Trasparenza fiscale piccole s.r.l. ristretta base art. 116 TUIR
L'art. 116 TUIR fa optare le s.r.l. con soli soci persone fisiche per la trasparenza fiscale: requisiti, soglia ricavi, soci max 10 ed effetti PEX
31/05/2026
5 min lettura
In sintesi
L'art. 116 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) disciplina la cosiddetta "piccola trasparenza": l'opzione che consente alle s.r.l. a ristretta base proprietaria, con compagine composta esclusivamente da persone fisiche in numero non superiore a 10 (o 20 per le cooperative) e con volume di ricavi entro le soglie previste per gli studi di settore, di imputare il proprio reddito direttamente ai soci pro quota, come avviene per le società di persone. Il reddito non sconta l'IRES in capo alla società ma è tassato in capo ai soci, indipendentemente dalla distribuzione. Le plusvalenze esenti ex art. 87 e i dividendi ex art. 89 concorrono nella misura prevista dalle regole del reddito d'impresa IRPEF (artt. 58 e 59).
Quando si applica
Il regime è riservato alle sole società a responsabilità limitata che presentano congiuntamente tre requisiti (art. 116, comma 1):
- forma giuridica: deve trattarsi di una s.r.l. (non di s.p.a. o s.a.p.a.);
- compagine sociale: i soci devono essere esclusivamente persone fisiche, in numero non superiore a 10 (elevato a 20 per le società cooperative);
- dimensione: il volume di ricavi non deve superare le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore.
Su quest'ultimo punto una precisazione è doverosa: gli studi di settore sono stati sostituiti dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità) a partire dal periodo d'imposta 2018, ma il parametro dimensionale richiamato dalla norma è rimasto il riferimento operativo consolidato in prassi, individuato nel limite di ricavi di 5.164.569 €. Il testo dell'art. 116 continua a riferirsi alle "soglie previste per l'applicazione degli studi di settore": il dato va quindi letto con questa cautela storico-interpretativa e non come importo testuale dell'articolo.
L'opzione si esercita con le stesse modalità e condizioni della trasparenza ordinaria dell'art. 115, con un'eccezione espressa: non si applicano le condizioni di partecipazione indicate nel comma 1 dell'art. 115 (la forcella 10%-50% del diritto di voto e degli utili, pensata per i rapporti tra società di capitali). Resta invece ferma l'irrevocabilità triennale e la comunicazione all'Amministrazione finanziaria.
Come si applica nella pratica
Esercitata l'opzione, il reddito imponibile della s.r.l. è imputato a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, a prescindere dall'effettiva percezione: il socio persona fisica lo dichiara come reddito di partecipazione, secondo lo schema tipico delle società di persone.
| Profilo | Regime IRES ordinario | Piccola trasparenza (art. 116) |
|---|---|---|
| Soggetto tassato | La s.r.l. (IRES) | I soci persone fisiche (IRPEF) |
| Momento di tassazione | Sul reddito societario, poi sui dividendi distribuiti | Per imputazione, a prescindere dalla distribuzione |
| Plusvalenze PEX (art. 87) | Esenti 95% in capo alla società | Concorrono nella misura art. 58, comma 2 |
| Dividendi incassati (art. 89, c. 2 e 3) | Esclusi 95% in capo alla società | Concorrono nella misura art. 59 |
| Doppia imposizione economica | Possibile (utile poi dividendo) | Eliminata (tassazione unica in capo ai soci) |
Il comma 2 dell'art. 116 opera i rinvii operativi: si applicano il terzo e il quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 (imputazione delle perdite della partecipata ai soci entro il limite del patrimonio netto contabile e divieto di compensare con perdite pregresse dei soci) e il comma 3 dell'art. 8 sul trattamento delle perdite. Per le componenti di natura partecipativa, il legislatore "ribassa" il regime dal piano IRES a quello del reddito d'impresa IRPEF: le plusvalenze esenti dell'art. 87 e i dividendi dell'art. 89, commi 2 e 3 concorrono nella misura indicata, rispettivamente, dall'art. 58, comma 2, e dall'art. 59. La coerenza è evidente: poiché il reddito è tassato in capo a persone fisiche, si applicano le regole del reddito d'impresa IRPEF, non quelle IRES.
