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IRESUltimo aggiornamento: 30/05/2026

Ammortamento beni materiali art. 102 TUIR: coefficienti

Quote di ammortamento dei beni strumentali: coefficienti ministeriali, riduzione 50% primo anno, beni sotto 516,46 euro e limite 5% manutenzioni

Ultimo aggiornamento

30/05/2026

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5 min lettura

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In sintesi

L'art. 102 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917) disciplina la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa. Le quote sono deducibili a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene (comma 1), in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto ministeriale (D.M. 31 dicembre 1988), ridotti alla metà per il primo esercizio (comma 2). I beni di costo unitario non superiore a 516,46 € possono essere dedotti integralmente nell'esercizio di acquisizione; le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione non capitalizzate sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili a inizio esercizio, con riporto dell'eccedenza in quote costanti nei cinque esercizi successivi (comma 5).

Quando si applica

Soggetti

Imprese individuali, società di persone e società di capitali che producono reddito d'impresa (IRPEF o IRES), in contabilità ordinaria o semplificata.

Beni interessati

Beni materiali strumentali iscritti nell'attivo patrimoniale (o nel registro dei beni ammortizzabili per la contabilità semplificata), utilizzati per più esercizi e destinati durevolmente alla produzione del reddito.

Condizioni oggettive

  • Il bene deve essere entrato in funzione: l'ammortamento decorre dall'entrata in funzione, non dalla data di acquisto (comma 1).
  • Il bene deve essere strumentale all'attività.
  • Le quote non possono eccedere i coefficienti ministeriali; sono ammesse quote inferiori.

Non si applica a

  • Beni immateriali, disciplinati dall'art. 103 TUIR.
  • Terreni (non soggetti a deperimento, non ammortizzabili).
  • Beni merce e rimanenze (non cespiti).
  • Beni in locazione finanziaria, con le regole specifiche del comma 7 (durata minima di deduzione dei canoni pari al periodo di ammortamento, e non inferiore a dodici anni per gli immobili).

Come si applica nella pratica

1. Individuare il coefficiente ministeriale

Le tabelle allegate al D.M. 31 dicembre 1988 fissano i coefficienti per categorie di beni omogenei, distinte per gruppo e specie di attività, in base al normale periodo di deperimento e consumo nei vari settori produttivi (art. 102 c. 2).

2. Calcolo della quota ordinaria

Quota annua = Costo del bene × Coefficiente ministeriale

Esempio: macchinario industriale, costo 50.000,00 €, coefficiente 10% → quota ordinaria annua = 5.000,00 €.

3. Riduzione alla metà nel primo esercizio (comma 2)

Nell'esercizio di prima entrata in funzione la quota è ridotta alla metà:

Quota 1° esercizio = Costo × Coefficiente × 50%

Stesso macchinario: quota 1° anno = 50.000,00 × 10% × 50% = 2.500,00 €; dal 2° anno 5.000,00 € fino a completamento. La riduzione si applica in misura fissa, senza ragguaglio ai giorni di possesso.

4. Beni di costo unitario non superiore a 516,46 € (comma 5)

I beni il cui costo unitario non supera 516,46 € possono essere dedotti integralmente nell'esercizio in cui la spesa è sostenuta, senza coefficienti e senza la riduzione del primo anno. La soglia si confronta con il costo del singolo bene al netto dell'IVA detraibile.

5. Manutenzioni e riparazioni: limite del 5% (comma 5)

Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione che dal bilancio non risultino imputate a incremento del costo dei beni sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta a inizio esercizio dal registro dei beni ammortizzabili. L'eccedenza è deducibile per quote costanti nei cinque esercizi successivi. Restano deducibili per competenza i compensi periodici dovuti contrattualmente a terzi per la manutenzione, esclusi dal calcolo del limite.

Limite deducibile = Costo complessivo beni ammortizzabili (inizio esercizio) × 5%
Eccedenza = Spese di manutenzione − Limite → deducibile in 5 anni

Schema di registrazione contabile

ContoDareAvere
Ammortamento macchinari (CE)5.000,00
Fondo ammortamento macchinari (SP)5.000,00

Per i beni ≤ 516,46 € la spesa è imputata direttamente a costo d'esercizio senza transitare dal piano di ammortamento. Per le spese pluriennali a sé stanti si rinvia all'art. 108 TUIR.

