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InternazionalizzazioneUltimo aggiornamento: 31/05/2026

Reddito IRES enti non commerciali non residenti art. 153 TUIR

Art. 153 TUIR: come si tassa ai fini IRES il reddito di fonte italiana degli enti non commerciali esteri, tra categorie reddituali e stabile organizzazione

Ultimo aggiornamento

31/05/2026

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In sintesi

L'art. 153 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) stabilisce che il reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti è formato soltanto dai redditi prodotti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti e di quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. È il "gemello non commerciale" dell'art. 151: combina la logica dell'ente non commerciale (somma per categorie reddituali, niente reddito di lavoro) con quella del non residente (solo redditi di fonte italiana ex art. 23). Se l'ente esercita attività commerciale tramite una stabile organizzazione, a quel reddito d'impresa si applica l'art. 152.

Quando si applica

La norma riguarda gli enti non commerciali non residenti indicati dall'art. 73, comma 1, lettera d), TUIR — cioè soggetti esteri (associazioni, fondazioni, enti diversi dalle società) che non hanno per oggetto principale l'esercizio di attività commerciale e che non risultano residenti in Italia.

Vanno tenute distinte tre figure che spesso si confondono:

  • Ente non commerciale residente (art. 143-144 TUIR): associazione o fondazione con sede in Italia; tassato sul reddito complessivo formato dalle categorie reddituali ovunque prodotte.
  • Ente non commerciale non residente (art. 153 TUIR): ente estero tassato in Italia solo sui redditi di fonte italiana (art. 23).
  • Società o ente commerciale non residente (art. 151-152 TUIR): soggetto estero a carattere commerciale, con disciplina parallela ma riferita ai redditi d'impresa.

La doppia limitazione dell'art. 153 — categorie reddituali da un lato, fonte italiana dall'altro — è il tratto distintivo: l'ente non commerciale estero non somma il reddito su base mondiale e non determina un unico reddito d'impresa, salvo la parte eventualmente prodotta tramite stabile organizzazione.

Come si applica nella pratica

Il reddito complessivo si determina secondo le disposizioni del Titolo I del TUIR (art. 153, comma 3), come somma delle singole categorie reddituali di fonte italiana, con le seguenti regole:

ProfiloRegola operativaFonte
Perimetro imponibileSolo redditi prodotti in Italia ex art. 23; esclusi esenti e soggetti a ritenuta d'imposta/sostitutivaart. 153, c. 1-2
Reddito d'impresa da S.O.Determinato secondo l'art. 152 (entità separata, AOA, transfer pricing interno)art. 153, c. 3 e c. 5
Oneri deducibiliArt. 10, comma 1, lettere a) e g), se non già deducibili nel reddito d'impresa; si applica l'art. 146, comma 1, secondo periodoart. 153, c. 3
Detrazione d'imposta19% degli oneri art. 15, comma 1, lett. a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater), se non deducibili nel reddito d'impresa; si applica l'art. 147, comma 1, terzo periodoart. 153, c. 4
Erogazioni ambientaliDeducibili le erogazioni liberali e le spese per beni culturali e ambientali vincolatiart. 153, c. 6

Quando l'ente non commerciale estero esercita attività commerciale mediante stabile organizzazione, il comma 5 rinvia espressamente all'art. 144, comma 5, e all'art. 152: il reddito d'impresa della branch si determina come per le società commerciali non residenti (rendiconto dedicato, fondo di dotazione, dealings interni a valore di mercato). Per la disciplina degli enti residenti omologhi si veda Enti non commerciali: reddito complessivo art. 143-144 TUIR e, per gli oneri, Oneri deducibili e detraibili enti non commerciali art. 146-147 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fondazione estera con immobile locato in Italia

Una fondazione culturale austriaca, non residente, possiede a Trieste un palazzo storico locato a uffici per 96.000,00 € annui, senza alcuna struttura commerciale stabile. Si applica l'art. 153: concorre al reddito complessivo solo il reddito fondiario di fonte italiana (art. 23, c. 1, lett. a), determinato secondo le regole del Titolo I; il restante patrimonio e i redditi esteri restano fuori dall'IRES italiana.

Esempio 2 — Associazione estera con bookshop in Italia (S.O.)

Un'associazione museale francese apre a Roma un punto vendita stabile di pubblicazioni e gadget. L'attività commerciale è svolta mediante stabile organizzazione: per il comma 5 si applica l'art. 152. Ricavi 320.000,00 €, costi 245.000,00 €: l'utile di 75.000,00 € è reddito d'impresa della branch, tassato IRES come per un'impresa residente, sulla base di apposito rendiconto.

Esempio 3 — Detrazione del 19% su oneri di fonte italiana

La fondazione dell'esempio 1 sostiene in Italia 5.000,00 € di erogazioni liberali rientranti tra gli oneri detraibili dell'art. 15, comma 1, non deducibili nel reddito d'impresa (assente). In applicazione dell'art. 153, comma 4, può detrarre dall'imposta lorda il 19%, pari a 950,00 €, fino a concorrenza dell'imposta dovuta.

Errori comuni e come evitarli

  • Tassare l'ente estero sul reddito mondiale: l'art. 153, comma 1, limita l'IRES ai soli redditi prodotti in Italia ex art. 23; i redditi esteri dell'ente non concorrono.
  • Applicare le regole degli enti commerciali: l'ente non commerciale non determina un unico reddito d'impresa, ma somma le categorie reddituali; il reddito d'impresa entra in gioco solo per la parte prodotta tramite stabile organizzazione (commi 3 e 5).
  • Confondere ente non residente con ente residente: gli artt. 143-144 disciplinano l'ente residente; l'art. 153 vale solo per il non residente e limita il perimetro alla fonte italiana.
  • Dimenticare la condizione sulla detrazione/deduzione: gli oneri dell'art. 10 e la detrazione del 19% dell'art. 15 spettano solo se non già deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre al complessivo (commi 3 e 4).
  • Ignorare l'art. 152 per la branch: se l'ente opera tramite stabile organizzazione, il comma 5 impone le regole dell'art. 152 (rendiconto, fondo di dotazione, dealings interni); un calcolo forfettario non è ammesso.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 153 — Reddito complessivo degli enti non commerciali non residenti (commi 1-6).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 23 — Redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 73, comma 1, lettera d) — Soggetti IRES non residenti.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 152 — Reddito della stabile organizzazione (richiamato dai commi 3 e 5).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 144, comma 5 — Determinazione del reddito degli enti non commerciali (richiamato dal comma 5).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 146, comma 1 — Oneri deducibili degli enti non commerciali (richiamato dal comma 3).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 147, comma 1 — Detrazioni d'imposta per oneri degli enti non commerciali (richiamato dal comma 4).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 10, comma 1, lettere a) e g) — Oneri deducibili dal reddito complessivo.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 15, comma 1 — Oneri detraibili al 19%.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-31.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 31/05/2026.