Si segnala infine che il comma 2-bis dell'art. 116 è stato abrogato dalla L. 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019).
Esempi pratici
Esempio 1 — S.r.l. con tre soci persone fisiche che opta
Una s.r.l. ha 3 soci, tutti persone fisiche, con quote del 50%, 30% e 20%, ricavi annui di 800.000 € (entro la soglia) e un reddito imponibile di 120.000 €. Esercitata l'opzione, il reddito è imputato pro quota: 60.000 € al primo socio, 36.000 € al secondo, 24.000 € al terzo. La società non versa IRES; ciascun socio tassa la propria quota a IRPEF, anche se la s.r.l. non ha distribuito nulla.
Esempio 2 — Effetto sulle plusvalenze PEX
La stessa s.r.l. realizza una plusvalenza da cessione di una partecipazione con i requisiti PEX dell'art. 87. In regime IRES ordinario la plusvalenza sarebbe esente al 95%. In regime di piccola trasparenza, invece, concorre alla formazione del reddito imputato ai soci nella misura indicata dall'art. 58, comma 2 — coerente con le regole del reddito d'impresa IRPEF — e quindi con un imponibile diverso da quello IRES.
Esempio 3 — Uscita dal regime per superamento del numero di soci
Una s.r.l. in trasparenza ammette un quarto socio, ma uno dei nuovi entranti è una società. Venuto meno il requisito della compagine composta esclusivamente da persone fisiche, l'efficacia dell'opzione cessa dall'inizio dell'esercizio in corso: dal medesimo periodo la società torna soggetta a IRES, con i conseguenti obblighi di acconto.
Errori comuni e come evitarli
- Errore tipico: confondere l'art. 116 con l'art. 115. La "piccola trasparenza" è riservata alle s.r.l. con soci tutti persone fisiche; l'art. 115 disciplina la trasparenza tra società di capitali (soci che sono a loro volta soggetti IRES).
- Errore tipico: trattare la soglia dimensionale come dato testuale dell'articolo. Il testo richiama le "soglie previste per gli studi di settore"; il valore di 5.164.569 € è il riferimento di prassi, da verificare alla luce della normativa ISA vigente.
- Errore tipico: ammettere anche un solo socio non persona fisica. È sufficiente la presenza di un socio diverso da persona fisica (es. una holding) per precludere o far decadere l'opzione.
- Errore tipico: applicare alle plusvalenze e ai dividendi le percentuali di esenzione/esclusione IRES. In trasparenza ex art. 116 PEX e dividendi concorrono nella misura del reddito d'impresa IRPEF (artt. 58, comma 2, e 59), non al 95%.
- Errore tipico: dimenticare l'irrevocabilità triennale e il rinnovo tacito dell'opzione, gestendo l'entrata e l'uscita dal regime senza pianificare gli obblighi di acconto del primo e dell'ultimo esercizio.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 116, comma 1 — Opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria: s.r.l. con soci esclusivamente persone fisiche in numero non superiore a 10 (20 per le cooperative) e ricavi entro le soglie degli studi di settore.
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 116, comma 2 — Rinvio al terzo e quarto periodo del comma 3 dell'art. 115 e al comma 3 dell'art. 8; plusvalenze art. 87 e dividendi art. 89 commi 2 e 3 nella misura degli artt. 58 c. 2 e 59 (comma 2-bis abrogato dalla L. 145/2018).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 115 — Opzione per la trasparenza fiscale (trasparenza ordinaria tra società di capitali).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 87 — Plusvalenze esenti (participation exemption).
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 89, commi 2 e 3 — Dividendi ed interessi (esclusione parziale degli utili da partecipazione).
Risorse correlate
- Trasparenza fiscale ordinaria (art. 115 TUIR)
- Participation exemption – plusvalenze esenti (art. 87 TUIR)
- Dividendi tra società (art. 89 TUIR)
Disclaimer
Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 31 maggio 2026.
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