | fino al p.i. in corso al 31/12/2023 | 10% | 2 milioni € |
| Innovazione tecnologica (c.201) | dal p.i. succ. al 31/12/2023 fino al 31/12/2025 | 5% | 2 milioni € |
| Innovazione tecn. transizione ecologica/4.0 | fino al p.i. in corso al 31/12/2022 | 15% | 2 milioni € |
| Innovazione tecn. transizione ecologica/4.0 | p.i. succ. al 31/12/2022 | 10% | 4 milioni € |
| Innovazione tecn. transizione ecologica/4.0 | dal p.i. succ. al 31/12/2023 fino al 31/12/2025 | 5% | 4 milioni € |
| Design e ideazione estetica (c.202) | fino al p.i. in corso al 31/12/2023 | 10% | 2 milioni € |
| Design e ideazione estetica (c.202) | dal p.i. succ. al 31/12/2023 fino al 31/12/2025 | 5% | 2 milioni € |
| Design e ideazione estetica (c.202) | p.i. succ. al 31/12/2025 | 10% | 2 milioni € |
Il credito si calcola sulla base di calcolo data dalle spese ammissibili, assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese. Tra le spese ammissibili rientrano (commi 200-202): spese di personale (con maggiorazione al 150% per neoassunti under 35 al primo impiego con dottorato o laurea magistrale in ambito tecnico-scientifico, a tempo indeterminato ed esclusivamente impiegati nelle attività), quote di ammortamento di beni materiali e software (nel limite del 30% delle spese di personale), contratti di ricerca extra muros (al 150% se con università, enti di ricerca o start-up innovative residenti), privative industriali (limite 1.000.000 € per la R&S), servizi di consulenza (limite 20% delle spese di personale) e materiali/forniture (limite 30%).
L'utilizzo (comma 204) è esclusivamente in compensazione ex art. 17 D.Lgs. 241/1997, in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente alla certificazione del comma 205. Il credito non concorre alla formazione del reddito né della base IRAP, non è cedibile e non soggiace ai limiti generali di compensazione. È richiesta la certificazione delle spese da parte del revisore legale (comma 205; per le imprese non obbligate alla revisione, le relative spese aumentano il credito fino a 5.000 €) e una relazione tecnica asseverata (comma 206).
Esempi pratici
Esempio 1 — R&S nel 2022 (aliquota 20%)
Un'impresa manifatturiera sostiene nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2022 spese di R&S ammissibili per 300.000,00 €. Il credito spetta al 20% (comma 203): 60.000,00 €, entro il massimale di 4 milioni di euro. Sarà utilizzabile in tre quote annuali di pari importo dal periodo d'imposta successivo.
Esempio 2 — Innovazione tecnologica 4.0 nel 2024 (aliquota 5%)
Una società realizza nel 2024 un progetto di innovazione tecnologica per la transizione digitale 4.0 con base di calcolo di 120.000,00 €. L'aliquota applicabile dal periodo successivo al 31/12/2023 e fino al 31/12/2025 è del 5% (comma 203-sexies): credito di 6.000,00 €, nel massimale di 4 milioni di euro.
Esempio 3 — Design nel settore moda (aliquota 5%)
Un'impresa del settore tessile sostiene nel 2024 spese di design e ideazione estetica per 80.000,00 €. L'aliquota per il design dal periodo successivo al 31/12/2023 fino al 31/12/2025 è del 5% (comma 203-quater): credito di 4.000,00 €, entro il massimale di 2 milioni di euro.
Errori comuni e come evitarli
- Applicare un'aliquota non aggiornata al periodo d'imposta: le percentuali variano per anno e tipologia (commi 203 e seguenti); occorre individuare la misura vigente per lo specifico periodo.
- Confondere le tre tipologie di attività: R&S, innovazione tecnologica e design hanno definizioni, aliquote e massimali distinti (commi 200, 201, 202).
- Omettere la certificazione delle spese: l'utilizzo del credito è subordinato alla certificazione del revisore legale (comma 205); senza, la fruizione è preclusa.
- Non assumere la base al netto dei contributi: la base di calcolo va assunta al netto di altre sovvenzioni o contributi ricevuti sulle stesse spese.
- Compensare in un'unica soluzione: il credito si utilizza in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo alla maturazione (comma 204).
- Trascurare la relazione tecnica asseverata: ai fini dei controlli è obbligatorio redigere e conservare la relazione tecnica asseverata (comma 206).
Riferimenti normativi
- L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), art. 1, commi 198-209 — Credito d'imposta per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design (attività ammissibili, aliquote, massimali, utilizzo, certificazione).
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 200 — Attività di ricerca e sviluppo ammissibili e spese.
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, comma 203 — Aliquote e massimali base.
- L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 204-206 — Utilizzo in compensazione, certificazione delle spese e relazione tecnica.
Risorse correlate
- Nuovo patent box - deduzione maggiorata 110% (art. 6 DL 146/2021)
- Credito d'imposta beni strumentali Transizione 4.0 (L. 178/2020)
- Credito d'imposta Transizione 5.0 (DL 19/2024)
- Ammortamento dei beni immateriali (art. 103 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.
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