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AdempimentiUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Alternatività IVA e imposta di registro art. 40 DPR 131/1986

Art. 40 DPR 131/1986: principio di alternativita IVA/registro, gli atti su operazioni soggette a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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In sintesi

L'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 disciplina gli atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, dando attuazione al principio di alternatività IVA/registro: gli atti che hanno a oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi assoggettate a IVA scontano l'imposta di registro in misura fissa anziché in misura proporzionale, così da evitare la doppia imposizione indiretta sulla stessa operazione. Il comma 2 precisa che per le operazioni indicate nell'art. 11 del D.P.R. 633/1972 l'imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'IVA.

Quando si applica

Il principio di alternatività governa il rapporto tra due imposte indirette generali: l'IVA, tributo sul valore aggiunto delle cessioni e prestazioni nell'esercizio d'impresa, arti o professioni, e l'imposta di registro, tributo sugli atti. La logica è che la medesima operazione economica non deve scontare entrambe in misura proporzionale.

Si applica quando un atto soggetto a registrazione documenta un'operazione rilevante ai fini IVA:

  • cessioni di beni e prestazioni di servizi imponibili IVA;
  • operazioni che, pur non comportando addebito d'imposta (esenti, non imponibili, fuori campo per territorialità), restano nel "campo IVA" ai fini dell'alternatività.

In questi casi l'atto, se soggetto a registrazione, sconta l'imposta di registro in misura fissa, secondo gli importi previsti dalla tariffa allegata al Testo unico, e non l'imposta proporzionale.

Come si applica nella pratica

Operazione documentata nell'attoImposta di registro
Cessione/prestazione soggetta a IVAMisura fissa (alternatività)
Operazione fuori dal campo IVAMisura proporzionale (tariffa)
Operazione mista (parte IVA, parte no)Imposizione sulla parte non IVA

Il principio di alternatività ha alcune eccezioni rilevanti, in particolare nel settore immobiliare, dove le cessioni e locazioni esenti da IVA possono essere ricondotte alla tassazione proporzionale di registro: il rinvio incrociato con l'art. 5, comma 2, del Testo unico individua le operazioni dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972 come ipotesi in cui non opera la regola della misura fissa.

Il comma 2 dell'art. 40 detta una regola specifica per le operazioni indicate nell'art. 11 del D.P.R. 633/1972: in tali casi l'imposta di registro si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'IVA. Si tratta del coordinamento per gli atti che documentano operazioni permutative o a contenuto misto, in cui solo una parte è assoggettata a IVA mentre l'altra rileva ai fini del registro.

Le misure fisse e le aliquote proporzionali concrete non sono indicate da questo articolo, bensì dalla tariffa allegata al D.P.R. 131/1986: per quantificare l'imposta dovuta occorre individuare nella tariffa la tipologia di atto e la corrispondente misura.

Esempi pratici

Esempio 1 — Fattura per cessione di beni soggetta a IVA

Un'impresa cede merci a un cliente con emissione di fattura assoggettata a IVA. L'operazione, già gravata da IVA, sconta l'imposta di registro in misura fissa qualora l'atto sia sottoposto a registrazione: opera l'alternatività, evitando la doppia tassazione proporzionale.

Esempio 2 — Cessione di immobile strumentale imponibile IVA

La cessione di un immobile strumentale soggetta a IVA per opzione rientra nel campo IVA: l'atto notarile sconta l'imposta di registro in misura fissa per effetto dell'alternatività, ferme restando le imposte ipotecaria e catastale dovute secondo le rispettive discipline.

Esempio 3 — Cessione di immobile abitativo esente IVA

La cessione di un fabbricato abitativo esente da IVA (art. 10 D.P.R. 633/1972) costituisce eccezione all'alternatività: l'atto è soggetto a imposta di registro in misura proporzionale, secondo la tariffa allegata, proprio perché l'operazione è esente e non sconta IVA effettiva.

Errori comuni e come evitarli

  • Errore tipico: ritenere che un atto soggetto a IVA non vada mai registrato. L'alternatività incide sulla misura (fissa anziché proporzionale), non esclude di per sé l'obbligo di registrazione.
  • Errore tipico: applicare l'imposta fissa anche alle cessioni e locazioni immobiliari esenti IVA, che invece tornano alla tassazione proporzionale di registro.
  • Errore tipico: confondere "operazione fuori campo IVA per territorialità" con "operazione fuori dal sistema IVA": le prime restano rilevanti ai fini dell'alternatività.
  • Errore tipico: inventare aliquote proporzionali: le misure vanno lette nella tariffa allegata, non desunte a memoria.
  • Errore tipico: trascurare il comma 2, che per le operazioni dell'art. 11 D.P.R. 633/1972 applica il registro sulla parte non soggetta a IVA.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40 — Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (principio di alternatività).
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 40, comma 2 — Operazioni dell'art. 11 D.P.R. 633/1972: registro sulla parte non soggetta a IVA.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 5, comma 2 — Scritture private relative a operazioni soggette a IVA.
  • D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 43 — Base imponibile dell'imposta di registro.
  • D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, art. 2 — Cessioni di beni soggette a IVA.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

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