Start-up innovativa: requisiti e registro (DL 179/2012)
Chi è la start-up innovativa secondo l'art. 25 del DL 179/2012: società di capitali, requisiti di innovatività, sezione speciale del registro e durata
02/06/2026
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In sintesi
L'art. 25 del DL 179/2012 definisce la start-up innovativa come una società di capitali, anche cooperativa, con azioni o quote non quotate su mercati regolamentati, costituita per favorire la crescita tecnologica e la nuova imprenditorialità. Lo status non è automatico né permanente: si acquisisce con l'iscrizione in un'apposita sezione speciale del Registro delle imprese e si mantiene finché permangono i requisiti.
Per qualificarsi, l'impresa deve essere una PMI, costituita da non più di sessanta mesi, residente in Italia (o nell'Unione europea con sede o filiale in Italia) e possedere almeno uno dei requisiti di innovatività previsti dalla norma. L'iscrizione alla sezione speciale apre l'accesso a un corpo organico di agevolazioni e semplificazioni. Comprendere i requisiti e gli adempimenti annuali è essenziale per non perdere lo status e i relativi benefici.
Quando si applica
La disciplina si applica alle imprese che intendono qualificarsi come start-up innovativa e agli incubatori certificati che ne sostengono la nascita e lo sviluppo.
I requisiti della start-up innovativa (comma 2) sono:
- essere una società di capitali (anche in forma cooperativa), con azioni o quote non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione;
- essere una microimpresa o una PMI ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE;
- essere costituita da non più di sessanta mesi;
- essere residente in Italia (ai sensi dell'art. 73 del TUIR) o in uno Stato UE/SEE con sede produttiva o filiale in Italia;
- possedere almeno uno dei requisiti di innovatività previsti dal comma 2 — tra cui una quota qualificata di spese in ricerca e sviluppo (comprensive di sperimentazione, prototipazione, sviluppo del business plan, tutela della proprietà intellettuale) e l'impiego, in misura almeno pari a un terzo della forza lavoro, di personale con dottorato di ricerca (o in corso di dottorato).
Le start-up che operano in via esclusiva nei settori di utilità sociale sono qualificate start-up a vocazione sociale (comma 4).
Questa scheda tratta la definizione, i requisiti, l'iscrizione al registro e la durata dello status. Le agevolazioni fiscali per chi investe nel capitale delle start-up innovative e gli altri benefici di sistema sono disciplinati da disposizioni separate e non sono qui dettagliati.
Come si applica nella pratica
Lo status si acquisisce con l'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle imprese (comma 8), distinta da quella degli incubatori certificati. La sussistenza dei requisiti è attestata mediante autocertificazione del legale rappresentante depositata presso l'ufficio del Registro (comma 9). Le informazioni sono inserite e aggiornate sulla piattaforma startup.registroimprese.it (comma 17-bis).
Ogni anno, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (sette mesi nei casi previsti dall'art. 2364 c.c.), il legale rappresentante attesta il mantenimento dei requisiti (comma 15). Alla perdita dei requisiti — equiparata al mancato deposito della dichiarazione annuale — segue la cancellazione dalla sezione speciale entro sessanta giorni, con permanenza nella sezione ordinaria (comma 16).
La durata dello status è scandita così:
| Fase | Durata |
|---|---|
| Permanenza ordinaria | i primi anni dall'iscrizione |
| Permanenza estesa fino a 5 anni complessivi | dopo il terzo anno, se ricorre almeno una condizione (es. spese R&S incrementate al 25%, contratto di sperimentazione con la PA, incremento di ricavi o occupazione oltre il 50% dal secondo al terzo anno, riserva patrimoniale oltre 50.000 € da finanziamento convertendo o aumento di capitale) |
| Ulteriore estensione per la fase di «scale-up» | in presenza di aumenti di capitale da OICR oltre 1 milione di euro o di incremento dei ricavi oltre il 100% annuo |
L'incubatore certificato (comma 5) è una società di capitali che offre strutture, attrezzature e servizi per sostenere le start-up innovative, con requisiti autocertificati sulla base di indicatori fissati con decreto ministeriale.
Esempi pratici
Esempio 1 — Iscrizione di una nuova S.r.l. innovativa
Una S.r.l. costituita da 18 mesi, qualificabile come PMI e con spese qualificate in ricerca e sviluppo, presenta l'autocertificazione dei requisiti: viene iscritta alla sezione speciale del Registro delle imprese come start-up innovativa e accede alla relativa disciplina agevolata.
Esempio 2 — Permanenza fino al quinto anno
Una start-up innovativa, giunta al terzo anno, ha registrato un incremento dei ricavi dal secondo al terzo anno superiore al 50%. Ricorrendo una delle condizioni del comma 2-bis, può mantenere lo status — e i relativi benefici — fino a complessivi cinque anni dall'iscrizione.
Esempio 3 — Perdita dei requisiti e cancellazione
Una start-up supera i sessanta mesi dalla costituzione e non rientra nelle ipotesi di estensione. Decade dai requisiti: entro sessanta giorni viene cancellata dalla sezione speciale del Registro delle imprese, pur restando iscritta alla sezione ordinaria come società ordinaria.
Errori comuni e come evitarli
- Dimenticare l'attestazione annuale: il mancato deposito della dichiarazione di mantenimento dei requisiti è equiparato alla perdita dei requisiti e comporta la cancellazione dalla sezione speciale.
- Pensare che lo status sia a tempo indeterminato: la qualifica dura al massimo cinque anni (salvo l'estensione per lo «scale-up»); va pianificata l'uscita dal regime.
- Trascurare il requisito di non quotazione: le azioni o quote non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.
- Confondere start-up innovativa e PMI innovativa: sono regimi distinti, con requisiti e benefici diversi; la qualifica di start-up presuppone i requisiti dell'art. 25 e l'iscrizione alla sezione speciale.
- Credere che basti l'oggetto sociale innovativo: occorrono i requisiti formali del comma 2 (forma societaria, dimensione, anzianità, innovatività) e l'iscrizione, non la sola finalità dichiarata.
Riferimenti normativi
- DL 18 ottobre 2012, n. 179, art. 25, comma 1 (convertito dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) — finalità della disciplina sulle start-up innovative.
- DL 179/2012, art. 25, comma 2 — definizione e requisiti della start-up innovativa (società di capitali non quotata, PMI, non più di 60 mesi, residenza, requisiti di innovatività).
- DL 179/2012, art. 25, comma 2-bis — condizioni per la permanenza fino a cinque anni complessivi.
- DL 179/2012, art. 25, comma 2-ter — estensione del termine per la fase di «scale-up».
- DL 179/2012, art. 25, comma 8 — istituzione della sezione speciale del Registro delle imprese.
- DL 179/2012, art. 25, commi 15 e 16 — attestazione annuale del mantenimento dei requisiti e cancellazione entro sessanta giorni dalla perdita.
Risorse correlate
- Fondo di Garanzia PMI: copertura fino all'80% e massimale — le start-up innovative accedono alla copertura massima della garanzia diretta.
- Fondo di Garanzia PMI: valutazione del merito di credito — le start-up sono valutate sul business plan e sui bilanci previsionali, non sul modello statistico.
- Credito d'imposta R&S art. 1 L. 160/2019: aliquote e massimali — agevolazione spesso rilevante per le start-up innovative che investono in ricerca e sviluppo.
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-06-01.
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