Esempi pratici

Esempio 1 — Acquisto di macchinario industriale

Una PMI manifatturiera acquista un tornio a controllo numerico il 15 aprile 2024 al costo di 80.000,00 € (IVA esclusa). Coefficiente ministeriale 12,5%.

  • Quota ordinaria annua: 80.000,00 × 12,5% = 10.000,00 €.
  • Quota 2024 (1° esercizio, riduzione 50%): 10.000,00 × 50% = 5.000,00 €.
  • Quote 2025–2031: 10.000,00 €/anno; quota residua 2032: 5.000,00 €.
  • Totale dedotto: 5.000,00 + (7 × 10.000,00) + 5.000,00 = 80.000,00 €.

Esempio 2 — Beni di modico valore

Un'impresa commerciale acquista nel 2024 cinque sedie da ufficio a 95,00 € ciascuna e una scrivania a 620,00 €.

  • Sedie (costo unitario ≤ 516,46 €): deduzione integrale = 5 × 95,00 = 475,00 €, senza ammortamento.
  • Scrivania (costo unitario > 516,46 €): coefficiente 12% → quota 1° anno = 620,00 × 12% × 50% = 37,20 €.

Esempio 3 — Manutenzioni con eccedenza sul 5%

Una PMI ha beni ammortizzabili per un costo complessivo a inizio 2024 di 200.000,00 € e sostiene nel 2024 manutenzioni non capitalizzate per 15.000,00 €.

  • Limite deducibile 2024: 200.000,00 × 5% = 10.000,00 €.
  • Eccedenza: 15.000,00 − 10.000,00 = 5.000,00 €.
  • L'eccedenza è deducibile in quote costanti nei cinque esercizi successivi: 1.000,00 €/anno dal 2025 al 2029.
  • In dichiarazione 2024: variazione in aumento di 5.000,00 €; variazioni in diminuzione di 1.000,00 €/anno dal 2025.

Errori comuni e come evitarli

  • Omettere la riduzione al 50% nel primo esercizio: la quota piena nell'anno di entrata in funzione viola il comma 2. Applicare sempre il dimezzamento al primo anno.
  • Confondere data di acquisto e data di entrata in funzione: l'ammortamento decorre dall'entrata in funzione (comma 1). Un bene fatturato a dicembre ma non operativo non genera quota deducibile in quell'esercizio.
  • Applicare la soglia 516,46 € all'importo IVA inclusa: per i soggetti che detraggono l'IVA la soglia va riferita al costo al netto dell'imposta. Solo per chi non detrae (esenti, forfettari) rileva il costo IVA inclusa.
  • Dimenticare il riporto dell'eccedenza manutenzioni: l'eccedenza sul 5% non è persa ma va dedotta nei cinque esercizi successivi. Tenere un prospetto extracontabile di monitoraggio.
  • Ammortizzare i terreni: i terreni non sono ammortizzabili. Per i fabbricati acquistati con il terreno occorre scorporare il valore dell'area prima di calcolare l'ammortamento.

Riferimenti normativi

  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102 c. 1 — Deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali a partire dall'entrata in funzione.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102 c. 2 — Coefficienti ministeriali e riduzione alla metà nel primo esercizio.
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 102 c. 5 — Deduzione integrale dei beni ≤ 516,46 €, limite del 5% per le manutenzioni e regole sui beni in leasing.
  • D.M. 31 dicembre 1988 — Coefficienti di ammortamento per categorie di beni omogenei (richiamato dall'art. 102 c. 2).
  • D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), art. 103 — Ammortamento dei beni immateriali.
  • OIC 16 — Immobilizzazioni materiali: criteri civilistici di iscrizione e ammortamento.

Risorse correlate

Disclaimer

Le informazioni in questa scheda hanno scopo informativo e divulgativo e non sostituiscono il parere di un professionista qualificato. Aggiornata al 2026-05-30.

Disclaimer. Informazione di supporto, NON sostituisce parere professionista qualificato. Aggiornata al 30/05/2026.